Cassazione Civile, Sentenza n. 8176/2022 del 14/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti censurano la sentenza della Corte d'appello per omesso esame di fatto decisivo in relazione alla loro domanda riconvenzionale di usucapione: sostengono che, fin dal 1985, la loro dante causa avrebbe radicalmente trasformato la zona contestata da bosco a terreno agricolo e che tale trasformazione e la coltivazione «uti dominus» protrattasi fino al 1998 (e poi continuata dai ricorrenti) costituiscono prova del possesso idoneo ad acquisire la proprietà per usucapione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia correttamente valutato le risultanze probatorie (in particolare la c.t.u. e le deposizioni testimoniali) e che non fosse provato un possesso continuo, pacifico, pubblico e ininterrotto con 'animus possidendi' per la fascia di terreno contestata. Si è confermato che la mera coltivazione o lo sfalcio non sono di per sé idonei ad integrare il possesso acquisitivo, in assenza di elementi univoci che dimostrino l'esercizio del diritto 'uti dominus'. Il ricorso è stato respinto e i ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di giudizio; le spese sono liquidate in complessivi euro 700,00 (di cui euro 200,00 per esborsi), oltre contributo forfettario, IVA e CPA, e si dà atto dell'eventuale obbligo, ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n.115/2002, del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
art. 13, comma 1-bis; art. 13, comma 1-quater
La sentenza dà atto dei presupposti processuali per l'eventuale versamento da parte dei ricorrenti, in via solidale, di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ai sensi delle disposizioni indicate
Cass. n. 18215/2013
Richiamata come giurisprudenza di orientamento secondo cui la sola coltivazione non è sufficiente a provare il possesso 'ad usucapionem' se non accompagnata da indizi univoci di 'uti dominus'
Cass. n. 6123/2020
Indicata per il principio che l'attività materiale di coltivazione richiede elementi ulteriori che mostrino l'intento di possedere come proprietario per poter costituire usucapione
Cass. n. 11410/2010
Richiamata come consolidato principio di diritto sul potere discrezionale del giudice del merito nell'apprezzamento degli elementi probatori relativi al possesso acquisitivo, non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato
Cass. n. 356/2017
Ulteriore richiamo a orientamenti giurisprudenziali che confermano la necessità di prova di elementi idonei a dimostrare l'animus possidendi per l'usucapione e la non censurabilità in Cassazione della valutazione congrua del merito
Massime di principio
- La mera coltivazione, lo sfalcio o la potatura non sono di per sé sufficienti a dimostrare il possesso necessario per l'usucapione; occorrono indizi univoci che evidenzino l'esercizio della proprietà 'uti dominus'.
- La prova dell'usucapione richiede dimostrare il possesso continuo, pacifico, pubblico e ininterrotto unitamente all'animus possidendi: trasformazioni sostanziali del bene, opere durevoli, recinzioni, esclusione dell'altrui signoria o atti pubblici/privati che attestino l'esercizio esclusivo sono elementi rafforzativi.
- La valutazione delle prove di fatto (c.t.u., testimonianze, sopralluoghi) è rimessa al giudice del merito e la Cassazione controlla la motivazione ma non sostituisce il giudizio di fatto se questo è congruamente motivato.
- Chi intende far valere l'usucapione deve raccogliere e documentare tempestivamente elementi probatori certi: fotografie datate, atti amministrativi, spese per migliorie, documentazione fiscale, testimonianze precise, corrispondenza e ogni atto che dimostri l'esclusivo esercizio della proprietà.
- Negli interventi giudiziari relativi alla determinazione del confine è importante avvalersi di consulenze tecniche (c.t.u.) complete e di rilievi planimetrici che possano corroborare la tesi sulla consistenza e sullo stato dei luoghi nel tempo.
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