Regolamento (UE) 2020/1634
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1634 della Commissione del 4 novembre 2020 che autorizza l’immissione sul mercato degli zuccheri ottenuti dalla polpa di cacao (Theobroma cacao L.) quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283, l’inserimento nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati degli zuccheri ottenuti dalla polpa di cacao (Theobroma cacao L.). Stabilisce specifiche condizioni d’uso, requisiti di etichettatura e criteri di composizione e microbiologici per le diverse forme del prodotto. Modifica inoltre l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, rendendo l’autorizzazione immediatamente operativa nell’ordinamento UE secondo la decorrenza prevista.
Autorizza l’immissione sul mercato dell’Unione degli zuccheri ottenuti dalla polpa di cacao (Theobroma cacao L.) come nuovo alimento e aggiorna l’elenco unionale dei nuovi alimenti autorizzati.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori che intendono immettere sul mercato dell’UE zuccheri ottenuti dalla polpa di cacao (Theobroma cacao L.), nella forma di zuccheri prodotti dal succo concentrato di polpa di cacao mediante essiccazione o purificazione, destinati all’impiego come ingrediente per la popolazione in generale. L’autorizzazione opera nell’ambito del regime dei "nuovi alimenti" del regolamento (UE) 2015/2283 e comporta l’aggiornamento del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; non emergono esclusioni soggettive o territoriali ulteriori dal testo fornito.
Zuccheri ottenuti dalla polpa di cacao (Theobroma cacao L.) come nuovo alimento
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1634 autorizza l’immissione sul mercato dell’Unione degli zuccheri ottenuti dalla polpa di cacao (Theobroma cacao L.) quale nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. L’intervento si colloca nel sistema unionale dei nuovi alimenti autorizzati, che prevede l’iscrizione nell’elenco dell’Unione prima della commercializzazione.
Le premesse evidenziano che la Commissione ha ritenuto non necessario un ulteriore parere dell’EFSA, poiché gli zuccheri ottenuti dal succo concentrato della polpa di cacao mediante essiccazione o purificazione sarebbero sostanzialmente identici agli zuccheri naturalmente presenti nella polpa di cacao e composti principalmente da glucosio e fruttosio, sostanze con lunga storia di uso sicuro negli alimenti. La Commissione conclude che gli usi e i livelli d’uso proposti sono conformi ai requisiti del regolamento (UE) 2015/2283.
Base giuridica e contesto regolamentare
Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283, che attribuisce alla Commissione la decisione sull’autorizzazione dei nuovi alimenti e sull’aggiornamento dell’elenco dell’Unione. Il regolamento richiama inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, che istituisce l’elenco unionale dei nuovi alimenti autorizzati, oggetto di modifica.
È inoltre menzionato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/206, che ha già autorizzato la polpa, il succo di polpa e il succo concentrato di polpa del frutto di Theobroma cacao L. come alimento tradizionale da un paese terzo. Il nuovo atto si innesta quindi su una precedente disciplina relativa alla stessa matrice vegetale.
Oggetto dell’autorizzazione
L’articolo 1 dispone che gli zuccheri ottenuti dalla polpa di cacao (Theobroma cacao L.), come specificato nell’allegato, sono inseriti nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati.
La voce autorizzata comprende anche:
- le condizioni d’uso;
- i requisiti specifici di etichettatura.
L’articolo 2 modifica conseguentemente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
Condizioni d’uso e denominazione in ეტichetta
Nella tabella 1 dell’allegato, il nuovo alimento è inserito con condizioni d’uso indicate come "non specificato". Tuttavia, è imposto un requisito di etichettatura preciso: la denominazione da utilizzare sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono varia in funzione della forma del prodotto.
Le diciture ammesse sono:
- "zuccheri ottenuti dalla polpa di cacao (Theobroma cacao L.)";
- "glucosio ottenuto dalla polpa di cacao (Theobroma cacao L.)";
- "fruttosio ottenuto dalla polpa di cacao (Theobroma cacao L.)".
