Cassazione Civile, Ordinanza n. 03480/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di ingiunzione europea proposta da una società italiana per ottenere il pagamento di oltre un milione di euro, somma che essa affermava di avere versato a un fornitore di pannelli fotovoltaici in nome e per conto di una società spagnola, la quale si era poi obbligata a restituirla. Dopo l’opposizione della società ingiunta, il giudizio è proseguito secondo le forme del rito ordinario. I giudici di merito hanno ritenuto che, venuta meno l’operazione economica tra le parti, il pagamento fosse divenuto privo di causa e che la società spagnola fosse tenuta alla restituzione in forza della garanzia assunta. Con il ricorso per cassazione la società spagnola ha dedotto, con due motivi, la violazione delle norme processuali e del Regolamento (CE) n. 1896/2006: ha sostenuto che, dopo l’opposizione, il giudizio non potesse proseguire nei modi ritenuti dalla Corte territoriale e che l’atto di citazione fosse nullo per difetto di vocatio in ius ed editio actionis; ha inoltre lamentato ultrapetizione, erronea qualificazione della domanda come ripetizione di indebito, tardività/inefficacia del disconoscimento della scrittura privata, motivazione contraddittoria e omesso esame di fatti decisivi, contestando anche che il pagamento restitutorio fosse stato posto a carico della corretta parte obbligata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i rilievi sulla disciplina del giudizio successivo all’opposizione all’ingiunzione europea, affermando che il processo di cognizione prosegue secondo la disciplina nazionale scelta dal creditore e che, nel caso concreto, le eventuali nullità della citazione erano sanate dalla costituzione della società convenuta e dal pieno esercizio del contraddittorio. Ha inoltre escluso l’ultrapetizione, osservando che l’atto introduttivo e le conclusioni del creditore, lette nel loro contenuto sostanziale, erano sufficienti a sorreggere la domanda di restituzione/ripetizione; ha giudicato non scrutinabili in cassazione le censure che miravano a una nuova valutazione del fatto; ha considerato di merito, e quindi non sindacabile se non nei limiti del vizio motivazionale, la valutazione di genericità del disconoscimento della scrittura privata. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Reg. (CE) n. 1896/2006, art. 16
L’opposizione del debitore all’ingiunzione europea apre la fase successiva di cognizione secondo la disciplina applicata nel caso concreto dal creditore nei termini assegnati dal giudice.
Reg. (CE) n. 1896/2006, art. 17
Dopo l’opposizione, il giudizio prosegue secondo la forma e la disciplina del rito nazionale prescelto dal creditore; non si tratta di un automatico mutamento di rito imposto dalla norma europea.
art. 24 Cost.
Richiamato come norma costituzionale asseritamente violata, ma la censura è stata respinta perché il contraddittorio è risultato pienamente garantito.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro del giusto processo, senza che la Corte ravvisasse violazioni nel caso concreto.
art. 112 c.p.c.
Esclusa l’ultrapetizione, poiché la domanda doveva essere letta in coerenza con il contenuto sostanziale dell’atto introduttivo e delle allegazioni.
art. 115 c.p.c.
La doglianza è stata ritenuta inammissibile nella sostanza perché mirava a una nuova valutazione delle risultanze di causa.
art. 116 c.p.c.
Non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del fatto in sede di legittimità, salvo i limiti rigorosi delineati dalla giurisprudenza.
art. 132, n. 4, c.p.c.
La motivazione della sentenza di merito è stata ritenuta concreta, non apparente e rispettosa del minimo costituzionale.
art. 145 c.p.c.
Norma processuale richiamata nel ricorso, ma non decisiva ai fini dell’esito.
art. 163, commi 3 e 4, c.p.c.
Richiamato per dedurre nullità della citazione, ma le eccezioni sono state respinte e le nullità sanate.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso sul profilo motivazionale; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione dei giudici di merito.
art. 2033 c.c.
La pretesa è stata ricondotta alla ripetizione di indebito, essendo divenuto il pagamento privo di causa a seguito dello scioglimento dell’operazione economica.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Sono i parametri di ricorso invocati, ma le censure sono state respinte perché, in parte, inammissibili e, in parte, infondate.
art. 360 c.p.c., comma 4
Richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sulle censure che miravano a rivalutare il fatto.
art. 348-ter c.p.c.
Impeditiva del riesame del fatto quando l’appello è stato deciso sulla base delle stesse ragioni di fatto della sentenza di primo grado (doppia conforme).
art. 2697 c.c.
Richiamato indirettamente attraverso il tema dell’onere probatorio, ma non autonomamente decisivo nel caso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato in relazione al raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando, dopo l’opposizione a un’ingiunzione europea, il creditore prosegue la controversia mediante il rito ordinario nazionale, la validità del successivo giudizio va apprezzata secondo la disciplina processuale interna applicabile, senza trasformare automaticamente il regime processuale in base al solo regolamento europeo.
- Le nullità della vocatio in ius o della notificazione dell’atto introduttivo sono sanate se la parte convenuta si costituisce e svolge pienamente le difese nel merito, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda del creditore opposto può risultare sufficientemente proposta anche senza una formula espressa di condanna, quando dall’atto e dalle conclusioni emerga la volontà di resistere all’opposizione e di ottenere la conferma del provvedimento monitorio o comunque la tutela del credito fatto valere.
- L’interpretazione della domanda giudiziale è un giudizio di fatto riservato al merito; in cassazione è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione dei criteri legali di interpretazione quando davvero dedotti, non potendo la Corte di legittimità sostituire la propria lettura degli atti a quella del giudice di merito.
- Il disconoscimento di una scrittura privata deve essere specifico e determinato; la valutazione della sua genericità è rimessa al giudice del merito e, se sorretta da motivazione non apparente, non è rivedibile in cassazione.
- In presenza di doppia conforme, non è consentito ottenere in sede di legittimità una nuova ricostruzione del fatto storico già esaminato dai giudici di merito sulla base delle stesse ragioni decisorie.
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