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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1643

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1643 della Commissione del 5 novembre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda i periodi di approvazione delle sostanze attive fosfuro di calcio, denatonio benzoato, haloxyfop-P, imidacloprid, pencicuron e zeta-cipermetrina (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1643

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sull’elenco UE delle sostanze attive approvate per i prodotti fitosanitari, accorciando o ripristinando le date di scadenza di sei sostanze per le quali i richiedenti hanno ritirato le domande di rinnovo. La modifica opera sul regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’obiettivo è allineare la durata dell’approvazione alla mancata prosecuzione delle procedure di rinnovo e consentire agli Stati membri di revocare, in tempo utile, le autorizzazioni dei prodotti contenenti tali sostanze.

Modifica i periodi di approvazione di sei sostanze attive nei prodotti fitosanitari, aggiornando le relative date di scadenza nell’elenco UE delle sostanze approvate.

Ambito di applicazione

Si applica alle sostanze attive impiegate nei prodotti fitosanitari elencate nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011: fosfuro di calcio, denatonio benzoato, haloxyfop-P, imidacloprid, pencicuron e zeta-cipermetrina. Riguarda gli Stati membri in quanto devono adeguare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze in funzione delle nuove date di scadenza dell’approvazione. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive nei prodotti fitosanitari

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1643 della Commissione interviene sull’elenco delle sostanze attive approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, modificando il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La ratio è quella di adeguare la durata dell’approvazione di sei sostanze attive al fatto che i rispettivi richiedenti hanno ritirato le domande di rinnovo già presentate.

Contesto normativo e finalità

Il provvedimento si fonda sull’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, che consente di intervenire sui periodi di approvazione delle sostanze attive. I considerando richiamano i precedenti regolamenti di proroga adottati per fosfuro di calcio, denatonio benzoato, imidacloprid, zeta-cipermetrina, pencicuron e haloxyfop-P, ma precisano che tali proroghe non sono più giustificate perché i richiedenti hanno confermato di non sostenere più le domande di rinnovo ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.

Ambito di applicazione

La modifica riguarda esclusivamente le sostanze attive elencate nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011: fosfuro di calcio, denatonio benzoato, haloxyfop-P, imidacloprid, pencicuron e zeta-cipermetrina. Gli effetti pratici ricadono sugli Stati membri, che dovranno adeguare o revocare, ove necessario, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze in funzione delle nuove scadenze di approvazione.

Modifiche alle date di approvazione

L’allegato del regolamento sostituisce le date di scadenza riportate nella sesta colonna della parte A dell’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011:

  • imidacloprid: 1o dicembre 2020;
  • denatonio benzoato: 1o dicembre 2020;
  • fosfuro di calcio: 1o dicembre 2020;
  • zeta-cipermetrina: 1o dicembre 2020;
  • haloxyfop-P: 31 dicembre 2020;
  • pencicuron: 31 maggio 2021.

Il considerando (7) spiega che, per le sostanze la cui scadenza originaria cadeva nel 2019, la nuova data è stata fissata alla prima data possibile, così da garantire agli Stati membri un periodo sufficiente per adottare le misure conseguenti sulle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari.

Rapporti con gli atti precedenti

Il regolamento si coordina con i precedenti atti di esecuzione che avevano prorogato i periodi di approvazione delle sostanze interessate, in particolare i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/195, 2017/555, 2018/1266 e 2018/670. La modifica operata nel 2020 rimette in linea le scadenze con il venir meno delle domande di rinnovo.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Trattandosi di regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto della modifica

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l’elenco delle sostanze attive considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Ritiro delle domande di rinnovo e conseguenze sulle approvazioni

Il considerando (6) chiarisce che per fosfuro di calcio, denatonio benzoato, haloxyfop-P, imidacloprid, pencicuron e zeta-cipermetrina erano state presentate domande di rinnovo ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, ma i richiedenti hanno successivamente confermato di non sostenerle più. Di conseguenza, le proroghe concesse da precedenti regolamenti non risultano più giustificate.

Nuove date di scadenza dell’approvazione

L’allegato fissa le nuove date di scadenza nella parte A dell’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011: imidacloprid, denatonio benzoato, fosfuro di calcio e zeta-cipermetrina scadono il 1o dicembre 2020; haloxyfop-P scade il 31 dicembre 2020; pencicuron scade il 31 maggio 2021.

Coordinamento con i precedenti atti di proroga

Sono richiamati e sostanzialmente neutralizzati gli effetti dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/195, 2017/555, 2018/1266 e 2018/670, che avevano prorogato i periodi di approvazione delle sostanze interessate.

Entrata in vigore e efficacia diretta

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturaregolazione delle sostanze attiveautorizzazioni nazionalimercato interno

Testo integrale

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