Regolamento (UE) 2023/515
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/515 della Commissione dell'8 marzo 2023 che rinnova l’approvazione della sostanza attiva abamectina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’approvazione dell’abamectina come sostanza attiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 e modifica di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Il rinnovo è accompagnato da condizioni specifiche di impiego, finalizzate soprattutto a limitare i rischi per ambiente e organismi non bersaglio. La nuova approvazione decorre dal 1o aprile 2023 e scade il 31 marzo 2038. Sono inoltre previste indicazioni di attenzione per la protezione degli operatori e dei lavoratori e per la valutazione dei residui nelle colture.
Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva abamectina e adeguamento dell’elenco delle sostanze attive approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva abamectina utilizzata nei prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, con effetti per gli operatori del settore fitosanitario, gli Stati membri chiamati ad autorizzare i prodotti e i richiedenti/possessori di autorizzazioni. Riguarda in particolare gli impieghi rappresentativi come insetticida e acaricida in colture protette; sono autorizzabili solo gli usi che consentono uno scambio controllato di materia ed energia con l’ambiente circostante, impedendo il rilascio nell’ambiente, in particolare nelle serre permanenti. Non introduce un regime generale per altri settori o sostanze, né disciplina direttamente prodotti diversi da quelli contenenti abamectina.
Rinnovo dell’approvazione dell’abamectina
Il regolamento rinnova l’approvazione dell’abamectina, sostanza attiva impiegata nei prodotti fitosanitari, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009. Il provvedimento nasce dal procedimento di riesame del rinnovo, fondato sulla valutazione degli Stati membri relatori e sulle conclusioni dell’EFSA, nonché sulle successive verifiche richieste dalla Commissione.
Contesto e valutazioni scientifiche
La sostanza era già iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE ed è quindi considerata approvata ai fini del regolamento (CE) n. 1107/2009 e inserita nel relativo elenco delle sostanze attive approvate. Le valutazioni dell’EFSA hanno evidenziato criticità e rischi, in particolare per uccelli, mammiferi, organismi acquatici e macrorganismi terricoli; una successiva rivalutazione ha confermato i rischi individuati. Nonostante ciò, per uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente abamectina è stato accertato il soddisfacimento dei criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Ambito del rinnovo e condizioni di impiego
La valutazione del rischio si basa su usi rappresentativi come insetticida e acaricida in colture protette. La Commissione ritiene che, pur non essendo più necessario mantenere la restrizione che limitava l’uso alla sola funzione di insetticida e acaricida, occorra introdurre condizioni restrittive ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 del medesimo regolamento. In particolare, sono autorizzabili solo usi che consentano uno scambio controllato di materia ed energia con l’ambiente circostante e che impediscano il rilascio del prodotto nell’ambiente, con riferimento espresso alle serre permanenti.
Modifiche all’elenco delle sostanze attive approvate
Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. In concreto, l’abamectina viene espunta dalla parte A dell’allegato e reintrodotta nella parte B con una nuova voce, identificata come voce 157, che recepisce le nuove condizioni di approvazione.
Specifiche tecniche, durata e decorrenza
L’allegato I stabilisce le specifiche di purezza della sostanza: almeno 850 g/kg di abamectina complessiva, con almeno 800 g/kg di avermectina B1a e massimo 200 g/kg di avermectina B1b. La data di approvazione è fissata al 1o aprile 2023 e la scadenza al 31 marzo 2038. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o aprile 2023.
Indicazioni per le autorizzazioni nazionali
Nell’ambito dell’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono considerare le conclusioni della relazione sul rinnovo, in particolare le appendici I e II. Il testo prescrive una particolare attenzione alla tutela degli operatori e dei lavoratori, imponendo condizioni d’uso con adeguati dispositivi di protezione individuale, ad esempio guanti. Inoltre, gli Stati membri devono valutare l’effetto della fotolisi sui residui di antiparassitari nelle colture e, se del caso, applicare restrizioni stagionali ai tempi di applicazione, come il divieto da novembre a febbraio.
Rapporto con la proroga precedente
Il regolamento si inserisce nel quadro della proroga del periodo di approvazione disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/378 fino al 30 aprile 2023. Poiché la decisione sul rinnovo interviene prima della scadenza prorogata, il nuovo regolamento è adottato con applicazione anticipata dal 1o aprile 2023, così da garantire continuità regolatoria.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’approvazione
L’approvazione della sostanza attiva abamectina è rinnovata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il rinnovo opera alle condizioni stabilite nell’allegato I del regolamento, che fissa anche la durata dell’approvazione fino al 31 marzo 2038.
Condizioni specifiche di utilizzo
Sono autorizzabili solo gli usi che consentono uno scambio controllato di materia ed energia con l’ambiente circostante e che impediscono il rilascio di prodotti fitosanitari nell’ambiente, in particolare nelle serre permanenti. La restrizione è collegata alla necessità di attenuare i rischi per gli organismi acquatici e per gli organismi selvatici terrestri non bersaglio.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: nella parte A la voce 210 relativa all’abamectina è soppressa e nella parte B è inserita la nuova voce 157 con l’abamectina approvata secondo le condizioni del presente regolamento.
Specifiche della sostanza e criteri tecnici
L’allegato I indica le specifiche di purezza: almeno 850 g/kg di abamectina complessiva (somma di avermectina B1a e B1b), con almeno 800 g/kg di avermectina B1a e massimo 200 g/kg di avermectina B1b. Sono riportati anche i numeri CAS e CIPAC e le denominazioni IUPAC delle componenti.
Indicazioni per gli Stati membri in sede autorizzativa
Nell’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo, in particolare delle appendici I e II. Devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori, garantendo l’uso di adeguati dispositivi di protezione individuale, e all’effetto della fotolisi sui residui nelle colture, assicurando che le prove sui residui riflettano la situazione più critica; ove del caso, possono applicarsi restrizioni stagionali ai tempi di applicazione, ad esempio il divieto di applicazione da novembre a febbraio.
Decorrenza ed entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o aprile 2023. È adottato tenendo conto della precedente proroga del periodo di approvazione disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/378 fino al 30 aprile 2023, con l’obiettivo di evitare un vuoto temporale tra scadenza e rinnovo.
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