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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/514

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/514 della Commissione dell'8 marzo 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda i prodotti altamente raffinati, l’elenco dei paesi terzi con un piano di controllo approvato e l’inclusione della Moldova nell’elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di uova destinate all’immissione sul mercato come uova di categoria A (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0514

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro UE sugli ingressi da paesi terzi di taluni prodotti di origine animale e alimenti correlati. Da un lato amplia e precisa la nozione di prodotti altamente raffinati; dall’altro approva o sopprime alcuni piani di controllo nazionali e aggiorna gli elenchi dei paesi terzi autorizzati per specifiche merci. Introduce inoltre la Moldova nell’elenco dei paesi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di uova destinate alla vendita come uova di categoria A.

Modifica l’elenco dei paesi terzi autorizzati per l’ingresso nell’Unione di prodotti altamente raffinati, aggiorna gli elenchi dei paesi con piani di controllo approvati e inserisce la Moldova tra i paesi autorizzati per le uova di categoria A.

Ambito di applicazione

Si applica all’ingresso nell’Unione di determinate partite di merci e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o loro regioni, ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 e del regolamento delegato (UE) 2022/2292. In particolare riguarda i prodotti altamente raffinati destinati al consumo umano, nonché alcuni animali/prodotti per i quali è richiesto un piano di controllo approvato o l’iscrizione in un elenco specifico per l’ingresso in UE. Le modifiche incidono sugli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 e valgono per gli Stati membri; sono richiamate anche specifiche limitazioni territoriali per taluni paesi (ad esempio Regno Unito/Irlanda del Nord, Israele, altri territori indicati nelle note agli allegati).

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 su prodotti altamente raffinati, piani di controllo e uova di categoria A

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/514 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, che disciplina gli elenchi dei paesi terzi o delle loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano. L’atto si colloca nel sistema dei controlli ufficiali previsto dal regolamento (UE) 2017/625 e tiene conto delle modifiche alla normativa igienico-sanitaria e ai requisiti di equivalenza dei controlli nei paesi terzi.

Finalità e contesto normativo

La Commissione richiama il regolamento delegato (UE) 2022/2292, che integra il regolamento (UE) 2017/625 e definisce le condizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano provenienti da paesi terzi. In particolare, il regolamento 2023/514 mira a mantenere coerenza tra gli elenchi di autorizzazione e le modifiche intervenute nella disciplina dei prodotti altamente raffinati, nonché ad aggiornare gli elenchi in base ai piani di controllo presentati dai paesi terzi e alle verifiche effettuate dalla Commissione.

Prodotti altamente raffinati

L’articolo 1, punto 1, modifica l’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/405. La nuova formulazione chiarisce che le partite di prodotti altamente raffinati destinate al consumo umano sono ammesse nell’Unione solo se provenienti dai paesi terzi o dalle regioni elencati. Il considerando 4 spiega che la modifica è resa necessaria dall’ampliamento della nozione di prodotti altamente raffinati, che ora comprende anche i derivati lipidici e gli aromi alimentari autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1334/2008, purché sottoposti a trattamenti idonei a eliminare ogni rischio per la salute pubblica o animale.

Aggiornamento dei piani di controllo e degli elenchi nazionali

L’allegato I del regolamento (UE) 2021/405 viene integralmente sostituito. L’elenco contiene i paesi terzi o le regioni con piani di controllo approvati per specifici animali destinati alla produzione alimentare e prodotti di origine animale destinati al consumo umano, con riferimento alle categorie indicate nella tabella allegata. Nel testo e nei considerando si evidenziano le seguenti modifiche principali:

  • Azerbaigian: approvato il piano di controllo per uova e caviale.
  • Libano: approvato il piano di controllo per il miele.
  • Stati Uniti: approvato il piano di controllo per i budelli.
  • Ruanda: soppressione della voce relativa al miele, in assenza di un piano presentato.
  • Colombia e Siria: soppressione delle voci relative ai budelli, in assenza di piani.
  • Isola di Man: la voce relativa a ovini/caprini viene limitata alle sole carni ovine.
  • Giappone: viene adeguata la voce per le carni suine, poiché non intende più presentare un piano di controllo per tale prodotto e utilizzerà solo carni suine originarie di Stati membri o di paesi terzi autorizzati.
  • Regno Unito: viene adeguata la voce per le carni di coniglio per la medesima ragione.
  • Thailandia: la voce relativa al latte viene adattata, poiché non è stato presentato un piano di controllo; viene tuttavia confermato che il latte esportato dovrà essere originario di Stati membri o di paesi terzi autorizzati, e non sarà limitato al solo impiego in prodotti composti contenenti prodotti lattiero-caseari trasformati.

