L.R. Campania 2/2005
Disposizioni in materia di confezionamento e commercializzazione del pane [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Campania il confezionamento e la vendita del pane, imponendo ai produttori specifiche modalità di imballaggio ed etichettatura, con esenzione per la vendita diretta nei propri locali. Prevede sanzioni amministrative da 500 a 2.500 euro e rimanda a programmi regionali di aiuto per gli investimenti in impianti di confezionamento. L’efficacia decorreva inizialmente dopo 18 mesi dalla pubblicazione, ma i termini sono stati prorogati fino al 31 marzo 2009.
Confezionamento e commercializzazione del pane in Campania
Confezionamento e commercializzazione del pane in Campania
La legge disciplina, nel territorio della Campania, le modalità di confezionamento e di commercializzazione del pane, introducendo obblighi per i produttori e un apparato sanzionatorio per le violazioni. Il testo consolidato va letto tenendo conto delle proroghe dei termini di efficacia disposte successivamente, con decorrenza finale fissata al 31 marzo 2009.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina si applica esclusivamente al territorio della Regione Campania e riguarda il pane prodotto e posto in commercio nella regione. L’obiettivo è garantire che il pane sia confezionato e identificato secondo requisiti minimi di tracciabilità e presentazione al consumatore.
Obblighi di confezionamento ed etichettatura
I produttori di pane devono confezionare i singoli pezzi con busta idroforata conica. Su tale confezione deve essere apposta un’etichetta riportante:
- la denominazione della ditta produttrice;
- la data di confezionamento;
- ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente in materia di confezionamento dei prodotti alimentari.
Per i singoli pezzi aventi peso non superiore a 100 grammi è ammesso il confezionamento in un unico contenitore, purché il numero dei pezzi non sia superiore a cinque.
Esenzioni e divieti di commercializzazione
I produttori che vendono al dettaglio nei propri locali sono esentati dall’obbligo di confezionamento.
Fuori da tale ipotesi, nel territorio regionale non può essere commercializzato pane privo del confezionamento richiesto dalla legge. È inoltre vietato asportare il pane dal luogo di produzione e trasportarlo senza i requisiti di confezionamento previsti.
Misure di sostegno agli investimenti
I programmi di investimento per la realizzazione di impianti di confezionamento conformi alla legge sono considerati prioritari nell’attuazione dei regimi regionali di aiuto a favore delle piccole e medie imprese e dell’artigianato. La norma, quindi, non introduce un contributo automatico, ma attribuisce una corsia preferenziale nell’ambito degli strumenti regionali di agevolazione.
Sanzioni e autorità competente
La violazione delle disposizioni della legge comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 2.500,00 euro.
La stessa sanzione si applica anche a chi pone in commercio pane non confezionato secondo i requisiti richiesti.
L’irrogazione delle sanzioni e la riscossione coattiva competono ai Sindaci, secondo la legge n. 689 del 1981 e la normativa regionale in materia di sanzioni amministrative. Entro l’anno successivo a quello della riscossione, i Sindaci devono ripartire e assegnare alla Regione la metà dei proventi acquisiti in bilancio derivanti dalle sanzioni; tali somme sono destinate a un capitolo di bilancio denominato "Azioni di contrasto alle attività commerciali abusive".
Decorrenza ed efficacia temporale
La legge prevedeva originariamente l’entrata in vigore dopo 18 mesi dalla pubblicazione. Successivamente i termini sono stati prorogati:
- dapprima, con decorrenza dall’8 agosto 2006 fino al 31 dicembre 2007;
- poi fino al 31 dicembre 2008;
- infine fino a tutto il 31 marzo 2009.
Per effetto di tali proroghe, la disciplina ha avuto un orizzonte applicativo temporalmente limitato e oggi risulta priva di utilità pratica operativa.
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