Regolamento (UE) 2020/1652
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1652 della Commissione del 4 novembre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 per adattare il funzionamento della RICA a circostanze eccezionali, in particolare alla pandemia di COVID-19, consentendo alla Commissione una proroga una tantum fino a tre mesi per la trasmissione dei dati. Aggiorna inoltre l’allegato IV sulla tipologia tecnico-economica delle aziende e rivede l’allegato VIII, introducendo nuove variabili sulle organizzazioni di produttori e migliorando la terminologia e la struttura delle tabelle informative. Le nuove disposizioni si applicano in via generale dall’esercizio contabile 2021, con specifiche decorrenze per le nuove variabili OP.
Modifica le modalità di applicazione della rete d'informazione contabile agricola (RICA) introducendo una proroga straordinaria per la trasmissione dei dati e aggiornando allegati e variabili informative delle schede aziendali.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti gli Stati membri nell'ambito della RICA, cioè alla raccolta, classificazione e trasmissione alla Commissione dei dati contabili e strutturali delle aziende agricole selezionate. Incide sulle schede aziendali relative agli esercizi contabili, in particolare dal 2021, con applicazioni anticipate o differite per singole disposizioni: la proroga per la trasmissione dei dati relativa all'esercizio 2019 si applica dall'entrata in vigore, mentre le nuove variabili sulle organizzazioni di produttori si applicano obbligatoriamente dall'esercizio 2023. Le modifiche riguardano la trasmissione dei dati, la classificazione tecnico-economica delle aziende e il contenuto delle tabelle informative degli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1652: modifica della disciplina RICA
Il regolamento aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220, che disciplina le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 istitutivo della rete d’informazione contabile agricola (RICA). L’intervento risponde, da un lato, alle difficoltà straordinarie determinate dalla pandemia di COVID-19 nella trasmissione dei dati e, dall’altro, all’esigenza di migliorare e rendere più coerenti le schede aziendali e le classificazioni tecnico-economiche utilizzate per la raccolta delle informazioni agricole.
Contesto e finalità
La Commissione rileva che nel 2020 alcuni Stati membri potrebbero incontrare difficoltà amministrative eccezionali nella trasmissione delle schede aziendali relative all’esercizio contabile 2019. Il regolamento introduce quindi una clausola di flessibilità, limitata nel tempo e condizionata alla tempestiva informazione della Commissione. Parallelamente, si aggiorna la struttura informativa della RICA per migliorare la qualità dei dati, in particolare inserendo variabili relative alla partecipazione degli agricoltori alle organizzazioni di produttori, ritenute utili per valutare gli effetti della PAC sulla posizione degli agricoltori nella filiera agroalimentare.
Modifica dell’articolo 10: proroga eccezionale dei termini di trasmissione
L’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/220 è integrato con una previsione speciale per le circostanze eccezionali che possono ostacolare la trasmissione dei dati alla Commissione. In tali casi:
- gli Stati membri devono informare tempestivamente la Commissione sullo stato della raccolta e della trasmissione dei dati;
- devono proporre una soluzione per l’inoltro dei dati;
- la Commissione, dopo aver esaminato le informazioni ricevute, può prorogare il termine una sola volta;
- la proroga massima è di 3 mesi.
Questa disciplina si applica, in deroga alla regola generale, alla trasmissione delle schede aziendali relative all’esercizio contabile 2019 a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento.
Sostituzione dell’allegato IV: classificazione tecnico-economica delle aziende
L’allegato IV è integralmente sostituito. La nuova formulazione:
- precisa le definizioni di produzione standard (SO) e coefficiente di produzione standard (SOC);
- chiarisce che SO e SOC sono usati per classificare le aziende agricole secondo la tipologia unionale e per determinarne la dimensione economica;
- disciplina il calcolo della SO totale dell’azienda;
- riorganizza le classi di orientamento tecnico-economico di specializzazione particolari;
- aggiorna la tavola di concordanza tra codici IFS, codici SOC e codici della scheda aziendale RICA.
La parte A dell’allegato elenca le classi di specializzazione per:
- produzioni vegetali;
- produzioni animali;
- aziende miste.
Vi sono quindi classi dettagliate per seminativi, ortofloricoltura, colture permanenti, erbivori, granivori, policoltura, poliallevamento e sistemi misti coltura-allevamento, oltre alla categoria delle aziende non classificate. Le regole di classificazione si fondano su soglie percentuali rispetto alla SO totale dell’azienda e su codici di variabili specifiche.
