Regolamento (UE) 2021/629
Regolamento delegato (UE) 2021/629 della Commissione del 4 novembre 2020 recante modifica dei regolamenti delegati (UE) n. 532/2014 e (UE) n. 1255/2014, che integrano il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti per quanto riguarda i requisiti minimi dettagliati a fini di audit e i dati da registrare e conservare
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna gli strumenti attuativi del FEAD per tenere conto della possibilità, introdotta nel 2020 per fronteggiare la COVID-19, di erogare aiuti alimentari e assistenza materiale di base in modo indiretto, ad esempio tramite buoni e carte. Vengono quindi adattati i requisiti minimi della pista di controllo, i dati da conservare nel sistema di sorveglianza e l’elenco degli indicatori comuni. È inoltre prevista un’attenzione specifica ai rischi di falsificazione, irregolarità e frodi, soprattutto per i buoni e le carte in formato cartaceo.
Modifica dei regolamenti delegati sul FEAD per adeguare pista di controllo, dati da registrare e indicatori in caso di aiuti alimentari e assistenza materiale forniti indirettamente, anche tramite buoni e carte.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, alle autorità di gestione, alle autorità di certificazione, agli organismi intermedi, ai beneficiari e, per gli indicatori e la rendicontazione, ai programmi operativi del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), sia del PO I (aiuti alimentari e/o assistenza materiale di base) sia del PO II (inclusione sociale delle persone indigenti). Incide sulle operazioni di sostegno fornite direttamente e, in modo specifico, su quelle fornite indirettamente mediante buoni, carte o altri strumenti, inclusi quelli in formato cartaceo; non introduce una disciplina generale nuova del FEAD, ma modifica i regolamenti delegati (UE) n. 532/2014 e n. 1255/2014. Si applica dalla sua entrata in vigore, il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Modifica dei regolamenti delegati sul FEAD per pista di controllo, dati e indicatori
Il regolamento delegato (UE) 2021/629 interviene sugli atti delegati di esecuzione del regolamento (UE) n. 223/2014 relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD). La finalità è adattare la disciplina tecnica e di controllo alle nuove modalità di erogazione indiretta di aiuti alimentari e assistenza materiale di base, introdotte nel contesto delle misure COVID-19, e rafforzare la prevenzione di irregolarità e frodi.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama il potere conferito dagli articoli 13, paragrafo 6, e 32, paragrafi 8 e 9, del regolamento (UE) n. 223/2014 di adottare atti delegati su elementi non essenziali del FEAD. Il regolamento (UE) 2020/559 ha introdotto, tra l’altro, la possibilità di fornire prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base indirettamente, ad esempio mediante buoni, carte o altri strumenti; ciò rende necessario adattare le regole su pista di controllo, registrazione dei dati e indicatori, poiché l’erogazione indiretta presenta rischi specifici e richiede meccanismi di tracciabilità più puntuali.
Modifiche al regolamento delegato (UE) n. 532/2014: pista di controllo
Con l’inserimento dell’articolo 3 bis, il regolamento stabilisce requisiti minimi specifici per la pista di controllo delle operazioni di erogazione indiretta.
Tracciabilità delle emissioni, distribuzioni e utilizzi
La pista di controllo deve consentire:
- la riconciliazione tra il numero totale di buoni, carte o altri strumenti emessi e quelli consegnati ai destinatari finali e utilizzati;
- la riconciliazione, per i costi ammissibili di cui all’articolo 26, paragrafo 2, lettera a), tra gli importi aggregati certificati alla Commissione e il valore degli strumenti effettivamente utilizzati;
- la conservazione dei documenti relativi all’assegnazione, alla distribuzione e all’utilizzo degli strumenti.
Inoltre, per carte, buoni o altri strumenti, la pista di controllo deve dimostrare che l’uso è limitato all’acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base.
Requisiti supplementari per strumenti cartacei
Se l’erogazione indiretta avviene in formato cartaceo, sono richieste misure aggiuntive:
- misure di sicurezza per evitare falsificazioni;
- misure per garantire l’integrità delle riserve di buoni;
- identificazione degli organismi che individuano i destinatari finali e di quelli che distribuiscono gli strumenti;
- documentazione che provi la ricezione degli strumenti da parte dei destinatari finali.
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento delegato (UE) n. 532/2014: dati da registrare e conservare
L’allegato I è sostituito integralmente con un elenco molto dettagliato di dati da conservare elettronicamente nel sistema di sorveglianza. I dati richiesti coprono l’intero ciclo dell’intervento e della spesa, e sono riferiti ai programmi operativi PO I e PO II, con indicazioni specifiche di non applicabilità a seconda del tipo di programma o di erogazione.
Dati sul beneficiario e sull’intervento
Devono essere registrati, tra gli altri:
- identificazione e natura giuridica del beneficiario;
- informazioni sull’IVA non recuperabile;
- dati di contatto;
- identificazione, descrizione, data di domanda, data di inizio, termine e completamento dell’intervento;
- organismo che emette il documento che specifica le condizioni per il sostegno;
- valuta, codice CCI e tipologie di assistenza o di intervento.
Dati quantitativi sulle forniture e sugli strumenti indiretti
Per il PO I, e salvo le esclusioni indicate nell’allegato, devono essere registrate quantità di prodotti alimentari e di prodotti per assistenza materiale di base acquistati, ottenuti, consegnati alle organizzazioni partner o ai destinatari finali. Per l’erogazione indiretta mediante buoni o carte sono previsti campi specifici su:
- numero di strumenti emessi;
- numero di strumenti consegnati ai destinatari finali;
- numero di strumenti utilizzati;
- importo totale caricato o accreditato sugli strumenti consegnati;
- importo totale utilizzato dai destinatari finali.