Uova destinate alla categoria A e inserimento della Moldova

L’articolo 1, punto 3, sostituisce l’allegato IV del regolamento (UE) 2021/405, che elenca i paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di uova destinate all’immissione sul mercato come uova di categoria A. In tale elenco vengono confermati Svizzera, Regno Unito, Giappone, Macedonia del Nord e Ucraina, e viene inserita la Moldova.

La motivazione dell’inserimento è dettagliata nel considerando 13: la Moldova ha presentato un programma di controllo della salmonella negli allevamenti di galline ovaiole, valutato soddisfacente dalla Commissione. Inoltre, il rispetto delle prescrizioni dell’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2160/2003 è stato verificato nuovamente nell’ambito di un audit della Commissione effettuato nell’aprile 2022.

Effetti pratici per operatori e importatori

L’atto incide direttamente sulle condizioni di ammissibilità all’importazione nell’Unione per specifiche categorie di merci di origine animale e alimenti. Per gli operatori economici, la conseguenza pratica è che l’ingresso sarà consentito solo se il paese terzo o la regione di origine rientra negli elenchi aggiornati e se, quando richiesto, il relativo piano di controllo è stato approvato dalla Commissione. Le note agli allegati restano rilevanti per delimitare territorialmente l’autorizzazione (ad esempio per il Regno Unito, la Svizzera, Israele e altri casi specificamente indicati).

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Aggiornamento della definizione di prodotti altamente raffinati

L’articolo 1, punto 1, modifica l’articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per allinearlo alla modifica del regolamento (CE) n. 853/2004. La nuova formulazione chiarisce che le partite di prodotti altamente raffinati destinate al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono dai paesi terzi o dalle regioni elencati.

Sostituzione dell’allegato I: piani di controllo approvati

L’articolo 1, punto 2, sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento (UE) 2021/405. L’elenco aggiorna i paesi terzi o le regioni da cui sono autorizzati determinati animali destinati alla produzione alimentare e prodotti di origine animale, sulla base di piani di controllo approvati per le diverse categorie merceologiche.

Sostituzione dell’allegato IV: uova di categoria A

L’articolo 1, punto 3, sostituisce l’allegato IV del regolamento (UE) 2021/405. Nell’elenco dei paesi terzi autorizzati per l’ingresso nell’Unione di partite di uova destinate all’immissione sul mercato come uova di categoria A viene inserita la Moldova, insieme a Svizzera, Regno Unito, Giappone, Macedonia del Nord e Ucraina.

Approvazione di nuovi piani di controllo

I considerando e l’allegato I evidenziano l’approvazione dei piani di controllo presentati da Azerbaigian per uova e caviale, Libano per il miele e Stati Uniti per i budelli, ritenuti sufficientemente garantiti ai fini dell’autorizzazione all’ingresso nell’Unione.

Soppressione o adeguamento di alcune voci nazionali

Sono soppressi o modificati alcuni riferimenti nell’allegato I: il Ruanda viene soppresso per il miele; Colombia e Siria vengono soppresse per i budelli; l’Isola di Man è limitata alle sole carni ovine; il Giappone e il Regno Unito rinunciano ai piani di controllo per specifiche carni; la Thailandia viene adeguata per il latte, con precisazioni sull’origine del latte utilizzabile e sulla tipologia di prodotti interessati.

Autorizzazione dell’ingresso di uova di categoria A dalla Moldova

La Moldova è inserita nell’allegato IV poiché ha presentato un programma di controllo della salmonella negli allevamenti di galline ovaiole, giudicato soddisfacente dalla Commissione. Il rispetto delle prescrizioni dell’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2160/2003 è stato verificato anche tramite audit della Commissione nell’aprile 2022.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarecontrolli ufficialiprodotti di origine animalecommercio esteroigiene degli alimenti

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