Cassazione Penale, Sentenza n. 09425/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La parte civile Vera Michienzi impugna la sentenza di assoluzione degli imputati contestando: (i) errata applicazione della legge penale (art. 388 c.p., richiamando anche art. 533 e 192 c.p.p.) e motivazione manifestamente illogica; (ii) valutazione erronea e parziale delle prove, in particolare della attendibilità dei testi e del confronto tra dichiarazioni rese in dibattimento e in fase di indagini; (iii) omissione di una valutazione unitaria degli indici di trasferimento/svuotamento della "Calzaturificio Laudando s.r.l." alla ditta individuale "House of the shoe" (identità di sede, macchinari, dipendenti, continuità di gestione); (iv) non considerazione della cessione delle quote ad un soggetto "inesistente" (Gianluigi Restern) come indicatore decisivo di simulazione; (v) mancata valutazione dell'irrilevanza della mancata prova del pagamento della cessione e dell'inidoneità delle sedi dichiarate.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso della parte civile inammissibile. Nel merito ha condiviso i principi giurisprudenziali richiamati dall'appello di merito: per la sussistenza del reato di cui all'art. 388 c.p. è necessario non solo che atti dispositivi rendano inefficaci gli obblighi derivanti da un provvedimento giudiziario, ma che tali atti abbiano natura simulata o fraudolenta con un "quid pluris" (artificio/inganno) idoneo a ledere le pretese del creditore. Sulla base della valutazione dei giudici di merito (analisi di dichiarazioni dei lavoratori, accertamenti di Polizia giudiziaria sulle sedi, documentazione di compravendita dei macchinari e situazione economico-finanziaria della società), la corte ha ritenuto che non emergesse, oltre il sospetto, una prova univoca e tale da escludere ragionevoli dubbi circa la tesi difensiva. Pertanto la ricostruzione accusatoria non è risultata provata "al di là di ogni ragionevole dubbio" e la riflessione probatoria compiuta dai giudici del merito non è sindacabile in questa sede salvo illogicità o apoditticità, non riscontrate. Di conseguenza il ricorso è inammissibile e l'assoluzione rimane.
Norme richiamate
art. 388 cod. pen.
La norma punisce chi compie atti simulati o fraudolenti sui beni per sottrarsi all'adempimento di una sentenza. La giurisprudenza richiede, per la configurabilità del reato, la presenza di un "quid pluris" (natura simulata o fraudolenta) e non la sola capacità dell'atto di rendere inefficaci gli obblighi del giudizio.
art. 576 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso sentenze penali; impone limiti formali e sostanziali alla censura che la parte civile può proporre in sede di legittimità.
art. 615 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al differimento della deliberazione: norma procedurale che disciplina il differimento dell'udienza per la decisione.
art. 2112 cod. civ.
Norma che definisce la nozione di trasferimento di azienda (tutela dei lavoratori) e fornisce i parametri (trasferimento di elementi materiali/immateriali, riassunzione del personale, trasferimento della clientela, analogia dell'attività) per valutare la conservazione dell'identità dell'attività economica.
art. 500, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede le ipotesi in cui le dichiarazioni rese nelle indagini preliminari possono assumere rilievo in dibattimento: la Corte ricorda che, salvo comprovata condotta illecita (es. falsa testimonianza), le dichiarazioni investigative non confermate in dibattimento assumono valore solo ai fini della credibilità, non come prova di riscontro.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. Sez. U., n. 12213/2017 - Zucchi)
Principio consolidato richiamato: per qualificare un atto come simulato/fraudolento ai sensi dell'art. 388 c.p. è necessario un elemento di artificio/inganno che costituisca un "quid pluris" rispetto alla mera finalità di ridurre le garanzie del creditore; la sola volontà di ridurre garanzie non è sufficiente per il reato penale.
Massime di principio
- Per la configurabilità del reato di cui all'art. 388 c.p. non basta dimostrare che un soggetto abbia ridotto le garanzie del creditore: è necessario provare la natura simulata o fraudolenta degli atti (elemento di inganno/artificio) oltre alla finalità di sottrarsi all'adempimento.
- In sede di legittimità il riesame della credibilità delle prove è fortemente limitato: la valutazione delle dichiarazioni testimoniali e del loro confronto con le emergenze istruttorie compete ai giudici del merito e può essere sindacata dalla Corte di cassazione solo se affetta da apoditticità o illogicità manifeste.
- Gli indici abituali per valutare la continuità/trasferimento d'azienda (sede, macchinari con identificazione univoca, riassunzione della maggior parte del personale, continuità della clientela e della gestione) devono essere esaminati unitariamente; singoli elementi sospetti non sono automaticamente decisivi.
- La documentazione che non consente l'identificazione univoca dei beni (es. assenza di numeri di matricola) riduce il valore probatorio del collegamento tra i patrimoni aziendali; ricognizioni personali senza descrizione preventiva risultano deboli se smentite da riscontri oggettivi.
- La presenza di operazioni sospette (es. cessione a persona poi risultata inesistente) è un elemento indiziario importante ma non necessariamente decisivo se esistono riscontri che la società ha continuato ad operare e vi sono spiegazioni alternative plausibili (es. dismissione per crisi economica).
- La parte civile che impugna in cassazione una sentenza penale non può ottenere il riesame libero del materiale probatorio: la Corte di cassazione valuta principalmente i profili di diritto e la logicità della motivazione, non sostituisce il proprio apprezzamento del merito ai giudici di merito.
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