Risposta n. 191 del 23/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Istante ritiene che le cause di esclusione non si applichino, poiché lo statuto circoscrive l’attività dell’associazione alle esecuzioni e alle aste immobiliari, impedendo il trasferimento di redditi tra l’attività notarile individuale e quella associativa. Ritiene quindi di poter aderire al CPB senza che sia necessario che aderiscano l’associazione o gli altri associati.
CPB 2026-2027 e partecipazione a un’associazione professionale che svolge attività riconducibili a un ISA diverso.
Il quesito
Il notaio chiede se, ai fini dell’adesione individuale al CPB 2026-2027, operino le cause di esclusione dell’articolo 11, comma 1, lettere b-quinquies) e b-sexies), del d.lgs. n. 13/2024, considerato che partecipa a un’associazione professionale limitata alla gestione delle vendite immobiliari delegate e distinta dall’attività notarile individuale.
Il parere dell’Agenzia
Per il biennio 2026-2027, a seguito delle modifiche recate dal d.lgs. n. 148/2026, le cause di esclusione non operano se il professionista e l’associazione svolgono attività riconducibili a ISA differenti. Poiché, secondo i dati indicati, il notaio applica l’ISA DK01U e l’associazione l’ISA DK30U, l’Istante può aderire individualmente al CPB anche se l’associazione non aderisce, purché resti corretta l’attribuzione dei codici ATECO e degli ISA e le attività continuino a ricondursi a ISA differenti.
CPB 2026-2027 e partecipazione a un’associazione professionale con ISA diverso
La risposta n. 191/2026 esamina l’applicazione delle cause di esclusione dal concordato preventivo biennale (CPB) al professionista che produce reddito di lavoro autonomo individualmente e, contemporaneamente, partecipa a un’associazione professionale. La conclusione riguarda il biennio 2026-2027 ed è subordinata al fatto che le attività individuale e associativa siano riconducibili a ISA differenti.
Fattispecie e attività svolte
L’Istante esercita individualmente la professione di notaio e partecipa a un’associazione professionale composta da notai, la cui attività, secondo quanto dichiarato, è circoscritta alle operazioni di vendita immobiliare delegate ai notai dal giudice dell’esecuzione. Lo statuto prevede che tali attività siano svolte esclusivamente per conto e per mezzo dell’associazione.
L’Istante ha aderito al CPB per il biennio 2024-2025 e intende aderire per il biennio 2026-2027. Sostiene che le attività siano distinte e che, in ragione dei limiti statutari, non possa trasferire all’associazione i redditi delle prestazioni notarili individuali né attribuire al singolo associato i redditi relativi alle operazioni di vendita svolte dall’associazione.
Quesito
L’Istante chiede se, ai fini dell’adesione individuale al CPB 2026-2027, trovino applicazione le cause di esclusione previste dall’articolo 11, comma 1, lettere b-quinquies) e b-sexies), del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, considerando che l’associazione svolge un’attività circoscritta e diversa da quella notarile esercitata individualmente. In particolare, domanda se possa aderire senza che aderiscano al CPB l’associazione e gli altri professionisti associati.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Secondo l’Istante, le cause di esclusione non sarebbero applicabili. La delimitazione statutaria dell’attività associativa impedirebbe che i redditi delle prestazioni notarili individuali siano trasferiti all’associazione e che i redditi associativi relativi alle vendite immobiliari siano attribuiti al singolo notaio. L’Istante ritiene pertanto di poter aderire al CPB individualmente, indipendentemente dall’adesione dell’associazione e degli altri associati.
Normativa e prassi richiamate
Le lettere b-quinquies) e b-sexies) dell’articolo 11, comma 1, del d.lgs. n. 13/2024 sono state introdotte dall’articolo 9, comma 1, lettera a), del d.lgs. 12 giugno 2025, n. 81. Nelle more della risposta, le disposizioni sono state modificate dall’articolo 28, comma 1, lettera b), numeri 1.2) e 1.3), del d.lgs. 7 agosto 2026, n. 148; ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, le modifiche si applicano dal biennio d’imposta 2026-2027.
Nel testo applicabile al biennio in esame, la lettera b-quinquies) esclude dal CPB il contribuente che, nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, abbia dichiarato individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR e abbia contemporaneamente partecipato a un’associazione professionale di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR, a una società tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge n. 183/2011 o a una società tra avvocati di cui all’articolo 4-bis della legge n. 247/2012, quando le attività siano riconducibili al medesimo ISA applicato individualmente. La causa non opera se l’ente partecipato aderisce al CPB per gli stessi periodi.
La lettera b-sexies), specularmente, impedisce l’adesione dell’associazione o della società quando non aderiscono al CPB, per i medesimi periodi, tutti i soci o associati che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo riconducibili al medesimo ISA applicato dall’ente.
La circolare n. 9/E del 24 giugno 2025 aveva illustrato le due cause di esclusione e precisato, per la disciplina allora vigente, che rilevava anche il caso in cui non fossero approvati ISA per l’attività considerata. Le successive modifiche del d.lgs. n. 148/2026 circoscrivono le cause alle ipotesi in cui le attività del professionista e dell’ente partecipato siano riconducibili al medesimo ISA.
Applicazione al caso concreto
Per il periodo d’imposta 2024, l’Istante ha presentato il modello ISA DK01U, relativo all’“Attività degli studi notarili”, con codice ATECO 69.10.20, “Attività notarili”. L’associazione ha presentato il modello ISA DK30U, relativo alle “Attività di supporto alle attività legali, giuridiche e notarili”, con codice ATECO 69.10.30, “Attività di supporto alle attività legali, giuridiche e notarili”.
L’Agenzia considera tali dati assumendo, senza verificarne la correttezza in sede di interpello, che i codici ATECO e gli ISA siano stati applicati correttamente e che l’Istante e l’associazione continuino a svolgere attività riconducibili a ISA differenti.
Parere dell’Agenzia delle Entrate ed esito
In presenza di attività riconducibili a ISA differenti, per effetto delle modifiche applicabili dal biennio 2026-2027 non opera, nei confronti dell’Istante, la causa di esclusione prevista dall’articolo 11, comma 1, lettera b-quinquies), del d.lgs. n. 13/2024. Di conseguenza, nei termini e sul presupposto indicati, l’Istante può accedere individualmente alla proposta di CPB 2026-2027 anche se l’associazione non aderisce.
Il parere è limitato al quesito esaminato: non valuta gli altri requisiti per l’accesso al CPB, le ulteriori cause di esclusione, decadenza o cessazione, né la corretta applicazione dei codici ATECO e degli ISA. Restano impregiudicati i poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria e il parere si fonda sui fatti e documenti presentati, assunti come veritieri e concretamente attuati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Interpello · 23 ott 2026Risposta n. 187 del 23/10/2026
- Interpello · 23 ott 2026Risposta n. 188 del 23/10/2026
- Interpello · 23 ott 2026Risposta n. 189 del 23/10/2026
- Interpello · 23 ott 2026Risposta n. 190 del 23/10/2026
- Interpello · 16 ott 2026Risposta n. 186 del 16/10/2026
- Interpello · 15 ott 2026Risposta n. 185 del 15/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →