Corte di giustizia, Sentenza C-73/17
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 ottobre 2018. — Repubblica francese contro Parlamento europeo. — Ricorso di annullamento – Diritto delle istituzioni – Protocollo sulle sedi delle istituzioni e di determinati organi, organismi e servizi dell’Unione europea – Parlamento europeo – Nozione di “tornata del bilancio” che si tiene a Strasburgo (Francia) – Articolo 314 TFUE – Esercizio del potere di bilancio nel corso di una tornata plenaria aggiuntiva a Bruxelles (Belgio). — Causa C-73/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge il ricorso della Francia contro gli atti del Parlamento relativi all’adozione del bilancio UE 2017. Riconosce che la "tornata del bilancio" prevista dal Protocollo sulle sedi include anche la seconda lettura del bilancio, ma afferma che tale regola va conciliata con i termini e le esigenze procedurali dell’articolo 314 TFUE. Nel caso concreto, il Parlamento non ha commesso errori di valutazione nel collocare la votazione e la constatazione finale a Bruxelles, in ragione dei tempi necessari per la messa a punto tecnica e la traduzione del progetto comune.
Ricorso di annullamento contro gli atti del Parlamento relativi all’adozione del bilancio 2017: rapporto tra Protocollo sulle sedi e procedura di bilancio ex articolo 314 TFUE
La questione giuridica
Se il Parlamento europeo, adottando il bilancio annuale 2017 nella tornata plenaria aggiuntiva di Bruxelles, abbia violato il Protocollo sulle sedi delle istituzioni, che prevede a Strasburgo la "tornata del bilancio", e se fossero quindi illegittimi gli ordini del giorno, la risoluzione legislativa e l’atto del presidente che constata l’adozione definitiva del bilancio; in particolare, se l’articolo unico, lettera a), del Protocollo imponga che l’intera procedura di bilancio si svolga a Strasburgo oppure consenta la seconda lettura e la constatazione finale anche a Bruxelles quando ciò sia necessario per rispettare i termini dell’articolo 314 TFUE.
Principio di diritto
L’articolo unico, lettera a), del Protocollo sulle sedi deve essere interpretato nel senso che la "tornata del bilancio" comprende tutte le tornate plenarie in cui il Parlamento esercita i propri poteri di bilancio, inclusa la seconda lettura ex articolo 314, paragrafo 6, TFUE; tuttavia tale obbligo di riunirsi a Strasburgo va conciliato con i termini imperativi della procedura di bilancio, sicché il Parlamento può legittimamente discutere, votare e far constatare l’adozione definitiva del bilancio in una tornata plenaria aggiuntiva a Bruxelles quando ciò sia imposto dal buon svolgimento della procedura e non emerga un errore di valutazione nell’organizzazione del calendario o nell’iscrizione degli atti all’ordine del giorno.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 314 TFUE
- Articolo 315 TFUE
- Articolo 51 TUE
- Protocollo sulle sedi delle istituzioni e di determinati organi, organismi e servizi dell’Unione europea
- Articolo 156 del regolamento interno del Parlamento europeo
- Articolo 158 del regolamento interno del Parlamento europeo
- Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 140 del regolamento di procedura della Corte
- Accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria
Ricorso di annullamento relativo all’adozione del bilancio 2017
La Corte, in Grande Sezione, decide un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto dalla Repubblica francese contro quattro atti del Parlamento europeo collegati all’adozione del bilancio annuale dell’Unione per l’esercizio 2017. La controversia riguarda il rapporto tra il Protocollo sulle sedi delle istituzioni e la procedura di bilancio prevista dall’articolo 314 TFUE.
Parti e oggetto del ricorso
La Repubblica francese chiede l’annullamento:
- dell’ordine del giorno della seduta plenaria del 30 novembre 2016, nella parte relativa alla discussione del progetto comune di bilancio;
- dell’ordine del giorno della seduta del 1° dicembre 2016, nella parte relativa alla votazione e alle dichiarazioni di voto;
- della risoluzione legislativa del 1° dicembre 2016;
- dell’atto del presidente del Parlamento che constata l’adozione definitiva del bilancio 2017. Il Granducato di Lussemburgo interviene a sostegno della Francia.
Contesto normativo
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo unico, lettera a), del Protocollo sulle sedi, secondo cui il Parlamento ha sede a Strasburgo, ove si tengono 12 tornate plenarie mensili, compresa la tornata del bilancio, mentre le tornate plenarie aggiuntive si tengono a Bruxelles;
- l’articolo 314 TFUE, che disciplina la procedura di bilancio, i termini della conciliazione e della seconda lettura, nonché la constatazione finale dell’adozione del bilancio;
- gli articoli 156 e 158 del regolamento interno del Parlamento, relativi al termine minimo di 24 ore per la discussione e alla disponibilità dei documenti in tutte le lingue ufficiali.