Allegato IV: criteri e codici principali
Il nuovo allegato conserva la logica di classificazione per orientamento tecnico-economico, ma la rende più chiara dal punto di vista redazionale e tabellare. Tra gli elementi più rilevanti:
- la distinzione tra classi generali, principali e particolari;
- l’uso di codici come P1, P2, P3, P4 e P5 per raggruppare variabili colturali e zootecniche;
- la definizione della SO e del SOC con riferimento al valore normale della produzione lorda e al valore monetario medio per regione;
- l’indicazione che alcune variabili sono utilizzate solo in determinate condizioni, richiamate nell’allegato VI, punto 5.
Nuove variabili OP nell’allegato VIII
Nella tabella A dell’allegato VIII, dedicata alle informazioni generali dell’azienda, sono inserite tre nuove variabili sulle organizzazioni di produttori:
- A.OT.230.C: appartenenza a organizzazioni di produttori;
- A.OT.231.C: rilevanza economica delle OP per l’azienda;
- A.OT.232.C: numero di soci della principale OP.
La disciplina precisa che l’appartenenza a una OP riguarda entità costituite su iniziativa dei produttori e riconosciute ai sensi degli articoli 152 o 161 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Le variabili servono a fotografare sia la partecipazione dell’azienda alla cooperazione orizzontale, sia il peso economico della commercializzazione tramite OP, sia la dimensione della principale organizzazione coinvolta.
Decorrenza delle nuove variabili sulle OP
La trasmissione delle informazioni A.OT.230.C, A.OT.231.C e A.OT.232.C diventa obbligatoria dall’esercizio contabile 2023. Tuttavia:
- gli Stati membri possono chiedere l’esenzione, in tutto o in parte, presentando una domanda motivata entro il 31 maggio 2021;
- la Commissione esamina la motivazione e decide sull’esenzione;
- uno Stato membro esentato può successivamente riconsiderare la propria scelta e informarne la Commissione;
- su base volontaria, la trasmissione può iniziare già dall’esercizio contabile 2021.
Tabella A: informazioni generali dell’azienda
La tabella A è integralmente sostituita e disciplina in modo più dettagliato i dati di base della scheda aziendale. Tra le principali categorie figurano:
- identificazione dell’azienda, con numero d’azienda e articolazione RICA/sottocircoscrizione;
- ubicazione, con latitudine, longitudine e codice NUTS3;
- informazioni contabili, come ufficio contabile, tipo di contabilità e data di chiusura dell’esercizio;
- tipologia aziendale, con peso nazionale, orientamento tecnico-economico e classe di dimensione economica;
- altri dati strutturali, tra cui attività lucrative direttamente collegate all’azienda, forma giuridica/proprietà, agricoltura biologica, DOP/IGP/STG/prodotto di montagna, vincoli naturali, altitudine, classificazione nelle zone Fondi strutturali, Natura 2000, direttiva 2000/60/CE e sistema di irrigazione.
Tabella C: manodopera aziendale
La tabella C viene sostituita per armonizzare la rilevazione del lavoro aziendale. Il regolamento distingue:
- manodopera non salariata occupata regolarmente;
- manodopera non salariata occupata non regolarmente;
- manodopera salariata occupata regolarmente;
- manodopera salariata occupata non regolarmente.
Sono inoltre previste categorie specifiche per conduttore/capo azienda, coniuge o partner, altro personale, lavoro occasionale e altri capi azienda. La scheda richiede dati su numero di persone, sesso, anno di nascita, formazione agraria del capo azienda, tempo di lavoro annuo, unità di lavoro-anno e percentuali riferite alle attività lucrative direttamente collegate all’azienda.
Il testo definisce anche cosa si intende per lavori dell’azienda agricola, includendo attività organizzative, lavori di campo, allevamento, condizionamento, magazzinaggio, vendita diretta, trasformazione per consumo proprio, produzione di vino e olio d’oliva, manutenzione e trasporti. Sono espressamente incluse alcune attività direttamente collegate all’azienda, come lavori per conto terzi, turismo, trasformazione di prodotti, energia rinnovabile, silvicoltura e altre AAL.
Tabella I: codici delle categorie di coltura
La tabella I è sostituita con una nuova elencazione dei codici colturali. Essa copre:
- cereali per la produzione di granella;
- legumi secchi e colture proteiche;
- radici e tuberi;
- piante industriali;
- ortaggi, meloni e fragole;
- fiori e piante ornamentali;
- piante raccolte verdi;
- sementi e piantine;
- terreni a riposo;
- prati permanenti;
- colture permanenti;
- altre superfici;
- funghi coltivati;
- altri prodotti e proventi.
