Sentenza del 15/07/2021 n. 20140 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia ha emesso avviso di accertamento per il 2003 imputando a L.S.G. i redditi derivanti dalla cessione di crediti formalmente realizzata dalla Credit Securitization LLC (società statunitense), ritenuta interposta tra L.S.G. e l'operazione; inoltre contestava la residenza fiscale italiana del ricorrente (contrariamente alla sua iscrizione AIRE e dichiarata residenza nel Regno Unito). Il contribuente ha impugnato sostenendo di non essere titolare dei redditi e di essere residente fiscale in UK.
La decisione
La Corte ha riunito due procedimenti, revocato l'ordinanza di improcedibilità n. 11258/19 per errore materiale di cancelleria e, in via rescissoria, ha accolto alcuni motivi del ricorso del contribuente (terzo, quinto e sesto motivi), ha cassato la sentenza della C.T.R. Lazio nella parte relativa alla mancata e insufficiente motivazione sull'interposizione e sulla residenza fiscale, e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione per nuovo esame (anche sulle spese). In sintesi: revocata l'improcedibilità, parziale vittoria del ricorrente con rinvio per nuova valutazione degli indizi di interposizione e della residenza fiscale.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37, comma 3
L'art. 37, comma 3, imputa al contribuente i redditi formalmente riconducibili a un soggetto interposto quando, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, risulti che il contribuente è l'effettivo titolare; non è necessaria la distinzione tra interposizione fittizia e reale.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62
Regole procedurali e di prova in materia tributaria; richiamato per il valore delle presunzioni e del trattamento degli indizi nel giudizio di merito.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 2
Definizione di residente ai fini IRPEF; richiede valutazione complessiva degli elementi che configurano domicilio, residenza e centro degli interessi.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 9 e 65
Norme richiamate in tema di determinazione dell'imponibile e della tassazione delle stabile organizzazioni; utilizzate nella contestazione circa la determinazione del reddito derivante dalla cessione dei crediti.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 14, comma 5
Norma richiamata in relazione agli effetti fiscali di operazioni con soggetti interposti e determinazione dell'imponibile.
Convenzione tra Italia e Regno Unito per evitare le doppie imposizioni (art. 4), L. 5 novembre 1990, n. 329
Il criterio convenzionale per risolvere la doppia residenza (abitazione permanente, centro degli interessi vitali) può rilevare se il contribuente sia considerato residente da entrambi gli Stati; il giudice deve valutare tale profilo se emerga una duplice residenza.
Codice di Procedura Civile, art. 369
Termini di deposito del ricorso; rilevanza procedurale nella dichiarazione di improcedibilità e nella revocazione per errore materiale della cancelleria.
Codice Civile, artt. 2727 e 2729
Richiamati in tema di presunzioni: le presunzioni semplici devono essere valutate con i requisiti di gravità, precisione e concordanza quando utilizzate per imputare redditi.
Costituzione, art. 111
Principio del giusto processo e della motivazione delle sentenze richiamato in relazione al difetto di motivazione della C.T.R.
Massime di principio
- La norma anti-interposizione (D.P.R. n.600/1973, art.37, comma 3) consente di imputare redditi formalmente riconducibili a terzi al contribuente quando sussistono presunzioni gravi, precise e concordanti: non conta se il soggetto interposto sia giuridicamente 'reale' o 'fittizio'.
- L'esistenza formale di una entità societaria estera non esclude, di per sé, l'applicazione delle norme anti-interposizione; il giudice deve verificare il quadro indiziario complessivo.
- Il giudice di merito è tenuto a indicare in modo specifico e puntuale gli elementi indiziari valutati (cui applica la regola delle presunzioni): motivazione generica o elencativa è insufficiente e può determinare cassazione per carenza motivazionale.
- La determinazione della residenza fiscale richiede una valutazione complessiva degli indizi (iscrizione AIRE, domicilio, centro degli interessi vitali, legami familiari, attività economiche, evidenze documentali); l'iscrizione AIRE non è alone esonerativo se gli indizi concreti indicano diversamente.
- Se sussiste possibile doppia residenza, occorre applicare il criterio convenzionale (art. 4 Convenzione Italia-UK): abitazione permanente e centro degli interessi vitali sono regole-tiebreaker da valutare concretamente.
- Anche gli errori materiali di cancelleria che incidono sui termini o sulla corretta iscrizione a ruolo possono giustificare la revoca di provvedimenti di improcedibilità e la rimessione in termini, se provata la causalità dell'errore.
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