Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14151/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una destinataria di atti della riscossione, di un'intimazione di pagamento e di un preavviso di fermo, con contestazione della validità delle notifiche della sottesa cartella di pagamento e del preavviso. In primo grado il Giudice di pace aveva accolto l'opposizione ritenendo nulli gli avvisi e comunque prescritto il credito per il decorso di oltre cinque anni tra la cartella e l'intimazione. Il Tribunale di Roma, in appello dell'ente riscossore, aveva invece ritenuto regolari le notifiche e non maturata la prescrizione. Con il ricorso per cassazione la destinataria deduce un unico motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 140 c.p.c., per non avere il Tribunale considerato che la raccomandata informativa prevista dall'art. 140 c.p.c. non le era stata consegnata perché l'agente postale aveva attestato il trasferimento del destinatario, circostanza che avrebbe impedito il perfezionamento della notifica della cartella di pagamento. La ricorrente richiama inoltre di avere già sollevato tale eccezione nei precedenti gradi di giudizio.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha osservato che la ricorrente aveva specificamente dedotto, sin dal primo grado e poi in appello, il mancato perfezionamento della notifica della cartella esattoriale per mancata consegna della raccomandata informativa (CAD), avendo la cartolina di ricevimento recato l'attestazione del trasferimento del destinatario. Poiché il trasferimento del destinatario integra un fatto impeditivo della conoscibilità dell'avviso di deposito, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Roma, in diversa persona di giudice, affinché proceda a nuovo esame della vicenda e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato quale parametro della censura sulla valutazione delle risultanze documentali da parte del giudice di merito.

  • art. 140 c.p.c.

    La notifica eseguita con deposito presso la casa comunale richiede anche l'invio della raccomandata informativa; se tale raccomandata non giunge a destinazione per trasferimento del destinatario, la notifica non si perfeziona.

  • art. 143 c.p.c.

    Norma evocata nella vicenda per la notifica del preavviso di fermo in caso di irreperibilità assoluta del destinatario.

Massime di principio

  • Nella notificazione ex art. 140 c.p.c., la mancata consegna della raccomandata informativa per circostanze attestanti il trasferimento del destinatario integra un fatto impeditivo della conoscibilità dell'avviso e impedisce il perfezionamento della notifica.
  • Il giudice di merito deve considerare specificamente le eccezioni e la documentazione prodotta sulla mancata ricezione della CAD; un'omessa valutazione di tali elementi può giustificare la cassazione della decisione.
  • Se la cartella prodromica non risulta validamente notificata, non può ritenersi correttamente valutata la successiva decorrenza del termine di prescrizione fondato sull'ultimo atto interruttivo.
  • La deduzione del trasferimento del destinatario, risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, costituisce circostanza idonea a escludere la conoscibilità legale dell'atto depositato presso la casa comunale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.