Sentenza del 01/02/2019 n. 3065 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato per cassazione la sentenza della CTR Campania che aveva accolto solo parzialmente l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riducendo la pretesa fiscale relativa al periodo d'imposta 2004 per costi ritenuti indeducibili e IVA indetraibile derivanti da fatture emesse dalla ditta Edil Velox, considerata una cartiera. Tra gli otto motivi, hanno dedotto l'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello dell'Agenzia per tardività. La sentenza di primo grado era stata depositata il 14 ottobre 2011, mentre l'appello era stato notificato tramite posta soltanto il 18 aprile 2012, oltre il termine semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c. applicabile al caso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo, ritenendo tardiva la notificazione dell'appello dell'Agenzia delle Entrate. Ha precisato che, per il notificante, la notificazione a mezzo posta si perfeziona alla data di consegna dell'atto all'ufficio postale, risultante dal timbro del 18 aprile 2012, e non dalla data interna apposta dall'Amministrazione, ossia il 5 aprile 2012. La Corte ha quindi cassato senza rinvio la sentenza della CTR, poiché l'appello era inammissibile e non poteva produrre effetti conservativi. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese del giudizio di secondo grado sono state compensate, mentre l'Agenzia delle Entrate è stata condannata a pagare ai ricorrenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 6.360 euro, oltre spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
Art. 327 c.p.c.
termine lungo semestrale per proporre impugnazione
L'appello deve essere notificato entro sei mesi dal deposito della sentenza, quando non opera un termine più breve decorrente dalla notificazione della decisione. Nel caso concreto il termine era applicabile e risultava scaduto prima del 18 aprile 2012.
Art. 112 c.p.c.
principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte dalle parti. La CTR aveva omesso di esaminare l'eccezione di tardività dell'appello.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 53
disciplina dell'appello nel processo tributario
L'appello tributario deve essere proposto e notificato nel rispetto dei termini processuali applicabili; il mancato rispetto del termine comporta l'inammissibilità del gravame.
Art. 382 c.p.c.
Quando la Corte rileva che il processo non poteva essere proseguito, può cassare la sentenza senza rinviare la causa ad altro giudice. È quanto avvenuto perché l'appello era definitivamente inammissibile.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, che opera mediante il meccanismo della prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel calcolo del termine per proporre un'impugnazione occorre verificare la data effettiva di perfezionamento della notificazione secondo le regole applicabili, senza attribuire rilievo decisivo a date interne o a timbri organizzativi dell'Amministrazione.
- Per la notificazione a mezzo posta, la data rilevante per il notificante è normalmente quella di consegna dell'atto all'ufficio postale, comprovata dal timbro postale; se tale data è successiva alla scadenza del termine, l'impugnazione è tardiva e inammissibile.
- L'eccezione di tardività dell'appello deve essere esaminata espressamente dal giudice. L'omessa pronuncia integra una violazione processuale, che può essere fatta valere in cassazione.
- La Corte di cassazione può rilevare anche d'ufficio l'inammissibilità dell'appello e cassare senza rinvio la sentenza di secondo grado quando non residua alcuna possibilità di prosecuzione del giudizio di impugnazione.
- Quando l'appello è inammissibile, il giudice di secondo grado non può riesaminare il merito della controversia; resta quindi ferma, in linea generale, la decisione di primo grado, salvo ulteriori questioni processuali rilevanti.
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