Sentenza del 03/07/2019 n. 1086 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2005 e 2006, contestando la possibilità di accertare una società già estinta, il decorso dei termini ordinari e l’illegittimità del raddoppio dei termini, il difetto di motivazione e di legittimazione passiva, l’operatività dello scudo fiscale, l’utilizzabilità della contabilità prodotta tardivamente e l’applicazione delle sanzioni alla persona fisica. Ha inoltre sostenuto che la responsabilità dovesse essere limitata alle eventuali somme effettivamente percepite e che i maggiori imponibili fossero stati determinati indebitamente sulla base dei movimenti bancari.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello principale del contribuente e accolto l’appello incidentale dell’Agenzia limitatamente alle sanzioni. È stata riconosciuta la legittimità degli avvisi notificati all’ex socio e liquidatore, nonostante l’estinzione della società, poiché i debiti sociali possono trasferirsi ai soci e il socio-liquidatore può rispondere personalmente delle imposte nei limiti delle somme o dei beni sociali ricevuti. È stato ritenuto applicabile il raddoppio dei termini, secondo la disciplina vigente prima delle modifiche del 2015, in presenza di seri indizi di reato, anche senza effettiva presentazione o definizione della denuncia penale. Lo scudo fiscale è stato ritenuto irrilevante, non essendo provata una connessione tra le somme regolarizzate e i maggiori imponibili accertati. La contabilità prodotta tardivamente è stata dichiarata inutilizzabile, non essendo stata esibita durante la verifica e non essendo stata dimostrata l’assenza di volontarietà nella mancata produzione. Gli avvisi, comprese le sanzioni, sono stati confermati entro il limite delle imposte correlate ai prelevamenti effettuati dal contribuente dai conti sociali negli anni 2005 e 2006. Il contribuente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 2.000 euro.
Norme richiamate
Art. 2495 codice civile
Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.
L’estinzione della società non elimina automaticamente i debiti sociali: questi possono trasferirsi ai soci nei limiti di quanto riscosso in liquidazione e ai liquidatori quando il mancato pagamento dipende da loro colpa.
Art. 36 d.P.R. n. 602/1973
I soci o associati ... sono responsabili del pagamento delle imposte dovute ... nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile.
Il socio che riceve denaro o beni sociali durante la liquidazione può essere chiamato a rispondere dei debiti tributari della società entro il valore di quanto ricevuto; il liquidatore risponde personalmente se non dimostra di avere salvaguardato i crediti tributari.
Art. 43 d.P.R. n. 600/1973
Raddoppio dei termini di accertamento in presenza di violazioni che comportano obbligo di denuncia penale.
Per gli avvisi notificati sotto la disciplina previgente alle modifiche del 2015, il raddoppio opera quando emergono seri indizi di reato tali da far sorgere l’obbligo di denuncia, senza necessità di provare l’effettiva presentazione della denuncia, l’esercizio dell’azione penale o la condanna.
Art. 57 d.P.R. n. 633/1972
Raddoppio dei termini per gli accertamenti IVA nelle ipotesi di violazioni penalmente rilevanti.
La medesima logica del raddoppio dei termini è stata applicata agli accertamenti IVA secondo il regime temporale precedente alle modifiche legislative.
Art. 109 TUIR
Principi generali di deducibilità dei componenti negativi di reddito.
I costi sono deducibili solo se adeguatamente documentati e inerenti; in assenza della contabilità e di giustificativi attendibili, l’Amministrazione può procedere a una ricostruzione induttiva.
Art. 7 d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003
Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.
La regola generale dell’imputazione delle sanzioni alla società non opera quando la società è una costruzione meramente artificiosa e il soggetto fisico è il diretto beneficiario e autore delle violazioni. Nel caso concreto, la responsabilità è stata ricondotta al contribuente quale trasgressore diretto e socio-liquidatore che si era attribuito beni sociali.
