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Sentenza

Sentenza del 15/07/2021 n. 20140 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia ha emesso avviso di accertamento per il 2003 imputando a L.S.G. i redditi derivanti dalla cessione di crediti formalmente realizzata dalla Credit Securitization LLC (società statunitense), ritenuta interposta tra L.S.G. e l'operazione; inoltre contestava la residenza fiscale italiana del ricorrente (contrariamente alla sua iscrizione AIRE e dichiarata residenza nel Regno Unito). Il contribuente ha impugnato sostenendo di non essere titolare dei redditi e di essere residente fiscale in UK.

La decisione

La Corte ha riunito due procedimenti, revocato l'ordinanza di improcedibilità n. 11258/19 per errore materiale di cancelleria e, in via rescissoria, ha accolto alcuni motivi del ricorso del contribuente (terzo, quinto e sesto motivi), ha cassato la sentenza della C.T.R. Lazio nella parte relativa alla mancata e insufficiente motivazione sull'interposizione e sulla residenza fiscale, e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione per nuovo esame (anche sulle spese). In sintesi: revocata l'improcedibilità, parziale vittoria del ricorrente con rinvio per nuova valutazione degli indizi di interposizione e della residenza fiscale.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37, comma 3

    L'art. 37, comma 3, imputa al contribuente i redditi formalmente riconducibili a un soggetto interposto quando, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, risulti che il contribuente è l'effettivo titolare; non è necessaria la distinzione tra interposizione fittizia e reale.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62

    Regole procedurali e di prova in materia tributaria; richiamato per il valore delle presunzioni e del trattamento degli indizi nel giudizio di merito.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 2

    Definizione di residente ai fini IRPEF; richiede valutazione complessiva degli elementi che configurano domicilio, residenza e centro degli interessi.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 9 e 65

    Norme richiamate in tema di determinazione dell'imponibile e della tassazione delle stabile organizzazioni; utilizzate nella contestazione circa la determinazione del reddito derivante dalla cessione dei crediti.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 14, comma 5

    Norma richiamata in relazione agli effetti fiscali di operazioni con soggetti interposti e determinazione dell'imponibile.

  • Convenzione tra Italia e Regno Unito per evitare le doppie imposizioni (art. 4), L. 5 novembre 1990, n. 329

    Il criterio convenzionale per risolvere la doppia residenza (abitazione permanente, centro degli interessi vitali) può rilevare se il contribuente sia considerato residente da entrambi gli Stati; il giudice deve valutare tale profilo se emerga una duplice residenza.

  • Codice di Procedura Civile, art. 369

    Termini di deposito del ricorso; rilevanza procedurale nella dichiarazione di improcedibilità e nella revocazione per errore materiale della cancelleria.

  • Codice Civile, artt. 2727 e 2729

    Richiamati in tema di presunzioni: le presunzioni semplici devono essere valutate con i requisiti di gravità, precisione e concordanza quando utilizzate per imputare redditi.

  • Costituzione, art. 111

    Principio del giusto processo e della motivazione delle sentenze richiamato in relazione al difetto di motivazione della C.T.R.

Massime di principio

  • La norma anti-interposizione (D.P.R. n.600/1973, art.37, comma 3) consente di imputare redditi formalmente riconducibili a terzi al contribuente quando sussistono presunzioni gravi, precise e concordanti: non conta se il soggetto interposto sia giuridicamente 'reale' o 'fittizio'.
  • L'esistenza formale di una entità societaria estera non esclude, di per sé, l'applicazione delle norme anti-interposizione; il giudice deve verificare il quadro indiziario complessivo.
  • Il giudice di merito è tenuto a indicare in modo specifico e puntuale gli elementi indiziari valutati (cui applica la regola delle presunzioni): motivazione generica o elencativa è insufficiente e può determinare cassazione per carenza motivazionale.
  • La determinazione della residenza fiscale richiede una valutazione complessiva degli indizi (iscrizione AIRE, domicilio, centro degli interessi vitali, legami familiari, attività economiche, evidenze documentali); l'iscrizione AIRE non è alone esonerativo se gli indizi concreti indicano diversamente.
  • Se sussiste possibile doppia residenza, occorre applicare il criterio convenzionale (art. 4 Convenzione Italia-UK): abitazione permanente e centro degli interessi vitali sono regole-tiebreaker da valutare concretamente.
  • Anche gli errori materiali di cancelleria che incidono sui termini o sulla corretta iscrizione a ruolo possono giustificare la revoca di provvedimenti di improcedibilità e la rimessione in termini, se provata la causalità dell'errore.

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