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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1641

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1641 della Commissione del 5 novembre 2020 relativo alle importazioni dagli Stati Uniti d’America di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1641

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1641 riconosce l’equivalenza delle misure sanitarie applicate negli Stati del Massachusetts e di Washington per la produzione e l’immissione in commercio di specifici molluschi e invertebrati marini destinati al consumo umano. Sulla base di tale equivalenza, consente l’ingresso nell’Unione solo se le partite sono accompagnate da un certificato ufficiale conforme al modello allegato. Il testo si innesta sul sistema dei controlli ufficiali e sugli elenchi di paesi terzi ammessi previsti dal regolamento (UE) 2017/625 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/626.

Stabilisce le condizioni per l’ingresso nell’Unione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano, provenienti da Massachusetts e Washington (USA), prevedendo un certificato ufficiale e il riconoscimento di equivalenza delle misure sanitarie.

Ambito di applicazione

Si applica alle partite destinate al consumo umano di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati provenienti dagli Stati del Massachusetts e di Washington, negli Stati Uniti d’America. Riguarda l’ingresso nell’Unione e quindi gli operatori/importatori che immettono tali partite nel mercato UE. È limitato ai prodotti e alle origini espressamente indicati; il regolamento non disciplina altre specie, altri Stati americani o prodotti non destinati al consumo umano.

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1641: importazioni dagli Stati Uniti di molluschi bivalvi e altri invertebrati marini

Il regolamento interviene nel quadro del regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali, esercitando il potere della Commissione di riconoscere l’equivalenza delle misure di paesi terzi e di fissare le condizioni di ingresso nell’Unione. La base fattuale richiamata nei considerando è costituita dai controlli dell’Unione svolti negli Stati Uniti nel 2015 e dalle successive garanzie fornite dalle autorità statunitensi, nonché dal fatto che Massachusetts e Washington sono già inseriti nell’elenco dei paesi terzi/regioni ammessi dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/626.

Finalità e contesto normativo

Il regolamento si colloca nel sistema UE di sicurezza alimentare e controlli ufficiali sulle importazioni di animali e merci destinate al consumo umano. In particolare:

  • il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce le condizioni generali per l’ingresso nell’Unione di prodotti provenienti da paesi terzi;
  • l’articolo 129 del medesimo regolamento consente alla Commissione di riconoscere l’equivalenza delle misure di un paese terzo o di una sua regione, se supportata da prove oggettive;
  • la decisione 98/258/CE approva l’accordo UE-USA sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e prodotti di origine animale, includendo tra i prodotti interessati anche quelli oggetto del presente regolamento.

I considerando evidenziano inoltre che gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini sono sottoposti alle norme igieniche applicabili ai molluschi bivalvi vivi, refrigerati e congelati ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004; per questa ragione i risultati dei controlli effettuati sui molluschi bivalvi vivi vengono estesi anche a tali categorie.

Ambito di applicazione

L’ambito materiale riguarda le partite di:

  • molluschi bivalvi;
  • echinodermi;
  • tunicati;
  • gasteropodi marini;

in forma viva, refrigerata, congelata o trasformata, purché destinati al consumo umano.

L’ambito territoriale è ristretto agli Stati del Massachusetts e di Washington negli Stati Uniti d’America. Il regolamento non apre in via generale le importazioni da tutti gli USA, ma solo da tali due Stati, in coerenza con il riconoscimento di equivalenza e con l’elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/626.

Definizioni e riferimenti tecnici

L’unica definizione espressamente fornita è quella di "molluschi bivalvi", rinviata all’allegato I, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Ai fini dell’inquadramento doganale, il regolamento richiama i codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87, parte II dell’allegato I, per i prodotti interessati.

Equivalenza delle misure statunitensi

L’articolo 3 è la disposizione sostanziale centrale: la Commissione riconosce che le misure applicate negli Stati del Massachusetts e di Washington per la tutela della salute pubblica, in relazione alla produzione e all’immissione in commercio dei prodotti indicati, sono equivalenti alle prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.

Questo riconoscimento è importante perché consente l’ammissione nell’Unione dei prodotti in questione a condizione che siano rispettati gli ulteriori requisiti documentali previsti dal regolamento.

