Regolamento (UE) 2022/1290
Regolamento (UE) 2022/1290 della Commissione del 22 luglio 2022 che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ametoctradin, clormequat, dodina, nicotina, profenofos e Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV) isolato BV-0004 in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro dei limiti massimi di residui previsto dal regolamento (CE) n. 396/2005 per alcune sostanze attive e per un virus impiegato in ambito fitosanitario. Alcuni LMR sono fissati o modificati sulla base dei pareri EFSA e dei dati di monitoraggio, mentre per clormequat, nicotina e profenofos vengono prorogati taluni LMR provvisori. Inoltre, SeMNPV isolato BV-0004 viene inserito nell’allegato IV, con conseguente esclusione dalla disciplina degli LMR specifici.
Modifica dei livelli massimi di residui di ametoctradin, clormequat, dodina, nicotina, profenofos e inserimento di SeMNPV BV-0004 nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti alimentari e ai mangimi di origine vegetale e animale rientranti nel regolamento (CE) n. 396/2005, con effetti sui livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze ametoctradin, clormequat, dodina, nicotina, profenofos e Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV) isolato BV-0004. Incide in particolare su specifiche categorie di frutta, ortaggi, funghi, spezie, prodotti di origine animale e miele, nell’Unione europea e nel SEE; per SeMNPV BV-0004 esclude l’applicazione di LMR specifici mediante iscrizione in allegato IV. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica dei livelli massimi di residui di ametoctradin, clormequat, dodina, nicotina, profenofos e SeMNPV BV-0004
Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 396/2005, aggiornando gli allegati II, III e IV in materia di livelli massimi di residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. La modifica si fonda sui pareri dell’EFSA, sulle relazioni di valutazione degli Stati membri e sui dati di monitoraggio richiamati nei considerando, con l’obiettivo di adeguare gli LMR alla situazione scientifica e ai residui effettivamente riscontrati.
Ambito e base normativa
La base giuridica richiamata è l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005. Il provvedimento riguarda specifiche sostanze attive e un agente biologico: ametoctradin, clormequat, dodina, nicotina, profenofos e Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV) isolato BV-0004. Le modifiche incidono su numerose categorie di prodotti vegetali e animali, con effetti diretti sulla conformità dei prodotti immessi sul mercato nell’Unione.
Ametoctradin e dodina
Per ametoctradin e dodina, l’allegato II è sostituito nelle parti rilevanti. Per ametoctradin vengono aggiornati numerosi LMR su frutta, ortaggi, cereali, spezie e prodotti di origine animale; per la sostanza il testo precisa che la definizione del residuo, per il codice 1000000 escluso il 1040000, comprende ametoctradin e due metaboliti, espressi in ametoctradin. Il regolamento richiama inoltre alcune carenze informative evidenziate da EFSA, prevedendo un riesame se i dati mancanti saranno presentati entro il 7 luglio 2023 o, in mancanza, tenendo conto dell’assenza dei dati.
Per dodina sono aggiornati i valori in particolare per gli agrumi e per alcuni prodotti di origine animale. Il testo richiama anche l’assenza di talune informazioni sui metodi di analisi, con termine indicato al 24 giugno 2018 per la presentazione dei dati ai fini del riesame.
Clormequat
Nell’allegato III, parte A, la voce relativa al clormequat viene sostituita. Il regolamento conferma o aggiorna i LMR per diverse matrici, tra cui pere, semi di colza, funghi coltivati e vari prodotti di origine animale. Due profili sono centrali:
- per i funghi orecchioni e i funghi coltivati, la Commissione proroga per un anno dalla pubblicazione la validità dei LMR provvisori, alla luce dei dati di monitoraggio che mostrano residui superiori al limite di determinazione e della possibile contaminazione incrociata tramite paglia trattata;
- per le pere, il LMR provvisorio viene prorogato per sette anni dalla pubblicazione, considerata la persistenza dei residui dovuta a impieghi precedenti.
Il testo indica anche che l’EFSA ha rilevato una carenza di informazioni sul metabolismo delle colture per alcune voci, con termine al 13 aprile 2019 per la presentazione dei dati ai fini del riesame. Per le pere il riesame è collegato a dati da presentare entro il 25 luglio 2029.
Nicotina
Per la nicotina, l’allegato III, parte A, è sostituito quanto alle voci rilevanti. Il regolamento conferma LMR provvisori per i funghi selvatici essiccati: 2,3 mg/kg per i boleti essiccati e 1,2 mg/kg per i funghi selvatici essiccati diversi dai boleti. Il considerando evidenzia che le evidenze scientifiche non sono sufficienti a dimostrare la presenza naturale della nicotina nei prodotti interessati o a chiarirne il meccanismo di formazione, ma i dati di monitoraggio mostrano residui superiori al limite di determinazione. Per questo i LMR provvisori vengono prorogati per sette anni dalla pubblicazione, con riesame collegato a eventuali dati presentati entro il 25 luglio 2029.
Profenofos
L’allegato III, parte B, è sostituito per la voce profenofos. Il testo aggiorna i LMR per numerosi prodotti vegetali e animali e conferma il carattere liposolubile della sostanza. In particolare:
- per le erbe fresche e fiori commestibili sono richiamati dati di monitoraggio 2012-2015 che mostrano la presenza di residui;
- per i petali di rosa sono richiamati dati recenti che confermano residui sopra il limite di determinazione;
- per i peperoni piccanti si indica un LMR pari a 3 mg/kg;
- per talune spezie, semi, frutti, prodotti di origine animale e miele sono riportati valori specifici, con frequenti limiti pari a 0,05 o 0,01 mg/kg secondo la matrice.
Il riesame degli LMR tiene conto dei dati da presentare, con richiamo al 18 ottobre 2021 per alcune informazioni e al 25 luglio 2029 per i petali di rosa.
SeMNPV BV-0004 e allegato IV
Il regolamento inserisce nell’allegato IV lo Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV) isolato BV-0004. L’effetto giuridico è quello di escludere tale sostanza dal sistema dei LMR specifici previsto dal regolamento (CE) n. 396/2005, coerentemente con la conclusione EFSA richiamata nei considerando e con l’approvazione della sostanza attiva nell’ambito del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con immediata rilevanza per operatori della filiera agroalimentare, importatori, laboratori e autorità di controllo.
Disposizioni principali
Modifica del regolamento (CE) n. 396/2005
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento della Commissione.
Ametoctradin e dodina: aggiornamento LMR nell’allegato II
Sono sostituite le voci dell’allegato II relative ad ametoctradin e dodina. Per ametoctradin vengono aggiornati numerosi LMR su prodotti vegetali e animali, con definizione del residuo che include anche due metaboliti ed espresso in ametoctradin; per dodina sono aggiornati gli LMR, in particolare per agrumi e taluni prodotti di origine animale. Per alcune combinazioni EFSA segnala mancanza di informazioni, con riesame previsto se i dati sono presentati entro il 7 luglio 2023 o, per alcune voci, entro il 24 giugno 2018.
Clormequat: proroga e revisione LMR provvisori nell’allegato III, parte A
Vengono confermati/aggiornati LMR per clormequat in diverse matrici, tra cui pere, funghi coltivati, semi di colza e prodotti di origine animale. Il regolamento proroga per un anno, a decorrere dalla pubblicazione, i LMR provvisori per funghi orecchioni e funghi coltivati; per le pere la validità è prorogata per sette anni, fino al riesame sulla base di dati di monitoraggio attesi entro il 25 luglio 2029. Per i funghi orecchioni è indicato un LMR di 6 mg/kg; per le pere un LMR di 0,07 mg/kg.
Nicotina: proroga LMR provvisori per funghi selvatici essiccati
L’allegato III, parte A, mantiene e aggiorna gli LMR provvisori per nicotina in varie matrici, in particolare nei funghi selvatici essiccati: 2,3 mg/kg per i boleti e 1,2 mg/kg per i funghi selvatici essiccati diversi dai boleti. La validità è prorogata per sette anni dalla pubblicazione, in attesa di ulteriori dati sulla presenza naturale o formazione della sostanza; il riesame è collegato a dati da presentare entro il 25 luglio 2029.
Profenofos: proroga/aggiornamento LMR nell’allegato III, parte B
La voce relativa a profenofos nell’allegato III, parte B, è sostituita. Il regolamento conferma diversi LMR per prodotti vegetali e animali e proroga LMR provvisori per specifiche matrici, tra cui erbe fresche e petali di rosa, richiamando dati di monitoraggio e un riesame collegato a termini diversi, tra cui il 18 ottobre 2021 per alcune informazioni e il 25 luglio 2029 per i petali di rosa. Per i peperoni piccanti è richiamato un LMR di 3 mg/kg.
Inserimento di SeMNPV BV-0004 nell’allegato IV
Lo Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV) isolato BV-0004 è inserito nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005, con conseguente assenza di LMR specifici per tale sostanza ai sensi del regime speciale previsto dal regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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