Art. 52, comma 5, d.P.R. n. 633/1972 e art. 33 d.P.R. n. 600/1973
I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l’esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente in sede amministrativa o contenziosa.
La documentazione contabile non esibita durante accessi, ispezioni o verifiche può essere inutilizzabile successivamente, anche in giudizio, salvo che il contribuente dimostri la non volontarietà della mancata esibizione.
Art. 13-bis d.l. n. 78/2009
Emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero mediante rimpatrio o regolarizzazione.
Gli effetti preclusivi dello scudo fiscale riguardano solo gli imponibili astrattamente riconducibili alle attività estere oggetto di emersione. Non operano per maggiori imponibili derivanti da movimentazioni e prelevamenti di conti societari privi di collegamento con le somme regolarizzate.
Art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014
La società estinta, ai fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione, si considera esistente per cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese.
La sentenza ha ritenuto decisiva la disciplina successoria già ricavata dall’art. 2495 c.c. e dalla giurisprudenza, senza considerare l’estinzione della società come ostacolo assoluto alla rettifica di periodi anteriori.
Cass. SS.UU. n. 6070/2013
All’estinzione della società consegue un fenomeno di tipo successorio, per cui le obbligazioni non si estinguono ma si trasferiscono ai soci nei limiti previsti dalla legge.
La cancellazione della società dal registro delle imprese non fa venir meno i rapporti obbligatori ancora esistenti; i debiti possono essere fatti valere nei confronti dei soci successori e, ricorrendone i presupposti, dei liquidatori.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese non rende automaticamente inesistenti i debiti tributari relativi agli anni in cui la società era operativa: occorre verificare le regole di successione e i limiti di responsabilità dei soci e dei liquidatori.
- Il socio o liquidatore può essere destinatario diretto della pretesa tributaria quando risulti che abbia ricevuto, prelevato o autoassegnato beni o denaro sociale, ma la responsabilità deve essere collegata ai presupposti normativi e, per il socio, normalmente parametrata al valore di quanto ricevuto.
- Per gli accertamenti soggetti alla disciplina previgente, il raddoppio dei termini può operare sulla base di seri indizi di reato e dell’obbligo legale di denuncia, anche se la denuncia è stata presentata tardivamente, archiviata o non ha condotto a una condanna.
- La contabilità e i documenti non esibiti durante una verifica fiscale possono essere preclusi anche nel successivo contenzioso. È quindi essenziale produrre tempestivamente la documentazione richiesta e conservare prova delle ragioni di un’eventuale mancata esibizione.
- Le presunzioni bancarie possono fondare una ricostruzione induttiva del reddito quando i movimenti non sono giustificati; il contribuente deve fornire spiegazioni analitiche, documentate e coerenti per ciascun movimento contestato.
- Lo scudo fiscale non protegge indistintamente da ogni accertamento: la preclusione opera solo se esiste un collegamento, anche qualitativo e non necessariamente contabile, tra le attività emerse e gli imponibili contestati.
- La regola secondo cui le sanzioni sono imputate alla società non impedisce, nei casi di società meramente artificiosa o di coincidenza sostanziale tra società e persona fisica, l’applicazione delle sanzioni al soggetto che ha commesso e beneficiato direttamente delle violazioni.
- In situazioni analoghe è necessario distinguere tra responsabilità del socio quale successore del debito sociale, responsabilità propria del socio per beni ricevuti e responsabilità personale del liquidatore per aver pregiudicato il pagamento dei tributi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 3 lug 2019Sentenza del 03/07/2019 n. 132 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 3 lug 2019Sentenza del 03/07/2019 n. 143 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 3 lug 2019Sentenza del 03/07/2019 n. 558 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 3 lug 2019Sentenza del 03/07/2019 n. 559 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 3 lug 2019Sentenza del 03/07/2019 n. 840 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 3 lug 2019Sentenza del 03/07/2019 n. 841 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →