Regolamento (UE) 2020/1642
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1642 della Commissione del 5 novembre 2020 che specifica gli aspetti di carattere tecnico del set di dati per il tema ad hoc del 2022 «competenze professionali» e per le variabili con cadenza di otto anni relative alla tematica dettagliata «pensione e partecipazione al mercato del lavoro» nel dominio delle forze di lavoro, in conformità del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce, in attuazione del regolamento (UE) 2019/1700, gli aspetti tecnici del set di dati per un modulo ad hoc sulle competenze professionali e per alcune variabili periodiche sulla pensione e la partecipazione al mercato del lavoro. L'obiettivo è uniformare raccolta, codifica e confronto dei dati nell'indagine sulle forze di lavoro. Le specifiche operative sono contenute nell'allegato, che definisce variabili, codici, filtri, etichette e popolazione di riferimento. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Specificazione tecnica del set di dati per il tema ad hoc 2022 "competenze professionali" e per le variabili quinquennali/ottennali sulla pensione e partecipazione al mercato del lavoro nel dominio delle forze di lavoro.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla produzione di statistiche europee nel dominio delle forze di lavoro, in particolare alle persone incluse nell'indagine campionaria prevista dal regolamento (UE) 2019/1700. Riguarda gli Stati membri, che devono rilevare e codificare, secondo il formato tecnico dell'allegato, le variabili del tema ad hoc 2022 "competenze professionali" e le variabili con cadenza di otto anni relative alla tematica dettagliata "pensione e partecipazione al mercato del lavoro". Le variabili hanno filtri di età specifici: per il blocco "competenze professionali" le persone di 15-74 anni occupate o che hanno cessato l'ultima occupazione negli ultimi 24 mesi; per il blocco "pensione e partecipazione al mercato del lavoro" le persone di 50-74 anni. Non risultano esclusioni ulteriori oltre a quelle ricavabili dai filtri delle singole variabili.
Specificazione tecnica del set di dati per competenze professionali e pensione/partecipazione al mercato del lavoro
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1642 della Commissione attua il regolamento (UE) 2019/1700 precisando gli aspetti tecnici del set di dati da utilizzare nel dominio delle forze di lavoro. La finalità è assicurare una rilevazione statistica armonizzata e accurata per il tema ad hoc del 2022 "competenze professionali" e per alcune variabili periodiche sulla pensione e la partecipazione al mercato del lavoro.
Base giuridica e contesto
La Commissione interviene in forza dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1700, che istituisce il quadro comune per le statistiche europee su persone e famiglie basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni. Nei considerando si afferma che, per garantire una corretta attuazione dell'indagine campionaria sulle forze di lavoro, è necessario specificare gli aspetti tecnici del set di dati e, in particolare, del modulo ad hoc 2022 e delle variabili a cadenza di otto anni relative alla tematica dettagliata "pensione e partecipazione al mercato del lavoro".
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda le statistiche del dominio delle forze di lavoro e si rivolge agli Stati membri nella fase di raccolta e codifica dei dati. Le specifiche dell'allegato distinguono due blocchi principali:
- il tema ad hoc 2022 "competenze professionali", con popolazione di riferimento di età 15-74 anni, limitata alle persone occupate o che hanno cessato l'ultima occupazione da non più di 24 mesi;
- la tematica "pensione e partecipazione al mercato del lavoro", con popolazione di riferimento di età 50-74 anni. Le condizioni di applicabilità variano poi per singola variabile, ad esempio in funzione della percezione di una pensione di vecchiaia o di invalidità, della cessazione dell'attività lavorativa o della prosecuzione del lavoro dopo il pensionamento.
Struttura dell'allegato e variabili sulle competenze professionali
L'allegato contiene la descrizione e il formato tecnico delle variabili da rilevare, con codici, etichette, filtri e indicazione del set minimo di variabili. Nel blocco "competenze professionali" sono previste le seguenti variabili:
- DIGITAL: tempo trascorso lavorando su dispositivi digitali nell'occupazione principale o nell'ultima occupazione;
- READING: tempo trascorso nella lettura di manuali e documenti tecnici connessi all'attività lavorativa;
- CALCULATE: tempo trascorso eseguendo calcoli relativamente complessi;
- PHYSICAL: tempo trascorso effettuando lavori fisici pesanti;
- DEXTERITY: tempo trascorso in mansioni che comportano destrezza manuale;
- COMMINT: tempo trascorso interagendo con persone della stessa impresa o organizzazione;
- COMMEXT: tempo trascorso interagendo con persone esterne all'impresa o all'organizzazione;
- GUIDANCE: tempo trascorso in attività di consulenza, formazione o insegnamento rivolte ad altre persone;
- JOBAUTON: grado di autonomia nello svolgimento delle mansioni;
- REPETITIVE: ripetitività delle mansioni;
- PROCEDURE: precisione con cui procedure rigorose definiscono le mansioni. Per queste variabili il filtro è, in sintesi, AGE = 15-74 e stato occupazionale o di ex occupazione recente secondo le condizioni riportate nell'allegato.