La nuova tabella allinea i codici della RICA con la terminologia e le codifiche dell’indagine IFS e con i relativi coefficienti di produzione standard.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua applicazione generale decorre dall’esercizio contabile 2021. Restano tuttavia due applicazioni differite o anticipate:
- l’articolo 1, paragrafo 1, sulla proroga eccezionale dei termini, si applica dall’entrata in vigore con riguardo alla trasmissione delle schede dell’esercizio 2019;
- l’articolo 1, paragrafo 3, relativo alle variabili OP, si applica dall’esercizio contabile 2023, con possibilità di trasmissione volontaria dal 2021.
Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Proroga eccezionale per la trasmissione dei dati
All’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/220 è inserita una disciplina speciale per le circostanze eccezionali che possono perturbare la trasmissione dei dati alla Commissione. Gli Stati membri devono informare tempestivamente la Commissione sullo stato di avanzamento della raccolta e della trasmissione dei dati e proporre una soluzione per l’invio. Dopo aver esaminato le informazioni ricevute, la Commissione può prorogare eccezionalmente il termine una sola volta per un massimo di 3 mesi. La disposizione si applica, per la trasmissione delle schede aziendali dell’esercizio 2019, dall’entrata in vigore del regolamento.
Sostituzione dell’allegato IV sulla classificazione tecnico-economica
L’allegato IV del regolamento (UE) 2015/220 è sostituito integralmente. Il nuovo testo chiarisce definizioni e metodi di calcolo della produzione standard (SO) e del coefficiente di produzione standard (SOC), precisa che le abbreviazioni inglesi SO e SOC devono essere utilizzate nelle sezioni relative alle classi particolari e riorganizza le tabelle di concordanza tra variabili IFS, SOC e scheda aziendale RICA. Sono ridefinite e sistematizzate le classi di orientamento tecnico-economico particolari per produzioni vegetali, zootecnia e sistemi misti.
Nuove variabili sulle organizzazioni di produttori
Nella tabella A dell’allegato VIII sono aggiunte tre variabili: A.OT.230.C (appartenenza a OP), A.OT.231.C (rilevanza economica delle OP per l’azienda) e A.OT.232.C (numero di soci della principale OP). La trasmissione di questi dati è obbligatoria dall’esercizio contabile 2023; gli Stati membri possono essere esentati, in tutto o in parte, se presentano domanda motivata entro il 31 maggio 2021. Su base volontaria, i dati possono essere trasmessi già dall’esercizio 2021.
Aggiornamento della tabella A dell’allegato VIII
La tabella A sulle informazioni generali dell’azienda è sostituita. Vengono dettagliate le colonne e i codici relativi a identificazione, ubicazione, informazioni contabili, tipologia, classi e altri dati dell’azienda. Sono disciplinati, tra gli altri, il numero dell’azienda, latitudine e longitudine, codice NUTS3, ufficio contabile, tipo di contabilità, data di chiusura d’esercizio, peso nazionale, orientamento tecnico-economico, classe di dimensione economica, agricoltura biologica, DOP/IGP/STG/prodotto di montagna, zone con vincoli naturali, altitudine, zone Fondi strutturali, Natura 2000, direttiva acque e sistema di irrigazione.
Aggiornamento della tabella C sulla manodopera
La tabella C è sostituita e ridefinisce la classificazione della manodopera aziendale tra non salariata e salariata, regolare e non regolare, con codici specifici per conduttore/capo azienda, coniuge/partner, altro personale e lavoro occasionale. Sono precisati criteri di rilevazione di sesso, anno di nascita, formazione agraria, ore annue, unità di lavoro-anno, e percentuali di lavoro per attività lucrative direttamente collegate all’azienda. Sono inoltre chiarite le regole per l’aiuto reciproco tra aziende e la nozione di lavori aziendali, inclusi i lavori agricoli e le altre attività lucrative direttamente collegate all’azienda.
Aggiornamento della tabella I sui codici delle colture
La tabella I è sostituita con una nuova elencazione dei codici delle categorie colturali, comprendente seminativi, legumi e proteaginose, radici e tuberi, piante industriali, ortaggi e fragole, fiori e piante ornamentali, superfici verdi, colture permanenti, altre superfici, funghi coltivati e altri prodotti e proventi. La nuova tabella armonizza i codici con le classificazioni utilizzate nell’indagine IFS e nella RICA.
Decorrenza ed entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica, in via generale, dall’esercizio contabile 2021. Fanno eccezione: la proroga per la trasmissione dei dati relativa al 2019, applicabile dall’entrata in vigore, e le nuove variabili sulle organizzazioni di produttori, obbligatorie dal 2023. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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