Dati sugli indicatori e sui risultati
L’allegato richiede la registrazione della denominazione, identificatore e livello di conseguimento degli indicatori comuni, nonché, per i programmi in cui è pertinente, degli indicatori specifici di programma. Sono inclusi anche obiettivi di output, valori di base e obiettivi di risultato, con le rispettive unità di misura.
Dati finanziari, pagamenti, controlli e recuperi
Sono previsti campi per:
- costo ammissibile totale, costi pubblici ammissibili e sostegno pubblico;
- richieste di pagamento del beneficiario, con date, importi e pagamenti effettuati;
- verifiche sul posto e audit in loco, con date e organismo che li effettua;
- spese dichiarate sulla base di costi effettivi, tabelle standard, importi forfettari e tassi forfettari;
- dati su recuperi, decisioni di recupero, importi rimborsati, importi non recuperabili;
- domande di pagamento presentate alla Commissione e conti trasmessi ai sensi dell’articolo 48 del regolamento (UE) n. 223/2014.
Aggiornamento dell’allegato del regolamento delegato (UE) n. 1255/2014: indicatori comuni
L’allegato del regolamento delegato (UE) n. 1255/2014 è sostituito per adeguare gli indicatori comuni ai diversi tipi di intervento FEAD.
PO I: indicatori per aiuti alimentari, assistenza materiale di base ed erogazione indiretta
Sono previsti indicatori di input sulla spesa pubblica ammissibile approvata, sostenuta e dichiarata alla Commissione, con ripartizioni, ove pertinenti, tra:
- aiuti alimentari diretti;
- assistenza materiale di base diretta;
- prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base forniti indirettamente mediante buoni, carte o altri strumenti.
Per il sostegno diretto sono previsti indicatori di output sulle quantità di alimenti distribuiti per categoria merceologica, sul numero di pasti e confezioni di cibo distribuiti, e indicatori di risultato sul numero totale di persone che ricevono aiuti alimentari o assistenza materiale di base, con disaggregazioni per fasce e gruppi vulnerabili.
Per il sostegno indiretto è introdotto l’indicatore di risultato 19 bis sul numero totale di persone che ricevono sostegno mediante buoni, carte o altri strumenti di erogazione indiretta, anch’esso disaggregato per bambini, anziani, donne, migranti o minoranze, persone con disabilità e persone senza fissa dimora.
PO II: indicatori per l’inclusione sociale
Per il PO II è previsto l’indicatore di output relativo al numero totale di persone che ricevono assistenza a favore dell’inclusione sociale, con le medesime disaggregazioni per categorie vulnerabili. Il testo precisa che tali dati sono dati personali ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 95/46/CE e che il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Adeguamento della pista di controllo per l’erogazione indiretta
L’inserimento del nuovo articolo 3 bis nel regolamento delegato (UE) n. 532/2014 impone, per le operazioni che forniscono prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base mediante buoni, carte o altri strumenti ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 4 bis, del regolamento (UE) n. 223/2014, requisiti minimi aggiuntivi di pista di controllo. Deve essere possibile riconciliare il numero totale di strumenti emessi con quelli consegnati ai destinatari finali e utilizzati; per i costi ammissibili ex articolo 26, paragrafo 2, lettera a), deve essere possibile riconciliare gli importi certificati alla Commissione con il valore degli strumenti effettivamente utilizzati; devono inoltre essere conservati i documenti relativi assegnazione, distribuzione e utilizzo. Per l’uso di carte, buoni o altri strumenti la pista di controllo deve dimostrare che essi sono utilizzati solo per l’acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base.
Requisiti ulteriori per buoni e carte in formato cartaceo
Quando l’erogazione indiretta avviene tramite buoni, carte o altri strumenti in formato cartaceo, la pista di controllo deve includere misure di sicurezza contro le falsificazioni, misure per garantire l’integrità delle riserve di buoni, l’identificazione degli organismi che individuano i destinatari finali e di quelli che distribuiscono gli strumenti, nonché la documentazione attestante la ricezione degli strumenti da parte dei destinatari finali.
Nuovo elenco dei dati da registrare e conservare
L’allegato I del regolamento delegato (UE) n. 532/2014 è sostituito con un elenco dettagliato di 95 campi di dati da registrare e conservare in formato elettronico nel sistema di sorveglianza. I dati riguardano beneficiario, intervento, indicatori, dati finanziari, richieste di pagamento, spese sulla base di costi effettivi, tabelle standard, importi forfettari e tassi forfettari, recuperi, domande di pagamento alla Commissione e conti trasmessi ex articolo 48 del regolamento (UE) n. 223/2014. L’allegato distingue i casi PO I e PO II e indica, per ciascun dato, quando non è applicabile, con particolare rilevanza per l’erogazione indiretta mediante buoni o carte.
Aggiornamento degli indicatori comuni
L’allegato del regolamento delegato (UE) n. 1255/2014 è sostituito per aggiornare gli indicatori comuni dei PO I e PO II. Per il PO I sono previsti indicatori di input, output e risultato per aiuti alimentari diretti, assistenza materiale di base, ed erogazione indiretta mediante buoni, carte o altri strumenti; per il PO II sono previsti indicatori di output per l’assistenza a favore dell’inclusione sociale. Per il PO II è ribadito che i dati relativi ai destinatari sono dati personali e che il loro trattamento è necessario per l’adempimento di un obbligo legale.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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