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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08790/2026 del 06/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) che le aveva inflitto 10 mesi e 20 giorni di reclusione per il delitto di cui all'art. 256-bis d.lgs. 152/2006, deducendo: (i) inosservanza o errata applicazione del comma 5 dell'art. 256-bis perché la confisca sarebbe stata disposta senza prova che l'area oggetto della confisca fosse di proprietà della ricorrente o di un concorrente nel reato; (ii) mancanza o manifesta illogicità della motivazione relativa alla confisca, dal momento che l'accordo processuale non conteneva alcuna previsione sulla confisca e la giurisprudenza richiede motivazione quando la confisca non sia pattuita.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse della ricorrente. Ha ritenuto che, poiché la Di Lullo nega di essere proprietaria del terreno confiscato, anche l'eventuale accertamento di un vizio motivazionale non potrebbe produrre effetti favorevoli per lei (mancanza di legittimazione a far valere la censura). La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui, ai fini della confisca obbligatoria prevista dall'art. 256-bis comma 5, è necessario che l'area sia accertata come di proprietà dell'autore o del concorrente; e che, in caso di confisca obbligatoria, nel patteggiamento è sufficiente che il giudice indichi il presupposto legale della confisca. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 256-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi

    La confisca prevista dal comma 5 è obbligatoria ma può essere applicata solo se è accertato che l'area sia di proprietà dell'autore o di un concorrente nel reato; senza tale accertamento la misura non può essere efficacemente imposta nei confronti di un soggetto che nega la titolarità.

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza di patteggiamento può applicare pene e, se del caso, misure; se la confisca è oggetto dell'accordo la cassazione è ammessa nei limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, mentre se la confisca non è stata pattuita il controllo in Cassazione concerne il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Richiamato per distinzione: disciplina i limiti di impugnabilità in Cassazione della sentenza di patteggiamento quando la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti.

  • art. 606 c.p.p.

    Norma che regola i motivi di ricorso per cassazione: quando la confisca non è stata pattuita il ricorso è esperibile per vizio di motivazione secondo la disciplina generale.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede l'onere delle spese e sanzioni in caso di declaratoria di inammissibilità; applicato dalla Corte per dare conto del pagamento della somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Se in un patteggiamento la confisca non è stata oggetto dell'accordo, la Cassazione può essere investita soltanto con motivi relativi al vizio di motivazione (art. 606 c.p.p.), mentre se la confisca è stata pattuita il sindacato è più limitato (art. 448, comma 2-bis).
  • La confisca obbligatoria prevista dall'art. 256-bis comma 5 opera solo se risulta accertata la titolarità dell'area in capo all'autore o a un concorrente nel reato; pertanto, chi nega di essere proprietario dell'area ha scarso o nullo interesse a impugnare la confisca, con probabile inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione.
  • Nel giudizio di patteggiamento il giudice deve motivare la confisca facoltativa; se la confisca è obbligatoria, è sufficiente che il giudice indichi il presupposto legale che la rende automatica (es.: titolarità del bene secondo la norma che la prevede).
  • Per contestare con successo una confisca è importante dimostrare un interesse diretto (ad esempio la proprietà del bene); in assenza di tale prova la censura potrebbe essere dichiarata inammissibile per mancanza di interesse.
  • Chi intende impugnare una misura accessoria disposta in sentenza di patteggiamento dovrebbe raccogliere e allegare elementi idonei a mostrare come la decisione le arrechi un concreto pregiudizio reversibile dall'accoglimento del ricorso.

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