Sentenza del 05/11/2015 n. 1149 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Redditi di impresa - Determinazione del reddito - Rimanenze - Valutazione dei beni - Rimanenze finali - Valutazione al costo specifico - art. 92 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Applicazione con riferimento al settore auto usate
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la legittimità della svalutazione fiscale delle rimanenze finali costituite da beni infungibili, nello specifico autovetture usate, valutate individualmente a costo specifico. Il contribuente ha applicato, ai fini civilistici e contabili, i criteri previsti dall'art. 2426, nn. 1) e 9), c.c., iscrivendo ciascun bene al costo di acquisto oppure al minor valore di realizzazione desumibile dal mercato. La questione consisteva nello stabilire se tale svalutazione fosse ammessa anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 92 del d.P.R. n. 917 del 1986.
La decisione
È stata riconosciuta la legittimità della svalutazione delle rimanenze finali ai fini fiscali. Per i beni infungibili, come le auto usate, la valutazione a costo specifico consente di considerare, per ciascun bene, il minor valore di realizzo desumibile dal mercato, purché la svalutazione sia effettiva, documentata e coerente con i criteri civilistici e fiscali applicabili. La pretesa dell'Amministrazione finanziaria non è quindi risultata fondata.
Norme richiamate
Art. 92 del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
La norma disciplina la valutazione delle rimanenze finali ai fini del reddito d'impresa. Nel caso di beni infungibili valutati a costo specifico, è ammesso tenere conto del minor valore di realizzo desumibile dal mercato, se adeguatamente provato.
Art. 2426, n. 1), codice civile
I beni destinati a essere iscritti tra le attività sono valutati, secondo il criterio del costo di acquisto o di produzione, tenendo conto degli eventuali oneri accessori.
Art. 2426, n. 9), codice civile
Le rimanenze sono iscritte al costo di acquisto o al valore di realizzazione desumibile dal mercato, se minore. Il criterio consente quindi una svalutazione quando il valore di mercato del bene risulta inferiore al costo storico.
Massime di principio
- Per i beni infungibili o individualmente identificabili, la valutazione delle rimanenze può essere effettuata a costo specifico, riferendo il valore a ciascun bene e non necessariamente a categorie omogenee.
- La svalutazione fiscale delle rimanenze è generalmente ammissibile quando il valore di mercato o di realizzo è inferiore al costo di acquisto, purché la riduzione sia concreta, attendibile e supportata da idonea documentazione.
- Nel settore delle auto usate, il valore delle rimanenze può essere ridotto quando il prezzo realisticamente ottenibile sul mercato è inferiore al costo sostenuto, considerando elementi quali quotazioni, condizioni del veicolo, chilometraggio, anzianità e tempi di vendita.
- La valutazione contabile e fiscale deve essere coerente: criteri applicati in bilancio, inventari analitici e documentazione del valore di mercato rafforzano la deducibilità della svalutazione.
- Una svalutazione meramente forfettaria, non riferita ai singoli beni o priva di elementi oggettivi che dimostrino il minor valore di realizzo, può essere contestata dall'Amministrazione finanziaria.
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