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Ordinanza

Ordinanza n. 2602/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202604768

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, n. 230/2026, di reiezione del ricorso di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha proposto appello contro la sentenza del TAR Abruzzo, chiedendone incidentalmente la sospensione cautelare. Ha dedotto, in sostanza, che la mancata sospensione del provvedimento già impugnato avrebbe potuto arrecare un danno grave e irreparabile alla propria professionalità, reputazione professionale e dignità professionale. Il testo non espone ulteriori motivi di appello né identifica il contenuto specifico del provvedimento amministrativo originariamente contestato.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. Pur lasciando impregiudicato l’approfondimento proprio della fase di merito, il Collegio non ha ravvisato prima facie profili di erroneità nella sentenza appellata, ritenendo quindi non integrato il fumus boni iuris. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che il pregiudizio prospettato alla professionalità, alla reputazione e alla dignità professionale era motivato solo genericamente e non dimostrava un danno grave e irreparabile. Le spese processuali sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda cautelare proposta in appello è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare in appello.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, la sospensione della sentenza impugnata richiede la presenza di profili prima facie di erroneità della decisione appellata, oltre alla dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile.
  • La mera allegazione generica di possibili ripercussioni negative sulla professionalità, reputazione o dignità del ricorrente non è sufficiente a dimostrare il periculum in mora necessario per ottenere la sospensione cautelare.
  • Il rigetto della domanda cautelare non anticipa la decisione sul merito dell’appello, che resta impregiudicata.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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