Sentenza del 13/11/2015 n. 23251 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR del Lazio, sostenendo che l'avviso di liquidazione dell'INVIM, emesso dopo che l'accertamento del maggior valore era stato definitivamente confermato da una sentenza passata in giudicato, avesse natura meramente liquidatoria e non costituisse un atto impositivo. Di conseguenza, la relativa impugnazione non poteva integrare una lite pendente definibile mediante il condono previsto dall'art. 16 della legge n. 289 del 2002. La CTR aveva invece ritenuto l'avviso un atto impositivo, anche perché riportava i dati della rettifica di valore e irrogava sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario contro il diniego di condono. Ha stabilito che l'avviso di liquidazione emesso in esecuzione di un accertamento già definito con sentenza passata in giudicato ha contenuto meramente liquidatorio e non dà luogo a una lite fiscale pendente definibile ai sensi dell'art. 16 della legge n. 289 del 2002. È stata esclusa anche la qualificazione della controversia come lite autonoma. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre la contribuente è stata condannata a rimborsare all'Agenzia le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.000 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, comma 3, lett. a) e b)
La disposizione disciplina la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti e le liti autonome.
Una controversia relativa a un avviso di liquidazione emesso dopo che l'imposta e il relativo accertamento sono stati definiti con sentenza passata in giudicato non costituisce lite pendente definibile mediante condono. L'autonomia della lite non può essere utilizzata per eludere tale conclusione.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52
La norma è richiamata in relazione all'accertamento del valore ai fini dell'imposta di registro; una volta divenuto definitivo l'accertamento, il successivo avviso che determina gli importi dovuti svolge funzione liquidatoria.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
È stato invocato per denunciare la falsa applicazione della disciplina sul condono e la violazione della normativa sull'accertamento del valore.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Ha consentito alla Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Per stabilire se un atto sia impositivo o meramente liquidatorio occorre guardare alla sua funzione tipica e al quadro giuridico in cui è emanato, non soltanto al suo contenuto formale, alle sanzioni eventualmente indicate o ai vizi dedotti dal contribuente.
- Quando l'accertamento dell'imposta o del valore imponibile è già stato definitivamente confermato da una sentenza passata in giudicato, il successivo avviso che quantifica e richiede le somme dovute è normalmente un atto esecutivo o liquidatorio.
- L'impugnazione di un atto meramente liquidatorio emesso in esecuzione di un giudicato non costituisce, di regola, una lite fiscale pendente suscettibile di definizione agevolata ai sensi dell'art. 16 della legge n. 289 del 2002.
- La presenza nell'atto di dati dell'accertamento, interessi o sanzioni non basta, da sola, a trasformare un atto liquidatorio in un nuovo atto impositivo, se la pretesa tributaria è già stata definitivamente stabilita.
- Un precedente relativo a un atto che rappresenta la prima comunicazione della pretesa fiscale al contribuente non è automaticamente applicabile a un avviso successivo a un accertamento già definitivo.
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