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Circolare

Circolare numero 97 del 10-08-2022

Con la presente circolare si illustrano le novità introdotte in materia di tutele previste in costanza di rapporto di lavoro dal decreto-legge n. 21/2022 e dalla legge n. 25/2022, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 4/2022 e si riepilogano le relative istruzioni operative. Vengono altresì illustrate le modifiche apportate dal decreto ministeriale n. 67/2022 in materia di individuazione dei criteri di esame delle domande di concessione dell’integrazione salariale.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare descrive le modifiche all'art.44 del D.lgs.148/2015 (commi 11-quinquies e 11-sexies) introdotte dal decreto-legge n.21/2022 per consentire, nel 2022, ulteriori periodi di CIGO (fino a 26 settimane) e di assegno FIS (fino a 8 settimane per aziende fino a 15 dipendenti) in specifici settori; illustra l'esonero dal contributo addizionale per determinati periodi e settori (decreto n.4/2022 e ss.mm.), i criteri del DM n.67/2022 per le causali crisi di mercato e mancanza di materie/energia (con limitazione alle aziende energivore), le risorse stanziate e le regole operative (compilazione flusso Uniemens, codici conguaglio) nonché le rilevazioni contabili e le modalità di monitoraggio.

Illustrazione delle novità in materia di trattamenti di integrazione salariale introdotte dai decreti-legge n.21/2022 e n.4/2022, integrazioni della legge di conversione n.25/2022, decreto ministeriale n.67/2022 e relative istruzioni operative, contabili e di monitoraggio

Punti principali

Premessa

Contesto normativo: decreto-legge n.21/2022 (crisi ucraina), conversione legge n.51/2022, decreto-legge n.4/2022 e legge di conversione n.25/2022; obiettivo: interventi sugli ammortizzatori sociali nel 2022 e aggiornamenti procedurali e contabili.

Trattamento ordinario CIGO (art.44 comma 11-quinquies)

Consente ai datori rientranti nell'art.10 D.lgs.148/2015 di chiedere un ulteriore periodo di CIGO fino a 26 settimane fruibili entro il 31/12/2022; misura concessa in deroga ai limiti di durata quinquennali e biennali (neutralizzazione periodi emergenziali confermata).

Assegno FIS e Fondi bilaterali (art.44 comma 11-sexies)

Per datori con organico medio fino a 15 dipendenti in specifici settori ATECO (allegato I) è previsto un ulteriore assegno di integrazione salariale fino a 8 settimane, fruibili entro il 31/12/2022; deroghe ai limiti temporali e mantenimento degli altri requisiti di accesso.

Disciplina generale e deroga limitata

I trattamenti introdotti rientrano nella normativa ordinaria (non emergenziale); l'unica deroga riguarda la mancata incidenza sui limiti massimi di durata; restano validi tutti gli altri obblighi procedurali, relazioni tecniche, consultazioni sindacali e termini decadenziali.

Aspetti contributivi

I datori devono versare il contributo addizionale previsto dagli artt.5 e 29 del D.lgs.148/2015 (aliquote 12% o 15% in funzione dell'intensità d'uso) e sussiste l'obbligo relativo al Fondo di Tesoreria per quote TFR; specifiche per FIS e Fondi bilaterali richiamate.

Risorse finanziarie e monitoraggio

Stanaziamenti: 150 milioni di euro per CIGO (comma 11-quinquies) e 77,5 milioni per assegni FIS/Fondi (comma 11-sexies) per il 2022; INPS effettua monitoraggio e sospende l'accoglimento prospettico al raggiungimento del tetto.

Esonero contributo addizionale art.11 comma 2 (decreto n.21/2022)

Esonero per datori operanti in settori indicati (allegato A) che sospendono o riducono attività dal 22/3/2022 al 31/5/2022; applicabile a CIGO e CIGS per la sola componente dell'art.5; stanziamento 34,4 milioni per 2022.

Decreto Sostegni ter (decreto n.4/2022) e legge n.25/2022

Art.7 ha previsto esonero dal contributo addizionale per periodi 1/1/2022-31/3/2022; la legge di conversione ha ampliato i codici ATECO beneficiari; stanziamento 104,7 milioni per 2022; semplificazioni procedurali per FIS/fondi indicate nel messaggio n.802/2022.

Autorizzazione aiuti di Stato

L'esonero di cui all'art.7 e quello previsto dall'art.11 comma 2, per la loro natura selettiva, sono assoggettati ad autorizzazione UE; il Ministero ha notificato il regime e la Commissione ha approvato la misura relativa (decisione C(2022)4611 final del 7/7/2022); indicazioni applicative per art.11 comma2 in attesa di interlocuzioni.

DM n.67/2022: criteri di esame (crisi di mercato e mancanza materie/energia)

Integra DM 95442/2016: amplia la causale 'crisi di mercato' per difficoltà derivanti dalla crisi ucraina; estende 'mancanza di materie prime o componenti' alle difficoltà nel reperimento di fonti energetiche per imprese energivore (definite dai decreti MISE e MITE); relazione tecnica richiesta con documentazione e indicatori (es. scostamento costi energetici >30%).

Modalità operative e flusso Uniemens

I datori/consulenti devono usare codici specifici: per CIGO L092 e causale contributo E610; per assegni FIS/fondi L015 e causale contributo A107; ticket identificativi per istanze; istruzioni dettagliate per esposizione conguagli e regolarizzazioni (anche in caso di cessazione).

Istruzioni contabili

Istituiti nuovi conti GAU e altri codici per rilevare oneri, contributi addizionali (incluse partite RACE), contributi figurativi e recuperi; contabilità e rapporti finanziari con lo Stato disciplinati e codificati per il 2022.

Testo integrale

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