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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37031/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per furto aggravato. I motivi di ricorso, esaminati congiuntamente, denunciavano l'assenza della necessaria condizione di procedibilità, sostenendo in sostanza che l'atto presentato dalla persona offesa non integrasse una valida querela e che quindi mancasse la procedibilità a querela del reato contestato. La Corte ha rilevato che la denuncia era stata espressamente intitolata "denuncia-querela" e che la persona offesa aveva dichiarato di proporla "per ogni effetto di legge", ritenendo tale formula sufficiente a manifestare in modo univoco la volontà punitiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla procedibilità, perché dalla denuncia-querela emergeva chiaramente la volontà della persona offesa di perseguire l'autore del reato; la formula "per ogni effetto di legge" è stata considerata equivalente alla chiara manifestazione della volontà di querelarsi. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 624, 625 nn. 4 e 8-ter, 61 n. 5 e 625, comma 2, c.p.

    norme poste a fondamento della condanna per furto aggravato contestata all'imputato; la sentenza non ne sviluppa il contenuto, limitandosi a richiamarle come titolo di reato.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Massime di principio

  • Ai fini della validità della querela non sono necessarie formule sacramentali: è sufficiente che la volontà della persona offesa di perseguire penalmente l'autore del fatto sia desumibile in modo univoco dall'atto presentato.
  • L'espressa qualificazione dell'atto come "denuncia-querela" e la dichiarazione di proporla "per ogni effetto di legge" sono idonee, in mancanza di elementi contrari, a integrare una valida manifestazione di querela.
  • Nei casi dubbi, l'interpretazione della manifestazione di volontà punitiva deve essere orientata dal principio del favor querelae.
  • La deduzione dell'assenza della condizione di procedibilità è manifestamente infondata quando dagli atti risulta in modo chiaro la proposizione della querela; in tal caso il ricorso può essere dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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