Sentenza del 06/06/2018 n. 14563 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Prelievo sulle somme giocate mediante apparecchi da intrattenimento - Trasmissione di dati difformi - Responsabili in solido - Individuazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il PREU dovuto sulle somme giocate tramite apparecchi muniti di nulla osta, quando i dati trasmessi telematicamente risultano inferiori o difformi rispetto alle giocate effettivamente realizzate. L'Agenzia sosteneva che, secondo l'art. 39-quater, comma 2, del d.l. n. 269/2003, nella versione applicabile ratione temporis, il concessionario fosse responsabile in solido anche per il cosiddetto maggior PREU, pur essendo stati individuati gli autori dell'illecito. La società riteneva invece che la responsabilità solidale riguardasse soltanto il PREU ordinario calcolato sui dati trasmessi e non quello relativo alle giocate non comunicate.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società. Ha stabilito che, per il periodo anteriore alla modifica del 2009, il maggior PREU non costituisce un tributo autonomo, ma rappresenta la differenza tra il PREU effettivamente dovuto e quello calcolato sui dati telematici trasmessi. Per le giocate non correttamente comunicate, sono obbligati in via principale gli autori dell'illecito; se questi non sono identificabili, risponde in via principale il concessionario. Sono inoltre coobbligati solidali, purché non siano già debitori principali, l'installatore degli apparecchi, il possessore dei locali e il concessionario titolare del nulla osta. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 110, comma 6 e comma 9, lett. c), T.U.L.P.S.
Trasmissione di dati di gioco difformi da quelli effettivamente realizzati
La trasmissione di dati difformi rispetto alle giocate effettive integra l'illecito rilevante ai fini dell'obbligo tributario e delle responsabilità collegate.
Art. 39, comma 13, d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
Individua in via generale il concessionario quale responsabile del versamento del PREU relativo alle giocate regolarmente rilevate e trasmesse.
Art. 39-quater, comma 2, d.l. n. 269/2003, nel testo introdotto dalla l. n. 296/2006
Il maggiore prelievo erariale unico accertato rispetto a quello calcolato sulla base dei dati di funzionamento trasmessi tramite la rete telematica
La norma disciplina il PREU relativo alle giocate non correttamente trasmesse. L'obbligazione principale grava sugli autori dell'illecito o, se non identificabili, sul concessionario; installatore, possessore dei locali e concessionario sono coobbligati solidali se non già debitori principali.
Art. 15, comma 8-quaterdecies, d.l. n. 78/2009, convertito dalla l. n. 102/2009
La modifica successiva ha limitato la responsabilità solidale del concessionario e degli altri soggetti ai casi di mancata identificazione degli autori dell'illecito, ma non è stata ritenuta norma interpretativa né applicabile retroattivamente al periodo precedente.
Art. 3, d.lgs. n. 472/1997
Il principio di retroattività della legge più favorevole opera per le sanzioni amministrative pecuniarie e non si applica alla determinazione dell'obbligazione tributaria principale.
Art. 2909 c.c.
Il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa
Nel processo tributario il giudicato esterno richiede identità del rapporto tributario sottostante, non essendo sufficiente la mera identità della questione giuridica trattata in precedenti giudizi.
Massime di principio
- Quando una norma tributaria individua una differenza rispetto ai dati dichiarati o trasmessi, tale differenza normalmente rappresenta una componente del medesimo tributo e non un tributo autonomo.
- Per individuare i responsabili occorre distinguere tra debitore principale, soggetto obbligato in via residuale e coobbligato solidale: la responsabilità solidale può operare anche se l'autore dell'illecito è stato identificato, salvo diversa previsione normativa.
- Le modifiche legislative più favorevoli non si applicano automaticamente ai periodi anteriori: la retroattività deve essere prevista dalla legge o risultare dalla natura effettivamente interpretativa della disposizione; il principio generale di favor rei tributario riguarda principalmente le sanzioni.
- La responsabilità solidale può essere giustificata dalla posizione di controllo o garanzia collegata alla disponibilità dell'apparecchio, dei locali o della concessione di rete.
- Per invocare un precedente giudicato esterno non basta dimostrare che sia stata affrontata la stessa questione giuridica: deve risultare identico il rapporto tributario concreto.
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