Certificato ufficiale e condizioni di ingresso

L’articolo 4 stabilisce un requisito documentale obbligatorio: ogni partita deve essere accompagnata da un certificato ufficiale debitamente compilato secondo il modello allegato.

Il certificato allegato richiede, in sintesi:

  • un’attestazione che i prodotti sono conformi alle pertinenti norme e prescrizioni statunitensi del programma di controllo regolamentare dei molluschi;
  • la conferma che i prodotti sono stati prodotti nel rispetto di tali norme;
  • l’indicazione che l’etichetta deve specificare che i prodotti non sono destinati ad essere immersi in acque dell’UE o a venire a contatto con tali acque;
  • l’attestazione che i molluschi di provenienza estera utilizzati nei prodotti provengono da paesi terzi, stabilimenti o zone di coltura riconosciuti per l’esportazione di molluschi bivalvi vivi nell’UE.

Sono inoltre previste prescrizioni di trasporto ed etichettatura:

  • gli animali di acquacoltura devono essere trasportati in condizioni, compresa la qualità dell’acqua, che non ne alterino lo stato sanitario;
  • il container o la barca vivaio devono essere stati puliti e disinfettati prima del carico oppure non devono essere stati utilizzati precedentemente;
  • la partita deve essere identificata da un’etichetta leggibile all’esterno del container o, in caso di barca vivaio, nel manifesto di carico, con le informazioni rilevanti indicate nelle caselle I.7-I.11 del certificato.

Le note al modello precisano inoltre che:

  • i lotti di prodotti vivi e non vivi non possono essere accompagnati dal medesimo certificato;
  • deve essere rilasciato un certificato distinto per i prodotti vivi e per i prodotti non vivi;
  • vanno usati i codici SA appropriati;
  • il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture del certificato.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e ambito territoriale

L’articolo 1 stabilisce le norme per l’ingresso nell’Unione di partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano, limitatamente alle partite provenienti dagli Stati del Massachusetts e di Washington (USA).

Definizione di molluschi bivalvi

L’articolo 2 rinvia alla definizione di "molluschi bivalvi" di cui all’allegato I, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Riconoscimento di equivalenza delle misure statunitensi

L’articolo 3 dichiara equivalenti alle prescrizioni dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 le misure applicate negli Stati del Massachusetts e di Washington per la tutela della salute pubblica in relazione alla produzione e all’immissione in commercio dei prodotti indicati, per i quali i codici della nomenclatura combinata sono stabiliti nell’allegato I, parte II, del regolamento (CEE) n. 2658/87.

Certificato ufficiale obbligatorio

L’articolo 4 dispone che ciascuna partita possa entrare nell’Unione solo se accompagnata da un certificato ufficiale debitamente compilato secondo il modello contenuto nell’allegato. Il certificato attesta, tra l’altro, la conformità alle pertinenti norme statunitensi del programma di controllo regolamentare dei molluschi e l’equivalenza delle misure applicate.

Contenuto del modello di certificato

L’allegato prevede un certificato veterinario per l’UE con attestazioni di sanità pubblica, requisiti di trasporto ed etichettatura e istruzioni di compilazione. Tra gli elementi richiesti: identificazione della partita, indicazione del luogo di origine, del mezzo di trasporto, della natura del prodotto e del tipo di trattamento; specifiche indicazioni per i prodotti di acquacoltura e per quelli di origine selvatica. È inoltre richiesto che i molluschi di provenienza estera utilizzati nei prodotti provengano da paesi terzi/stabilimenti/zone di coltura riconosciuti per l’esportazione nell’UE.

Condizioni specifiche di sanità pubblica e trasporto

Nel modello di certificato si richiede che i prodotti siano conformi alle norme statunitensi applicabili, che l’etichetta indichi che non sono destinati ad essere immersi in acque dell’UE o a venire a contatto con tali acque, e che il trasporto avvenga in condizioni tali da non alterare lo stato sanitario degli animali. È inoltre richiesto che container o barca vivaio siano stati puliti e disinfettati prima del carico oppure non utilizzati precedentemente.

Entrata in vigore

L’articolo 5 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed esso è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarecontrolli ufficialiimportazionisanità animaledogane

Testo integrale

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