La scelta della denominazione dipende dalla forma effettivamente impiegata nel prodotto alimentare.
Specifiche tecniche del nuovo alimento
La tabella 2 dell’allegato definisce le specifiche del nuovo alimento, distinguendo tra prodotto ottenuto mediante essiccazione e prodotto ottenuto mediante purificazione.
Per gli zuccheri prodotti mediante essiccazione, sono previsti i seguenti parametri:
- zuccheri totali: > 80 g/100 g;
- umidità: < 5%;
- conteggio totale su piastra (aerobico): < 10^4 CFU/g;
- muffe e lieviti: < 50 CFU/g;
- enterobatteriacee: < 10 CFU/g;
- Salmonella spp.: assenza in 25 g;
- Alicyclobacillus: assenza in 50 g;
- batteri termoacidofili: assenza in 50 g.
Per il glucosio ottenuto dalla polpa di cacao mediante purificazione:
- tenore di glucosio: > 93%;
- ceneri: < 0,2%;
- umidità: < 1,0%;
- conteggio totale su piastra (aerobico): < 10^4 CFU/g;
- Salmonella spp.: assenza in 25 g.
Per il fruttosio ottenuto dalla polpa di cacao mediante purificazione:
- tenore di fruttosio: > 98%;
- tenore di glucosio: < 0,5%;
- ceneri: < 0,2%;
- umidità: < 0,5%;
- conteggio totale su piastra (aerobico): < 10^4 CFU/g;
- Salmonella spp.: assenza in 25 g.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli operatori del settore alimentare, il regolamento comporta che il prodotto può essere commercializzato nell’Unione solo nel rispetto delle specifiche autorizzate e delle regole di denominazione in etichetta. Il controllo di conformità dovrà quindi riguardare sia la forma del prodotto immessa sul mercato sia i parametri chimico-fisici e microbiologici stabiliti dall’allegato.
Entrata in vigore e natura obbligatoria
L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come per ogni regolamento UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione e iscrizione nell’elenco unionale
L’articolo 1 dispone l’inserimento degli zuccheri ottenuti dalla polpa di cacao (Theobroma cacao L.), come specificati nell’allegato, nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. La voce inserita comprende anche le condizioni d’uso e i requisiti di etichettatura richiamati nell’allegato.
Modifica dell’elenco dei nuovi alimenti autorizzati
L’articolo 2 modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 conformemente all’allegato del presente regolamento, aggiornando quindi l’elenco unionale con la nuova voce e le relative specifiche.
Condizioni di utilizzo ed etichettatura
Nell’allegato, tabella 1, il nuovo alimento è inserito come voce autorizzata con condizioni d’uso "non specificato". È previsto un requisito specifico di etichettatura: sui prodotti alimentari che lo contengono la denominazione deve essere, a seconda della forma usata, "zuccheri ottenuti dalla polpa di cacao (Theobroma cacao L.)", "glucosio ottenuto dalla polpa di cacao (Theobroma cacao L.)" oppure "fruttosio ottenuto dalla polpa di cacao (Theobroma cacao L.)".
Specifiche tecniche e criteri di qualità
Nell’allegato, tabella 2, sono fissate le specifiche del nuovo alimento. Per il prodotto ottenuto mediante essiccazione: zuccheri totali > 80 g/100 g, umidità < 5%, conteggio totale su piastra (aerobico) < 10^4 CFU/g, muffe e lieviti < 50 CFU/g, enterobatteriacee < 10 CFU/g, assenza di Salmonella spp. in 25 g, assenza di Alicyclobacillus in 50 g e assenza di batteri termoacidofili in 50 g. Per il glucosio ottenuto mediante purificazione: glucosio > 93%, ceneri < 0,2%, umidità < 1,0%, con conteggio totale su piastra (aerobico) < 10^4 CFU/g e assenza di Salmonella spp. in 25 g. Per il fruttosio ottenuto mediante purificazione: fruttosio > 98%, glucosio < 0,5%, ceneri < 0,2%, umidità < 0,5%, con gli stessi criteri microbiologici previsti per il glucosio.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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