Sentenza n. 1532/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento della “Scheda Valutativa N. 20” redatta dal Reggimento "Savoia Cavalleria" (3°) di Grosseto e notificata al ricorrente in data 20 gennaio 2023, riguardante il giudizio sul rendimento del militare dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, nonché ogni atto presupposto e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Scheda valutativa n. 20 relativa al rendimento del militare nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, militare in servizio dal 2015, ha impugnato la scheda valutativa relativa all’anno 2022, nella quale il giudizio finale è stato ridotto da “eccellente” a “superiore alla media” e otto voci analitiche hanno ricevuto, per la prima volta, valutazioni inferiori al livello massimo. Ha dedotto eccesso di potere, lamentando contraddittorietà tra le valutazioni dei singoli superiori, l’asserita riconducibilità delle motivazioni a un giudizio “nella media” anziché “superiore alla media”, l’insufficienza della motivazione e il mancato coordinamento con le eccellenti valutazioni degli anni precedenti. Il Ministero ha sostenuto la natura tecnico-discrezionale delle valutazioni caratterizzanti, il loro sindacato giurisdizionale limitato ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza o errore di fatto, l’autonomia dei singoli periodi valutativi e la sufficienza di una motivazione sintetica, non essendo necessario il riferimento a sanzioni disciplinari o a specifici fatti ulteriori per giustificare una lieve flessione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha affermato che i giudizi contenuti nelle schede valutative del personale militare costituiscono espressione di elevata discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto in presenza di arbitrarietà, manifesta illogicità o irragionevolezza, ovvero di errore o travisamento dei presupposti di fatto, che devono essere dimostrati dal ricorrente. In via generale, una motivazione particolarmente estesa non è necessaria, salvo il caso di un abbassamento ingente e repentino del rendimento. Nel caso concreto, la riduzione di un solo grado, da “eccellente” a “superiore alla media”, risultava adeguatamente motivata mediante il riferimento al minore impegno rispetto agli anni precedenti, all’impegno non sempre costante, alla partecipazione solo parziale alle attività addestrative e a una motivazione e disponibilità al servizio non sempre conformi alle aspettative. Tali elementi sono stati ritenuti chiari, circostanziati, ragionevoli e non smentiti dai presupposti di fatto. Il giudice ha inoltre escluso che la valutazione del 2022 dovesse essere necessariamente coerente con quelle delle annualità precedenti, poiché ciascun periodo valutativo è autonomo e la difformità tra giudizi annuali non costituisce di per sé indice di eccesso di potere. È stata infine rilevata l’assenza di interesse del ricorrente a contestare l’attribuzione del giudizio “superiore alla media” invece di quello “nella media”, che egli stesso riteneva più coerente con le motivazioni della scheda. Spese compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato; non costituisce la base sostanziale della decisione.
Massime di principio
- Le valutazioni contenute nelle schede caratterizzative del personale militare costituiscono espressione di elevata discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto per manifesta illogicità o irragionevolezza, arbitrarietà, ovvero errore o travisamento dei presupposti di fatto adeguatamente dimostrato dal ricorrente.
- La motivazione del giudizio caratteristico militare può essere sintetica, purché renda logicamente comprensibile la valutazione espressa; un obbligo motivazionale più intenso sorge quando si verifichi un abbassamento ingente e repentino del rendimento, che deve essere collegato a fatti concreti e chiaramente individuati.
- I giudizi caratteristici riferiti a diverse annualità sono autonomi e devono essere rapportati al servizio prestato nel singolo periodo; la difformità rispetto alle valutazioni precedenti non integra, di per sé, contraddittorietà o eccesso di potere e non determina automaticamente un obbligo di motivazione rafforzata.
- Una riduzione di un solo grado del giudizio caratteristico, adeguatamente giustificata da elementi riferiti all’impegno, alla partecipazione alle attività addestrative, alla motivazione e alla disponibilità al servizio, non è illegittima per il solo fatto di discostarsi dal precedente giudizio di eccellenza.
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