Sentenza del 05/04/2017 n. 536 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accertamento - Raddoppio dei termini - Illegittimità - Denuncia presentata - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2010 e 2011, con i quali l’Agenzia aveva recuperato maggiori imposte IRES e IRAP, oltre a sanzioni e accessori, contestando ammortamenti dedotti sulla base di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti. La ricorrente ha dedotto: difetto di motivazione per omessa allegazione del PVC, illegittimità del raddoppio dei termini di accertamento per asserita mancanza o strumentalità della denuncia penale, vizi di notifica e infondatezza della pretesa fiscale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado, che aveva già rigettato i ricorsi della società. È stato ritenuto sufficiente il richiamo al PVC, poiché il documento era già noto alla contribuente e da essa sottoscritto. Il raddoppio dei termini è stato considerato legittimo, essendo stata presentata una denuncia per fatti potenzialmente riconducibili ai reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000; non era necessario attendere l’esito del procedimento penale, purché la denuncia fosse fondata su elementi concreti e non pretestuosa. Le contestazioni sulla notifica sono state rigettate perché la procedura risultava conforme all’art. 140 c.p.c. e, comunque, l’atto aveva raggiunto il proprio scopo senza pregiudicare il diritto di difesa. Quanto al merito, la condanna penale del legale rappresentante e di altri soggetti per fatturazioni inesistenti costituiva un elemento presuntivo idoneo a trasferire sulla società l’onere di dimostrare l’effettività delle operazioni, onere non assolto. La società è stata condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi, liquidate complessivamente in euro 12.000,00.
Norme richiamate
Art. 42 del D.P.R. 600/1973
L’obbligo di allegare gli atti richiamati nell’avviso sussiste quando tali documenti non siano già conosciuti dal contribuente. Non è necessaria una nuova allegazione se il PVC è stato regolarmente consegnato e sottoscritto dalla parte.
Art. 43, comma 3, del D.P.R. 600/1973
In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.
Il raddoppio dei termini opera quando la violazione fiscale comporta un obbligo di denuncia per un reato tributario. Il giudice tributario deve verificare, con valutazione riferita al momento della denuncia, che l’obbligo fosse sostenuto da elementi concreti e non da un’iniziativa pretestuosa.
Art. 57 del D.P.R. 633/1972
Prevede il raddoppio dei termini di accertamento ai fini IVA nei casi di violazioni che comportano l’obbligo di denuncia per reati tributari, secondo una logica analoga a quella dell’art. 43 del D.P.R. 600/1973.
Art. 331 c.p.p.
Disciplina l’obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio quando emergono fatti che possono costituire reato perseguibile d’ufficio. Nel caso concreto, la denuncia della Guardia di Finanza è stata ritenuta regolarmente presentata.
Art. 140 c.p.c.
La procedura di notificazione per irreperibilità relativa è valida quando il destinatario non viene reperito e vengono rispettati gli adempimenti previsti dalla norma.
Art. 14 della Legge 890/1982
Consente la notificazione degli atti di accertamento anche mediante il servizio postale, secondo le modalità previste dalla disciplina speciale.
Art. 156 c.p.c.
La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Eventuali irregolarità formali della notificazione non determinano l’invalidità dell’atto quando il destinatario ne abbia avuto conoscenza e abbia potuto esercitare il proprio diritto di difesa.
Art. 15 del D.Lgs. 546/1992
La parte soccombente può essere condannata al pagamento delle spese del giudizio tributario.
Art. 47 del D.Lgs. 546/1992
La sospensione cautelare dell’atto impugnato richiede la prova sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora, inteso come rischio di un danno grave e irreparabile. Nel caso concreto la sospensione è stata superata per insufficienza della prova del pregiudizio irreparabile.
Ordinanza Corte costituzionale n. 247/2011
Ha ritenuto costituzionalmente compatibile il raddoppio dei termini fondato sull’obbligo di denuncia, anche quando il reato emerga dopo la scadenza del termine ordinario, lasciando al giudice tributario il controllo sull’eventuale uso strumentale della denuncia.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento non richiede una condanna penale definitiva: è sufficiente che, al momento della verifica, emergano elementi concreti tali da rendere obbligatoria una denuncia per un reato tributario.
- Il giudice tributario può controllare che la denuncia penale non sia stata presentata in modo pretestuoso per ottenere il prolungamento dei termini, ma non deve necessariamente attendere né recepire l’esito del processo penale.
- L’omessa allegazione di un PVC non comporta automaticamente l’illegittimità dell’avviso quando il contribuente ne abbia già avuto conoscenza, lo abbia ricevuto o sottoscritto e possa quindi esercitare pienamente la difesa.
- I vizi formali della notificazione possono essere neutralizzati quando l’atto abbia raggiunto il destinatario e questi abbia effettivamente proposto ricorso, poiché in tal caso la funzione della notifica è stata realizzata.
- Una sentenza penale o altri elementi provenienti da un procedimento penale possono costituire presunzioni gravi e qualificate nel processo tributario. In tal caso il contribuente deve fornire una prova concreta dell’effettività delle operazioni contestate.
- In presenza di fatture per operazioni inesistenti, la deduzione dei relativi costi e ammortamenti può essere recuperata a tassazione; la società deve dimostrare l’esistenza reale delle operazioni e la loro riferibilità all’attività d’impresa.
- La sospensione cautelare dell’accertamento non viene concessa sulla base di generiche difficoltà economiche: occorre documentare un danno grave, concreto e irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto.
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