Cassazione Penale, Ordinanza n. 19168/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che non ricorressero le condizioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 17/06/2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge soltanto che il primo motivo di ricorso era generico, in fatto e sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dalla sentenza impugnata; il secondo motivo non risultava essere stato dedotto in appello. La Corte di cassazione non descrive i fatti di merito né il reato contestato, ma si limita a rilevare l'inammissibilità del ricorso per le ragioni indicate.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Richiamato implicitamente quale parametro dei motivi di ricorso, nella parte in cui la Corte censura la genericità e la natura fattuale del primo motivo, oltre alla novità del secondo motivo non dedotto in appello.
art. 616 c.p.p.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure generiche, meramente fattuali o già specificamente disattese dalla sentenza impugnata senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione.
- Non sono deducibili per la prima volta in cassazione motivi che non siano stati previamente devoluti in appello, salvo i casi espressamente consentiti dall'ordinamento.
- All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che il ricorrente abbia proposto il ricorso senza colpa nella causazione della causa di inammissibilità.
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