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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 24785/2020 del 05/11/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente contestava la mancata concessione dei riposi compensativi per i riposi settimanali non fruiti, nonostante gli fossero state corrisposte maggiorazioni per lavoro straordinario e festivo. Chiedeva il risarcimento del danno per la violazione del diritto al riposo, quantificato in retribuzione per i giorni di riposo maturati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la Corte d'Appello avesse erroneamente interpretato il CCNL (artt. 12 e 15) come derogatorio dell'obbligo di concedere riposi compensativi. Ha affermato che il d.lgs. n. 66/2003 (art. 17, comma 4) consente la deroga alla periodicità del riposo settimanale solo a condizione che siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali per motivi oggettivi, che sia assicurata una protezione appropriata. Il CCNL non esonera dal riconoscimento del riposo compensativo: le maggiorazioni retributive (50% o 25%) non sostituiscono la concessione del riposo compensativo. La Corte ha inoltre ritenuto che la mancata concessione del riposo compensativo, se accertata, possa integrare un danno da usura psicofisica presumibile "in re ipsa". Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'Appello di Trento (sez. distaccata di Bolzano) in diversa composizione, disponendo anche la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 66/2003, art. 17, comma 4

    "soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali, in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata"

    La Corte interpreta la norma come limitativa della possibilità di deroga alla periodicità del riposo settimanale: la contrattazione collettiva può derogare solo se garantisce riposi compensativi o, in casi eccezionali, misure di protezione adeguate.

  • CCNL Industria Gomma-Plastica 4.7.2008, art. 15 (par. A e B) e art. 12

    "le domeniche ed i giorni destinati al riposo settimanale ai sensi del par. B)"; "Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendo, il riposo settimanale non venga concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo"; "Le maggiorazioni per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti:" (con distinzioni di maggiorazione 50% e 25%)

    La Corte rileva che il CCNL prevede esplicitamente il diritto al riposo compensativo quando il riposo settimanale non è fruito e distingue tra lavoro festivo, lavoro domenicale e lavoro in giorno di riposo settimanale; le maggiorazioni retributive non implicano automaticamente la rinuncia al riposo compensativo.

  • Costituzione, art. 36 e Codice civile, art. 2109

    In relazione all'art. 36 Cost. e art. 2109 c.c. la Corte riconosce che la lesione del diritto al riposo può determinare un danno 'in re ipsa' (danno morale/da usura psicofisica) presumibile, allegabile senza dettagliata prova del pregiudizio.

  • Giurisprudenza citata: Cass. 18.11.2002, n. 16234

    La pronuncia di merito si era richiamata a orientamenti precedenti che attribuivano rilievo all'articolazione dell'orario (cinque giorni con sabato a zero ore); la Cassazione non ha condiviso tale argomento come idoneo a sostituire il riposo compensativo, criticando l'applicazione frazionata di quel precedente.

Massime di principio

  • Le maggiorazioni retributive previste dal contratto collettivo non sostituiscono automaticamente il diritto al riposo compensativo: salvo espressa e conforme previsione normativa, il riposo compensativo rimane dovuto quando il riposo settimanale non è fruito.
  • La possibilità di derogare alla periodicità del riposo settimanale è strettamente delimitata dall'art. 17, comma 4, d.lgs. 66/2003: serve o l'attribuzione di periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali e per motivi oggettivi, l'adozione di misure di protezione appropriate.
  • In caso di contestazione della mancata fruizione del riposo compensativo, il lavoratore può ottenere il riconoscimento di un danno presumibile (danno "in re ipsa") per usura psicofisica, riducendo l'onere probatorio sulla quantificazione del danno stesso.
  • Nell'interpretazione delle clausole contrattuali collettive è necessario distinguere testualmente tra "festivi", "domeniche" e "giorni di riposo settimanale": differenze lessicali possono incidere sulla portata dei diritti (es. obbligo di riposo compensativo).
  • Per l'azienda che intende non concedere riposi compensativi è prudente documentare l'esistenza di "motivi oggettivi" e le misure di protezione adottate, nonché prevedere esplicitamente in sede contrattuale clausole conformi al d.lgs. 66/2003 per evitare contestazioni giudiziarie.
  • In sede di giudizio il tribunale valuterà sia la lettera del contratto collettivo sia la conformità di eventuali deraghe ai limiti e alle tutele previste dalla normativa primaria; letture analogiche volte a far valere una maggiorazione retributiva come integrativa di un'indennità risarcitoria sono sottoposte a stretto controllo.

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