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Sentenza

Sentenza del 28/09/2016 n. 19123 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune di Pisa ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione contro una precedente decisione favorevole alla società, con cui era stato annullato un avviso di accertamento ICI. Il Comune deduceva: la violazione delle norme sulle notificazioni, sostenendo che la concessionaria della riscossione non fosse una parte da notificare; l'esistenza di un errore di fatto revocatorio, affermando che l'accertamento ICI fosse fondato su una rendita catastale determinata dall'Agenzia del Territorio e non su una delibera comunale; nonché l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Comune. Ha ritenuto astrattamente fondato il motivo relativo alla mancata notificazione alla concessionaria, ma ha considerato il vizio sanato dalla costituzione volontaria della stessa nel giudizio di revocazione, senza eccezioni di nullità. Nel merito, ha escluso che fosse stato dimostrato un errore di fatto revocatorio: la questione riguardava la qualificazione e valutazione giuridica della provenienza e dell'efficacia della rendita catastale, non una mera svista percettiva. Tale censura avrebbe dovuto essere proposta con ricorso per cassazione e non mediante revocazione. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53

    Disciplina le modalità dell'appello nel processo tributario, inclusi i soggetti ai quali l'impugnazione deve essere notificata.

  • art. 395, comma 4, c.p.c.

    Consente la revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, ma non per contestare una diversa valutazione giuridica o interpretazione dei fatti già esaminati dal giudice.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64

    Disciplina la revocazione delle sentenze delle Commissioni tributarie, richiamando i presupposti previsti dal codice di procedura civile.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1

    Limita il ricorso per cassazione alle violazioni di legge e agli altri motivi previsti dalla disciplina processuale applicabile.

  • Legge n. 342 del 2000, art. 74

    Riguarda l'efficacia e la comunicazione degli atti di attribuzione o modificazione della rendita catastale, tema rilevante per la determinazione dell'ICI.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 4

    Consente, in determinate situazioni, il calcolo dell'ICI sulla base di una rendita catastale presunta.

  • D.M. 19 aprile 1994, n. 701

    Disciplina la procedura DOCFA per la proposizione della rendita catastale da parte del contribuente; il Comune può recuperare la maggiore imposta anche prima dell'accertamento definitivo della rendita da parte dell'Agenzia del Territorio, ricorrendone i presupposti.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto è ammessa solo quando il giudice sia incorso in una svista percettiva oggettiva e decisiva, risultante dagli atti, non quando si contesti il modo in cui ha qualificato o interpretato un fatto.
  • Le questioni relative alla provenienza, efficacia o applicabilità di una rendita catastale costituiscono normalmente questioni di diritto o di valutazione giuridica e devono essere dedotte con l'impugnazione ordinaria appropriata, non con la revocazione.
  • La mancata notificazione a una parte può essere sanata dalla sua costituzione volontaria nel giudizio, se essa non eccepisce tempestivamente la nullità e partecipa effettivamente al procedimento.
  • In materia di ICI, il Comune può procedere al recupero della maggiore imposta sulla base della rendita catastale risultante dalla procedura catastale applicabile, anche se l'Agenzia del Territorio non ha ancora formalmente definito la rendita, purché siano rispettati i presupposti normativi.
  • Una parte non può sostenere in Cassazione una ricostruzione dei fatti incompatibile con quanto essa stessa ha affermato nei propri atti: tali ammissioni possono confermare l'assenza dell'errore di fatto dedotto.
  • Quando il ricorso contiene motivi ammissibili solo in astratto ma comunque infondati nel merito, la Corte può sanare il vizio processuale e rigettare definitivamente l'impugnazione, con possibile condanna alle spese.

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