Regolamento (UE) 2022/1291
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1291 della Commissione del 22 luglio 2022 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle specialità tradizionali garantite [«Mozzarella» (STG)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della STG "Mozzarella", accogliendo la richiesta italiana di modificare la denominazione in "Mozzarella Tradizionale" e di trasformare il regime da protezione senza riserva del nome a protezione con riserva del nome. La Commissione ha respinto le obiezioni tedesche, ritenendo che il nuovo nome sia compatibile con l’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che la conversione del regime di protezione sia ammissibile. Resta comunque consentito l’uso del nome "Mozzarella" per prodotti non conformi al disciplinare, senza l’indicazione STG, l’abbreviazione o il simbolo UE.
Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della specialità tradizionale garantita "Mozzarella", con cambio del nome in "Mozzarella Tradizionale" e passaggio alla protezione con riserva del nome.
Ambito di applicazione
Si applica alla STG "Mozzarella" registrata nell’Unione europea e alle relative regole di utilizzazione del nome nel territorio dell’UE. Riguarda i produttori e gli operatori che commercializzano prodotti conformi o non conformi al disciplinare della "Mozzarella Tradizionale"; consente inoltre l’uso del nome semplice "Mozzarella" per prodotti non conformi, nel rispetto delle norme applicabili nell’ordinamento giuridico pertinente. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Mozzarella (STG) / Mozzarella Tradizionale
Il regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della specialità tradizionale garantita "Mozzarella", su proposta dell’Italia, con trasformazione della denominazione in "Mozzarella Tradizionale" e passaggio dal regime di protezione senza riserva del nome a quello con riserva del nome. La Commissione adotta la decisione dopo aver esaminato le opposizioni presentate dalla Germania e le consultazioni tra le parti, concludendo che la modifica è compatibile con il regolamento (UE) n. 1151/2012.
Contesto procedurale e opposizioni
La domanda di modifica era stata pubblicata in Gazzetta ufficiale ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Germania ha presentato opposizioni e dichiarazioni di opposizione motivate, sollevando in particolare dubbi sulla legittimità del nuovo nome, sull’uso del termine "tradizionale", sulla genericità del termine "Mozzarella", sulla coesistenza con altre denominazioni e sulla legittimazione del richiedente. Dopo l’esame delle opposizioni, la Commissione ha invitato Italia e Germania ad avviare consultazioni ex articolo 51, paragrafo 3, prorogandone poi il termine su richiesta italiana; le consultazioni si sono concluse senza accordo.
Ammissibilità del nuovo nome e significato di "tradizionale"
La Commissione afferma che "Mozzarella Tradizionale" è un nome che designa il carattere tradizionale del prodotto ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Tale requisito è autonomamente sufficiente per una STG, poiché l’articolo 18, paragrafo 2, lettera a) e la lettera b) operano in alternativa. Viene inoltre richiamata la definizione di "tradizionale" dell’articolo 3, punto 3, come uso comprovato sul mercato nazionale per almeno 30 anni, con possibilità di tramandare le conoscenze da una generazione all’altra.
Risposta alle obiezioni tedesche
La Commissione esclude che l’inclusione del termine "tradizionale" nel nome composto sia vietata dal regolamento o che produca di per sé un effetto ingannevole sui consumatori. Rileva inoltre che l’impatto economico lamentato dalla Germania non è dimostrato in modo concreto e che, in ogni caso, i produttori di altri Stati membri, compresa la Germania, possono commercializzare un prodotto denominato "Mozzarella Tradizionale" se rispettano il disciplinare. La Commissione respinge anche l’argomento relativo alla presunta genericità del termine "Mozzarella" e non ritiene necessario qualificare tale termine come generico nel testo del regolamento.
Coesistenza con altre denominazioni e limiti della protezione
Secondo la Commissione, la protezione della STG riguarda il nome composto "Mozzarella Tradizionale" nella sua interezza e non il nome semplice "Mozzarella". Per i prodotti non conformi resta quindi autorizzato l’uso del nome "Mozzarella", purché non venga accompagnato dalla dicitura "specialità tradizionale garantita", dall’abbreviazione STG o dal simbolo UE di cui all’articolo 23 del regolamento (UE) n. 1151/2012. Quanto alla coesistenza con "Mozzarella di Bufala Campana" e "Mozzarella di Gioia del Colle", la Commissione osserva che l’articolo 6, paragrafo 3, invocato dalla Germania riguarda DOP e IGP e non le STG.
Disciplinare, gruppo richiedente e procedura di modifica
La Commissione precisa che, salvo il nome e lo status di protezione, il disciplinare non è stato modificato nelle sue parti sostanziali; eventuali differenze nelle altre lingue sono attribuite alla traduzione e non rientrano nell’oggetto dell’approvazione. Quanto alla legittimazione a presentare la domanda, la Commissione richiama la nozione di "gruppo" di cui all’articolo 3, punto 2, e le regole sugli articoli 49, paragrafo 1, e 53, paragrafo 1, ritenendo soddisfatti i requisiti poiché i richiedenti operano direttamente con il prodotto e la produzione è certificata. Viene inoltre chiarito che la possibilità di convertire una STG senza riserva del nome in una STG con riserva del nome non è esclusa dalla procedura di modifica, anche se l’articolo 26 prevede una procedura semplificata specifica.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, in quanto atto obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Disposizioni principali
Approvazione della modifica del disciplinare
È approvata, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica non minore del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per il nome "Mozzarella" (STG). La modifica riguarda il cambio di denominazione in "Mozzarella Tradizionale" e il passaggio alla protezione con riserva del nome.
Uso del nome "Mozzarella" per prodotti non conformi
L’articolo 2 consente che il nome "Mozzarella" continui a essere utilizzato per prodotti non conformi al disciplinare di produzione della "Mozzarella tradizionale" nel territorio dell’Unione, purché siano rispettati i principi e le norme applicabili nell’ordinamento giuridico interessato. La Commissione precisa che tali prodotti non possono essere presentati come STG né usare la dicitura, l’abbreviazione STG o il simbolo UE di cui all’articolo 23 del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Risoluzione delle obiezioni e base giuridica della decisione
La Commissione prende atto delle opposizioni presentate dalla Germania e conclude, all’esito delle consultazioni ex articolo 51, paragrafo 3, che la modifica deve essere approvata. Viene affermato che "Mozzarella Tradizionale" designa il carattere tradizionale del prodotto ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, lettera b), e che tale qualificazione è sufficiente per una STG.
Compatibilità del termine "tradizionale" nel nome protetto
La Commissione ritiene legittimo l’inserimento di "tradizionale" nel nome composto di una STG con riserva del nome, richiamando l’articolo 18, paragrafo 2, lettera b), e il significato di "tradizionale" di cui all’articolo 3, punto 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012 (uso comprovato sul mercato nazionale per almeno 30 anni). Viene esclusa la tesi secondo cui l’uso del termine sarebbe limitato o genererebbe confusione per i consumatori.
Chiarimenti su generico, coesistenza e disciplinare
La Commissione non accoglie la richiesta tedesca di qualificare espressamente "Mozzarella" come nome generico nel regolamento. Esclude inoltre che l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012 si applichi alle STG, poiché riguarda DOP e IGP. Le eventuali differenze redazionali del disciplinare nelle versioni non italiane vengono attribuite alla traduzione e non all’oggetto della modifica.
Soggetti legittimati e procedura di modifica
La Commissione ritiene soddisfatti i requisiti relativi al "gruppo" di cui all’articolo 3, punto 2, all’articolo 49, paragrafo 1, e all’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, poiché i richiedenti operano direttamente sul prodotto e vi è produzione certificata. Viene inoltre precisato che, anche se l’articolo 26 disciplina una procedura semplificata per la conversione delle STG senza riserva del nome, ciò non impedisce una conversione mediante procedura di modifica ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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