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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2045

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2045 della Commissione del 18 ottobre 2022 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Chianti Classico» (DOP)]

Normativa europea32022R2045

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della DOP "Chianti Classico", su domanda dell’Italia e dopo la pubblicazione della richiesta ai fini dell’eventuale opposizione. La Commissione prende atto che non sono state presentate dichiarazioni di opposizione e dispone quindi l’approvazione della modifica. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Chianti Classico".

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla DOP "Chianti Classico" iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Produce effetti in tutti gli Stati membri in quanto atto direttamente applicabile; riguarda esclusivamente l’approvazione della modifica del disciplinare richiesta dall’Italia, senza incidere su altri prodotti o regimi di qualità. L’entrata in vigore è fissata al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Approvazione della modifica del disciplinare della DOP "Chianti Classico"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2045 approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Chianti Classico". L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e conclude la procedura avviata dall’Italia.

Contesto e base giuridica

La Commissione richiama l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 come fondamento dell’atto e precisa che la denominazione "Chianti Classico" era già registrata in virtù del regolamento (CE) n. 2446/2000, poi oggetto di successive modifiche con il regolamento (UE) n. 216/2011 e con il regolamento di esecuzione (UE) n. 267/2013. La domanda italiana riguarda la modifica del disciplinare e non l’istituzione di una nuova denominazione.

Qualificazione della modifica e fase di pubblicità

La Commissione qualifica la modifica come "non minore" ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. In conseguenza di tale qualificazione, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), così da consentire eventuali osservazioni o opposizioni da parte dei soggetti legittimati.

Assenza di opposizioni e approvazione

La Commissione constata che non le è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In assenza di opposizioni, la modifica del disciplinare viene approvata con l’articolo 1 del regolamento.

Effetti temporali e applicazione

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Base giuridica e procedura di approvazione

La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. La domanda italiana riguarda una modifica del disciplinare della DOP "Chianti Classico", già registrata con il regolamento (CE) n. 2446/2000, come successivamente modificato dai regolamenti (UE) n. 216/2011 e di esecuzione (UE) n. 267/2013.

Qualificazione della modifica come non minore

La modifica è qualificata come "non minore" ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Per tale ragione la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento.

Assenza di opposizioni

La Commissione rileva che non le è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012; tale circostanza consente l’approvazione della modifica del disciplinare.

Approvazione della modifica del disciplinare

L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome "Chianti Classico" (DOP).

Entrata in vigore e efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturadenominazioni di origine protetteindicazioni geografiche protetteregimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Testo integrale

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