Regolamento (UE) 2023/516
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/516 della Commissione dell’8 marzo 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 per quanto riguarda il modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di animali acquatici destinati a determinati stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, escluso il consumo umano diretto (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il modello di certificato sanitario previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 per l’ingresso nell’Unione di animali acquatici destinati a specifici stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri impieghi non alimentari diretti. L’intervento recepisce una modifica delle norme di base sul controllo sanitario pre-esportazione introdotta nel regolamento delegato (UE) 2020/692, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2023/119. Per evitare interruzioni negli scambi, è inoltre ammesso per un periodo transitorio l’uso dei certificati emessi secondo il vecchio modello, a precise condizioni temporali.
Modifica il modello di certificato sanitario per l’ingresso nell’Unione di partite di animali acquatici destinati a determinati stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, escluso il consumo umano diretto.
Ambito di applicazione
Si applica all’ingresso nell’Unione di partite di animali acquatici destinate a determinati stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi diversi dal consumo umano diretto. Incide sui certificati sanitari che accompagnano tali partite ai fini dei controlli e delle formalità veterinarie previste dal diritto UE. È previsto un regime transitorio per i certificati rilasciati secondo il modello previgente, purché emessi entro il 15 settembre 2023 e utilizzati per ingressi autorizzati fino al 15 dicembre 2023.
Modifica del modello di certificato sanitario per animali acquatici
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/516 della Commissione aggiorna il quadro certificativo applicabile all’ingresso nell’Unione di partite di animali acquatici destinate a determinati stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, escluso il consumo umano diretto. L’intervento si inserisce nel sistema della normativa in materia di sanità animale e dei controlli ufficiali, ed è adottato per adeguare il certificato alle recenti modifiche della disciplina di base.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) 2016/429 e il regolamento (UE) 2017/625 come basi giuridiche. Il considerando centrale evidenzia che l’articolo 166 del regolamento delegato (UE) 2020/692 è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2023/119 per consentire, alle condizioni previste dalla legge del paese terzo o territorio esportatore, che le ispezioni cliniche sulle partite possano essere effettuate da professionisti della sanità degli animali acquatici. Tale novità deve riflettersi nel certificato sanitario usato per l’ingresso nell’Unione.
Modifica del certificato sanitario
L’articolo 1 dispone la sostituzione dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236. Il modello interessato è l’"AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER", relativo ai certificati sanitari per l’ingresso nell’Unione di animali acquatici destinati a stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri usi non destinati al consumo umano diretto. La modifica adegua in particolare il contenuto del punto II.3.2 alle nuove modalità di verifica sanitaria previste dal diritto derivato più recente.
Regime transitorio
Per evitare interruzioni o perturbazioni degli scambi, l’articolo 2 consente ancora, fino al 15 dicembre 2023, l’ingresso nell’Unione di partite accompagnate dal certificato redatto secondo il modello previgente. Questa tolleranza opera solo se il certificato è stato rilasciato entro il 15 settembre 2023. La norma ha quindi funzione di raccordo tra il vecchio e il nuovo modello certificativo.
Entrata in vigore e effetti
Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il testo sottolinea inoltre l’urgenza dell’intervento, motivata dall’esigenza di certezza del diritto e di facilitazione degli scambi commerciali.
Disposizioni principali
Aggiornamento del modello di certificato sanitario
L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 è sostituito per adeguare il modello "AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER" alle nuove prescrizioni dell’articolo 166 del regolamento delegato (UE) 2020/692, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2023/119. In particolare, la modifica riguarda il punto II.3.2 del modello, in modo da riflettere la possibilità che le ispezioni cliniche sulle partite siano effettuate da professionisti della sanità degli animali acquatici autorizzati secondo la legislazione del paese terzo o territorio esportatore.
Regime transitorio per i certificati già rilasciati
Per evitare perturbazioni degli scambi, continua a essere autorizzato, fino al 15 dicembre 2023, l’ingresso nell’Unione di partite accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello previgente dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236, a condizione che il certificato sia stato rilasciato entro il 15 settembre 2023.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è adottato con urgenza per ragioni di certezza del diritto e di agevolazione degli scambi commerciali.
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