Struttura dell'allegato e variabili su pensione e partecipazione al mercato del lavoro
Il secondo blocco dell'allegato riguarda la pensione e la relazione con l'attività lavorativa. Le variabili principali disciplinano:
- il tipo di pensione di vecchiaia percepita (PENSTYP1), con combinazioni tra pensione obbligatoria, pensione da lavoro e pensione individuale, oppure assenza di pensione;
- l'età di inizio della pensione di vecchiaia (AGEPENSO);
- la presenza di riduzioni o bonus nella pensione obbligatoria di vecchiaia (STATRECE);
- la pensione di invalidità o altra prestazione periodica in denaro per invalidità (PENSTYP2) e la relativa età di inizio (AGEPENSD);
- i contributi a piani pensionistici di vecchiaia (PROVTYPE), distinti tra piani obbligatori, professionali e individuali;
- la situazione all'inizio della percezione della pensione di vecchiaia (PENSSITU), ossia cessazione o prosecuzione dell'attività lavorativa, con o senza cambiamenti;
- il motivo principale della cessazione dell'attività lavorativa al momento del pensionamento (WSTPREAS);
- il motivo principale della prosecuzione dell'attività lavorativa alla percezione della pensione (WCONREAS);
- il reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'inizio della pensione di vecchiaia (LMREENT);
- il motivo principale del reinserimento nel mercato del lavoro (LMENTREAS). Le condizioni di applicazione sono selettive e dipendono, ad esempio, dal fatto che la persona percepisca una pensione di vecchiaia, abbia cessato l'attività al momento del pensionamento o l'abbia proseguita.
Codici, etichette e tipi di risposta
L'allegato stabilisce codifiche standardizzate per le diverse modalità di risposta. A titolo esemplificativo, per le variabili sulle competenze professionali sono previsti livelli come "intero orario di lavoro o maggior parte di esso", "metà o poco più dell'orario di lavoro", "parte dell'orario di lavoro", "parte minima dell'orario di lavoro" e "neppure una parte minima dell'orario di lavoro". Per JOBAUTON sono previste combinazioni di autonomia elevata, relativa o ridotta per ordine e contenuto; per REPETITIVE e PROCEDURE sono previste gradazioni da molto elevata a nessuna. Per le variabili pensionistiche compaiono categorie come "solo pensione obbligatoria", "combinazione di pensioni", "nessuna pensione", "sì/no" e codici per età o valori mancanti/non dichiarati.
Entrata in vigore e natura giuridica
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento interno.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità tecnica
Il regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1700 e serve a specificare gli aspetti di carattere tecnico del set di dati per l'indagine nel dominio delle forze di lavoro, al fine di garantire un'attuazione accurata e armonizzata.
Modulo ad hoc 2022 "competenze professionali"
L'allegato definisce le variabili del tema ad hoc 2022, tra cui: DIGITAL, READING, CALCULATE, PHYSICAL, DEXTERITY, COMMINT, COMMEXT, GUIDANCE, JOBAUTON, REPETITIVE e PROCEDURE. Per ciascuna variabile sono indicati descrizione, codici di risposta, etichette, filtri e popolazione di riferimento.
Variabili sulla pensione e partecipazione al mercato del lavoro
L'allegato disciplina le variabili del tema "pensione e partecipazione al mercato del lavoro", tra cui PENSTYP1, AGEPENSO, STATRECE, PENSTYP2, AGEPENSD, PROVTYPE, PENSSITU, WSTPREAS, WCONREAS, LMREENT e LMENTREAS, con codifiche specifiche per tipologia di pensione, età di accesso, riduzioni o bonus, contributi pensionistici, cessazione o prosecuzione dell'attività lavorativa e reinserimento nel mercato del lavoro.
Filtri di popolazione e condizioni di rilevazione
Per le variabili sulle competenze professionali il filtro riguarda persone di età 15-74 anni attualmente occupate o che hanno lasciato l'ultima occupazione negli ultimi 24 mesi. Per le variabili pensionistiche il riferimento è la popolazione di 50-74 anni; alcune variabili si applicano solo a chi percepisce una pensione di vecchiaia o di invalidità, oppure a chi ha cessato o proseguito l'attività lavorativa al momento del pensionamento.
Codici standard di risposta
L'allegato prevede, in via generale, le categorie "rilevata", "non dichiarato" e "non pertinente", oltre a valori numerici specifici per le diverse modalità di risposta; sono indicati anche codici di fallback come 9 o 99 e, per alcune variabili, 999 per il non pertinente.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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