Regolamento (UE) 2022/2000
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2000 della Commissione del 18 ottobre 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle specialità tradizionali garantite [«Watercress»/«Cresson de Fontaine»/«Berros de Agua»/«Agrião de Água»/«Waterkers»/«Brunnenkresse» (STG)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento iscrive nel registro delle STG il nome plurilingue del crescione d'acqua, accogliendo l'esito della procedura di opposizione e le modifiche non sostanziali concordate tra Regno Unito e Belgio. La Commissione riconosce che il nome designa un prodotto tradizionale ottenuto mediante coltivazione in acqua corrente e impone, per distinguerlo da prodotti comparabili, l'accompagnamento del nome con l'indicazione "fatto secondo la tradizione di" seguita dallo Stato membro o dal paese terzo pertinente. È inoltre prevista una clausola di salvaguardia che consente l'uso dei nomi tradizionali per prodotti non conformi al disciplinare, purché nel rispetto delle norme dell'Unione.
Iscrizione nel registro delle specialità tradizionali garantite (STG) del nome "Watercress"/"Cresson de Fontaine"/"Berros de Agua"/"Agrião de Água"/"Waterkers"/"Brunnenkresse", con indicazione obbligatoria di origine tradizionale.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica nell'intera Unione europea ai prodotti agricoli e alimentari rientranti nella classe 1.6 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia ortofrutticoli e cereali freschi o trasformati, quando commercializzati sotto il nome registrato come STG. Rilevano in particolare i produttori e operatori che producono, trasformano o immettono sul mercato il crescione d'acqua conforme al disciplinare, nonché i produttori di prodotti simili che utilizzano i medesimi nomi; è espressamente consentito, entro certi limiti, continuare a usare i nomi tradizionali per prodotti non conformi al disciplinare, nel rispetto del diritto dell'Unione applicabile.
Iscrizione della STG "Watercress"/"Cresson de Fontaine"/"Berros de Agua"/"Agrião de Água"/"Waterkers"/"Brunnenkresse"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2000 della Commissione iscrive nel registro delle specialità tradizionali garantite il nome plurilingue del crescione d'acqua. La decisione è adottata all'esito della procedura di opposizione prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 e tiene conto dell'accordo raggiunto tra Regno Unito e Belgio, nonché della valutazione delle obiezioni presentate da Germania e Paesi Bassi.
Contesto della procedura e opposizioni
La domanda di registrazione era stata pubblicata ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Dopo il recesso del Regno Unito dall'Unione, la domanda è divenuta proveniente da un paese terzo. La Commissione ha ricevuto opposizioni da Germania, Paesi Bassi e Belgio; l'opposizione della società neerlandese Koppert Cress B.V. è stata dichiarata irricevibile perché, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, un soggetto stabilito in uno Stato membro diverso da quello di presentazione della domanda può solo notificare l'opposizione allo Stato membro di stabilimento, non presentarla direttamente alla Commissione.
Esito delle consultazioni
La Commissione ha invitato le parti a consultarsi per raggiungere un accordo: le consultazioni con Germania e Paesi Bassi si sono chiuse senza accordo, mentre quelle con il Belgio si sono concluse con un'intesa notificata alla Commissione entro il termine. L'accordo con il Belgio ha comportato modifiche non sostanziali del disciplinare, in particolare sulla descrizione del prodotto e del metodo di produzione, per tener conto delle variazioni nelle dimensioni del prodotto, nei tipi tradizionali di aiuole e nelle modalità locali di densità di piantine e commercializzazione.
Valutazione della Commissione
La Commissione conclude che il nome soddisfa i requisiti dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1151/2012: il prodotto è ottenuto con un metodo di produzione tradizionale, consistente nella coltivazione in acqua corrente, e il nome designa il carattere tradizionale e la specificità del prodotto. È respinta anche l'argomentazione di genericità: il regolamento non vieta in sé la registrazione di nomi generici come STG, ma esclude i nomi che facciano riferimento unicamente a indicazioni di carattere generale; nel caso di specie, non è stata fornita prova sufficiente in tal senso.
Esigenza di distinzione dai prodotti comparabili
La Commissione riconosce che il nome è ampiamente usato per prodotti simili sul mercato tedesco, anche se ottenuti con metodi diversi. Per questo, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, il nome registrato deve essere sempre accompagnato dall'affermazione "fatto secondo la tradizione di" seguita dal riferimento allo Stato membro o al paese terzo la cui tradizione di produzione è riflessa nel disciplinare. Il regolamento traduce tale obbligo nelle diverse lingue dei nomi registrati, prevedendo formule equivalenti per inglese, francese, spagnolo, portoghese, neerlandese e tedesco.
Clausola di continuità d'uso
Il regolamento consente di continuare a utilizzare i nomi tradizionali per prodotti non conformi al disciplinare della STG, purché ciò avvenga nel rispetto delle norme e dei principi applicabili nell'ordinamento dell'Unione. Si tratta di una misura di equilibrio tra la protezione della denominazione registrata e la tutela degli usi preesistenti sul mercato.
Contenuto del disciplinare allegato
L'allegato descrive il prodotto come Nasturtium officinale, pianta acquatica o semiacquatica coltivata in acqua corrente. Il metodo di produzione richiede sementi di Nasturtium officinale, acqua corrente di qualità microbiologica adeguata, aiuole costruite in modo da evitare contaminazioni superficiali e raccolta con o senza radici o substrato. Il disciplinare evidenzia inoltre gli elementi tradizionali e distintivi: coltivazione in acqua corrente da secoli, caratteristiche organolettiche tipiche, differenze rispetto al crescione di terra e legame storico con le pratiche produttive in Europa.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Registrazione della STG
L'articolo 1 registra il nome "Watercress"/"Cresson de Fontaine"/"Berros de Agua"/"Agrião de Água"/"Waterkers"/"Brunnenkresse" come specialità tradizionale garantita. Il nome identifica un prodotto della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Indicazione obbligatoria della tradizione nazionale
L'articolo 2 impone che il nome registrato sia sempre accompagnato dall'espressione "fatto secondo la tradizione di" seguita, a seconda dei casi, da Belgio, Spagna, Francia, Paesi Bassi, Portogallo o Regno Unito, oppure da una combinazione di tali nomi. Il regolamento riporta anche le formulazioni equivalenti nelle lingue dei nomi registrati (inglese, francese, spagnolo, portoghese, neerlandese e tedesco).
Uso consentito dei nomi non conformi
L'articolo 3 consente di continuare a utilizzare i nomi "Watercress", "Cresson de Fontaine", "Berros de Agua", "Agrião de Água", "Waterkers" e "Brunnenkresse" per prodotti non conformi al disciplinare del nome registrato, all'interno del territorio dell'Unione, purché siano rispettati i principi e le norme applicabili nell'ordinamento giuridico dell'Unione.
Disciplinare consolidato
L'articolo 4 dispone che il disciplinare consolidato figura nell'allegato del regolamento. L'allegato contiene la descrizione del prodotto, il metodo di produzione, gli elementi che provano il carattere tradizionale e l'indicazione che il nome deve essere accompagnato dall'affermazione "fatto secondo la tradizione di" seguita dagli Stati interessati.
Entrata in vigore e efficacia diretta
L'articolo 5 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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