Ricevibilità
Il Parlamento eccepisce l’irricevibilità del ricorso quanto agli ordini del giorno e alla risoluzione legislativa, ritenendoli atti interni o preparatori. La Corte respinge tale eccezione: gli atti relativi all’iscrizione della discussione e della votazione sul progetto comune di bilancio e la risoluzione legislativa fanno parte dell’esercizio delle competenze di bilancio e possono quindi essere sottoposti al controllo di legittimità.
Questione sostanziale: portata della “tornata del bilancio”
La questione centrale è se la locuzione “tornata del bilancio” del Protocollo sulle sedi debba riferirsi solo alla prima lettura del bilancio a Strasburgo, come sosteneva il Parlamento, oppure a tutte le fasi in cui il Parlamento esercita i propri poteri di bilancio, comprese la seconda lettura e la constatazione finale.
La Corte afferma che:
- il Protocollo non indica una tornata plenaria specifica né limita la nozione alla sola prima lettura;
- l’articolo 314 TFUE consente al Parlamento di pronunciarsi sul bilancio in più momenti e in diverse tornate plenarie;
- la “tornata del bilancio” comprende quindi l’insieme delle tornate plenarie nelle quali il Parlamento esercita i poteri di bilancio.
Ragionamento della Corte: pubblicità, trasparenza e multilinguismo
La Corte valorizza l’importanza della discussione plenaria pubblica in materia di bilancio, quale momento fondamentale della vita democratica dell’Unione. La seconda lettura del progetto comune, dopo la conciliazione, può comportare modifiche rilevanti non discusse pubblicamente in conciliazione; perciò è necessario che il Parlamento si pronunci in seduta plenaria.
La Corte sottolinea anche che il Parlamento deve agire con attenzione, rigore e impegno, assicurando che il testo sia disponibile in tempo utile e in tutte le lingue ufficiali. Nel caso concreto, il progetto comune è stato messo a disposizione solo il 24 novembre 2016 nel pomeriggio e solo in inglese, il che rendeva impossibile iscrivere la discussione e la votazione per quella stessa giornata in conformità del regolamento interno.
Conciliazione tra Protocollo sulle sedi e articolo 314 TFUE
La Corte precisa che le due disposizioni hanno pari valore giuridico e devono essere conciliate caso per caso. Ne deriva che il Parlamento deve esercitare i poteri di bilancio a Strasburgo, ma ciò non impedisce, se necessario per il buon esito della procedura, che la discussione, la votazione e la constatazione finale avvengano in una tornata plenaria aggiuntiva a Bruxelles.
Il controllo giurisdizionale verte sull’eventuale errore di valutazione del Parlamento nella conciliazione tra i due obblighi.
Applicazione al caso concreto
La Corte esclude che il Parlamento abbia commesso un errore di valutazione:
- nella fissazione del calendario delle tornate plenarie 2016, poiché al momento della sua adozione erano incerti sia il ricorso alla conciliazione sia la data di conclusione della stessa;
- nell’iscrivere la discussione e la votazione del progetto comune alla tornata aggiuntiva di Bruxelles del 30 novembre e 1° dicembre 2016, perché il progetto era stato trasmesso solo il 24 novembre, in inglese, e la procedura richiedeva tempo per la messa a punto tecnica e la traduzione;
- nell’adottare la risoluzione legislativa il 1° dicembre 2016, ultimo giorno del termine di 14 giorni di cui all’articolo 314, paragrafo 6, TFUE;
- nel far constatare dal presidente, nella stessa tornata, l’adozione definitiva del bilancio, poiché l’articolo 314, paragrafo 9, TFUE non impone di attendere una tornata successiva a Strasburgo.
Decisione
La Corte respinge il ricorso della Repubblica francese. Le spese vengono poste a carico della Repubblica francese; il Granducato di Lussemburgo sopporta le proprie spese.
Principi affermati
- La nozione di “tornata del bilancio” nel Protocollo sulle sedi include tutte le tornate plenarie in cui il Parlamento esercita i propri poteri di bilancio, non solo la prima lettura.
- Il Parlamento deve conciliare il rispetto della sede di Strasburgo con le esigenze della procedura di bilancio di cui all’articolo 314 TFUE.
- Quando la tempistica e la disponibilità del testo in tutte le lingue ufficiali non consentono una deliberazione a Strasburgo entro i termini, il Parlamento può validamente operare in una tornata aggiuntiva a Bruxelles.
- L’atto del presidente che constata l’adozione definitiva del bilancio può essere adottato nella medesima tornata in cui si conclude validamente la seconda lettura.
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