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Legge

L.R. Campania 9/2005

Modifica della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, articolo 4, comma 5 e della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 9/2005Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Campania 15 febbraio 2005, n. 9 modifica la disciplina sui consiglieri regionali e sugli ex consiglieri, introducendo l’invio semestrale di una relazione alla commissione bilancio e vari adeguamenti sui benefici e sul funzionamento dell’associazione ex consiglieri. È entrata in vigore il giorno della pubblicazione nel BURC; un comma è poi stato abrogato nel 2011.

Modifiche ai trattamenti e alle disposizioni per consiglieri ed ex consiglieri regionali

Modifiche alla disciplina dei consiglieri ed ex consiglieri regionali in Campania

La legge regionale Campania 15 febbraio 2005, n. 9 interviene in modo puntuale su due precedenti leggi regionali, adeguando alcune regole relative al funzionamento del Consiglio regionale e al trattamento di consiglieri ed ex consiglieri. Le modifiche incidono su aspetti organizzativi, su alcune esclusioni e estensioni di benefici, nonché sulla disciplina dell’associazione degli ex consiglieri.

Relazione semestrale sull’andamento della gestione

La legge sostituisce il comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, stabilendo che l’ufficio di presidenza del Consiglio regionale trasmette semestralmente alla commissione bilancio una relazione particolareggiata sull’andamento della gestione. La previsione rafforza quindi il flusso informativo verso l’organo consiliare competente in materia finanziaria.

Interventi sulla disciplina dei consiglieri regionali

La legge modifica la legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 con alcuni interventi mirati sui trattamenti e sulle condizioni soggettive di applicazione:

  • le riduzioni previste dal comma 4 dell’articolo 11 non si applicano ai consiglieri che abbiano svolto il mandato per almeno due legislature;
  • le disposizioni del comma 3 dell’articolo 16 si applicano anche agli assessori regionali che non siano consiglieri;
  • la disposizione del comma 4 dell’articolo 16 è stata soppressa e, in seguito, il comma è stato abrogato dall’articolo 1 della legge regionale 10 novembre 2011, n. 18;
  • le disposizioni della lettera a) dell’articolo 21 si applicano anche alle unioni di fatto stabili, conclamate e accertate.

Disciplina degli ex consiglieri regionali

La legge introduce due nuovi articoli nella legge regionale n. 13 del 1996.

Con l’articolo 32-bis, si prevede che, nel rispetto del principio richiamato dall’articolo 1, comma 1, le disposizioni previste al comma 2, insieme a quelle stabilite dalla normativa vigente in materia, restano in vigore fino all’insediamento del nuovo Consiglio regionale. La norma ha quindi una portata temporale limitata al periodo antecedente il rinnovo dell’assemblea.

Con l’articolo 32-ter, si attribuisce al Presidente del Consiglio regionale, sentito l’ufficio di presidenza, il compito di provvedere al funzionamento dell’associazione e alla valorizzazione del ruolo degli ex consiglieri regionali, in sintonia con le disposizioni previste dalla Camera dei Deputati per l’associazione e per il ruolo degli ex parlamentari.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale ed è entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

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