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Sentenza

Sentenza del 11/04/2018 n. 8892 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Curatela ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano, che aveva confermato tre avvisi di accertamento relativi agli anni 2005, 2006 e 2007, concernenti IVA, IRES e IRAP. Gli accertamenti riguardavano operazioni immobiliari con presunta sottofatturazione e costi di ristrutturazione sostenuti dalla società ma riferibili a immobili di soci e loro familiari. La ricorrente ha contestato, tra l’altro, la notifica degli avvisi prima della scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dallo Statuto del contribuente, l’asserita mancanza di urgenza derivante dal fallimento, la mancata instaurazione del contraddittorio ai fini dell’accertamento con adesione, la riferibilità delle violazioni ai soci e la ricostruzione dei fatti e delle sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima l’emissione degli avvisi prima della scadenza dei sessanta giorni, poiché lo stato di fallimento della contribuente costituisce una situazione oggettivamente urgente: l’Erario deve procurarsi tempestivamente il titolo per insinuarsi al passivo e partecipare alla procedura concorsuale, anche quando l’insinuazione possa essere soltanto tardiva. L’urgenza non deve necessariamente essere esplicitata nell’avviso, ma, se contestata, l’Ufficio deve dimostrarne concretamente la sussistenza. È stata inoltre ritenuta facoltativa, e non obbligatoria, l’instaurazione preventiva del contraddittorio previsto dall’art. 5-bis del D.Lgs. n. 218/1997. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati infondati o inammissibili, anche per carenza di autosufficienza e per il tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 212/2000, art. 12, comma 7

    L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

    Il termine dilatorio tutela il contraddittorio del contribuente, ma può essere derogato quando ricorra una situazione concreta di particolare urgenza. La dichiarazione di fallimento del contribuente può giustificare l’emissione anticipata dell’avviso, anche se l’insinuazione al passivo sarà tardiva.

  • Legge n. 212/2000, art. 7

    L’atto deve contenere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.

    La norma non impone necessariamente di indicare nell’avviso le specifiche ragioni dell’urgenza; l’Amministrazione deve tuttavia provarle se il contribuente le contesta.

  • D.Lgs. n. 218/1997, artt. 5-bis e 6, comma 2

    Il contribuente può attivare il procedimento di definizione con adesione anche dopo aver ricevuto l’avviso di accertamento.

    Il contraddittorio preventivo previsto dall’art. 5-bis è facoltativo per l’Amministrazione. La mancata attivazione non invalida l’accertamento, poiché il contribuente conserva la possibilità di chiedere l’adesione dopo la notifica dell’avviso.

  • Legge fallimentare, artt. 31, 33 e 101

    La gestione del patrimonio del fallito è affidata al curatore sotto la vigilanza degli organi della procedura; l’Erario può avere interesse a inserirsi tempestivamente nel passivo, anche mediante insinuazione tardiva.

  • D.Lgs. n. 46/1999, art. 88

    La formazione del ruolo costituisce il titolo rilevante per la pretesa tributaria e per l’insinuazione del credito nella procedura concorsuale, secondo la ricostruzione richiamata dalla sentenza.

  • Codice di procedura civile, art. 366, n. 6

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali i motivi si fondano, riproducendone il contenuto essenziale e precisandone la collocazione processuale.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    Dopo la riforma interpretata dalle Sezioni Unite, il controllo sulla motivazione è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso; non consente una nuova valutazione del materiale probatorio.

Massime di principio

  • La notifica di un avviso di accertamento prima dei sessanta giorni è legittima solo in presenza di una concreta situazione di particolare urgenza; lo stato di fallimento può integrare tale urgenza perché l’Erario deve tutelare il proprio credito nella procedura concorsuale.
  • L’urgenza non deve necessariamente essere indicata nell’avviso, ma, se contestata, l’Amministrazione deve dimostrare che l’anticipazione non dipende da inerzia o negligenza e che vi sono esigenze effettive di tutela o riscossione del credito.
  • Il fatto che l’insinuazione al passivo sia ormai soltanto tardiva non esclude automaticamente l’urgenza: la partecipazione tempestiva alla procedura può consentire al creditore di esercitare poteri, controlli e contestazioni nell’interesse della riscossione.
  • Il contraddittorio preventivo per l’accertamento con adesione, quando previsto dall’art. 5-bis, ha natura facoltativa; la sua omissione non comporta di per sé la nullità dell’avviso, ferma la possibilità del contribuente di attivare successivamente la procedura di adesione.
  • In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove. I motivi devono essere autosufficienti, indicare con precisione gli atti richiamati e confrontarsi con i limiti del controllo di legittimità.
  • La contestazione secondo cui le violazioni societarie sarebbero imputabili personalmente ai soci richiede una specifica base normativa e una puntuale dimostrazione dei fatti; non è sufficiente affermare genericamente l’illiceità della condotta dei soci.

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