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Messaggio

Messaggio numero 4152 del 17-04-2014

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento illustra gli effetti immediati del DL 34/2014 su contratti a tempo determinato e apprendistato, con focus sui profili contributivi: contributo addizionale ASpI, esenzione per sostituzioni, sgravio per assunzioni in sostituzione di lavoratori in congedo e recupero del contributo in caso di trasformazione/stabilizzazione. Vengono inoltre richiamate le principali semplificazioni introdotte in materia di apprendistato.

Disposizioni urgenti su contratti a termine e apprendistato; chiarimenti contributivi INPS

DL 34/2014: rilancio dell’occupazione e semplificazione degli adempimenti

Il documento esamina i primi effetti applicativi del DL 20 marzo 2014, n. 34, pubblicato in G.U. n. 66 del 20 marzo 2014 ed entrato in vigore il giorno successivo. L’attenzione è concentrata sui riflessi contributivi delle novità in materia di contratti a tempo determinato e apprendistato, rinviando invece ad atti successivi gli approfondimenti su DURC e sulle agevolazioni connesse ai contratti di solidarietà difensivi.

Contratti a tempo determinato

L’articolo 1 del decreto interviene sulla disciplina dei contratti a termine eliminando, a decorrere dal 21 marzo 2014, la necessità di indicare le ragioni giustificatrici della stipula. Ne deriva che l’apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato è sempre consentita, purché la durata complessiva del rapporto, incluse le eventuali proroghe, non superi 36 mesi.

La modifica generalizza la logica della cosiddetta “acausalità” e si estende anche al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Il documento precisa tuttavia che tali innovazioni devono essere valutate anche rispetto alle regole contributive vigenti, in particolare con riferimento al contributo addizionale ASpI e al regime agevolato per le assunzioni in sostituzione.

Contributo addizionale ASpI e casi di esclusione

Viene ricordato che la legge n. 92/2012 ha introdotto un contributo addizionale pari all’1,40% della retribuzione imponibile a carico dei datori di lavoro per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. La norma prevede alcune esclusioni, tra cui le assunzioni a termine in sostituzione di lavoratori assenti, richiamate dall’art. 2, comma 29, lettera a), della stessa legge.

Per rendere operativa l’esenzione, i datori di lavoro devono continuare a segnalare la particolare tipologia di assunzione. Anche se la causale non è più richiesta ai fini della legittimità del contratto a termine, nei casi di sostituzione il flusso UniEmens deve essere compilato secondo le istruzioni tecniche già previste, valorizzando l’elemento con il codice A.

Sgravio contributivo per sostituzione di lavoratori in congedo

Il documento richiama l’art. 4 del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, che riconosce, nelle aziende con meno di 20 dipendenti, uno sgravio contributivo del 50% per le assunzioni a tempo determinato effettuate in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo.

Le nuove disposizioni sul contratto a termine non incidono su tale beneficio. Pertanto, per accedere e fruire dell’agevolazione, i datori di lavoro continuano ad applicare la prassi già in uso.

Apprendistato: liberalizzazione dell’istituto

L’art. 2 del DL 34/2014 introduce modifiche alla disciplina dell’apprendistato con finalità di liberalizzazione. La principale novità consiste nell’abrogazione delle norme che subordinavano l’assunzione di nuovi apprendisti alla conferma di una quota dei rapporti precedenti.

L’eliminazione riguarda sia:

  • la soglia legale prevista per le aziende con più di 9 dipendenti, che imponeva la stabilizzazione del 50% dei rapporti di apprendistato cessati nei 24 mesi precedenti, ridotta al 30% nei primi tre anni di applicazione della legge n. 92/2012;
  • la soglia contrattuale prevista dalla contrattazione collettiva per i datori di lavoro con organico inferiore a 9 unità.

Dal momento di entrata in vigore delle nuove norme, inoltre:

  • il piano formativo individuale dell’apprendista non deve più essere necessariamente redatto per iscritto;
  • nell’apprendistato professionalizzante la formazione di base e trasversale diventa facoltativa, ossia quella che avrebbe dovuto essere erogata dalle Regioni;
  • nell’apprendistato di primo livello, finalizzato al conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale, è consentito riconoscere il compenso per le ore di formazione nella misura del 35% del monte ore complessivo.

Restituzione del contributo addizionale ASpI in caso di trasformazione o stabilizzazione

Il documento affronta anche l’art. 2, comma 30, della legge n. 92/2012, che prevede la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale ASpI dell’1,40% nei casi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine e nei casi di stabilizzazione del rapporto, purché la stabilizzazione avvenga entro sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto a termine.

A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 135, della legge n. 147/2013, dal 2014 la restituzione può avvenire in misura integrale. Nei casi di stabilizzazione, qualora ricorrano i presupposti, continua comunque ad applicarsi la contrazione prevista dalla seconda parte del citato art. 2, comma 30.

Applicabilità dell’agevolazione anche all’assunzione con apprendistato

Viene affrontato il quesito relativo all’applicabilità della restituzione del contributo addizionale anche quando, dopo un rapporto a termine, il lavoratore venga assunto con contratto di apprendistato. Dopo gli approfondimenti effettuati, il documento ritiene che l’interpretazione favorevole all’applicazione della disposizione sia sostenibile, tenuto conto dell’impianto normativo e della previsione dell’art. 1, comma 1, del D.lgs. 167/2011.

Rapporti di apprendistato con soggetti già occupati presso lo stesso datore

In merito alla possibilità di instaurare legittimamente contratti di apprendistato con soggetti che abbiano già lavorato per il medesimo datore di lavoro, il documento rinvia alle indicazioni del Ministero del Lavoro contenute nella risposta a interpello n. 8/2007 e nella circolare n. 5/2013.

Modalità di recupero nel flusso UniEmens

Per il recupero del contributo addizionale dell’1,40%, i datori di lavoro devono utilizzare il codice causale "L810", con il significato di "recupero contributo addizionale art. 2, co. 30 L. 92/2012", nell’elemento di Denuncia Individuale del flusso UniEmens. Il documento richiama inoltre la circolare 14 dicembre 2012, n. 140, punto 6, come riferimento tecnico.

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