Risposta n. 190 del 23/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Istante ritiene che, poiché la disposizione richiede di diventare proprietari di un’unità immobiliare residenziale senza specificare il titolo di acquisto, anche una donazione possa consentire l’estensione. A suo avviso, tale lettura è coerente con la finalità di favorire il radicamento in Italia del ricercatore rientrato.
Estensione dell’agevolazione per ricercatori rientrati in Italia in caso di immobile ricevuto in donazione.
Il quesito
L’Istante chiede se la proprietà di un immobile residenziale ricevuto in donazione dopo il trasferimento della residenza fiscale in Italia, sul quale ha eseguito lavori di finitura e nel quale ha stabilito la dimora abituale, consenta di beneficiare dell’estensione del periodo agevolabile prevista dall’articolo 44, comma 3-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene necessario che l’immobile sia acquistato dal ricercatore a titolo oneroso, richiamando l’interpretazione della circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020 sul regime degli impatriati e la sostanziale sovrapponibilità delle disposizioni. L’immobile ricevuto in donazione non consente quindi l’estensione del periodo agevolabile ai sensi dell’articolo 44, comma 3-ter. Il parere riguarda esclusivamente tale questione e non la spettanza dell’agevolazione ordinaria.
Estensione degli incentivi per ricercatori rientrati in Italia e immobile ricevuto in donazione
La risposta n. 190/2026 esamina se la donazione di un immobile residenziale possa soddisfare il requisito immobiliare previsto per prolungare gli incentivi per il rientro in Italia dei ricercatori residenti all’estero. L’Agenzia esclude che un acquisto a titolo gratuito consenta l’estensione.
Fattispecie e quesito
L’Istante riferisce di avere svolto documentata attività di ricerca all’estero e di avere trasferito nuovamente la residenza fiscale in Italia dal dicembre 2020. Dichiara di fruire, dal periodo d’imposta 2021, degli incentivi di cui all’articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
Dopo il trasferimento ha ricevuto in donazione un immobile allo stato grezzo, sul quale ha eseguito lavori di finitura per renderlo abitabile; nel giugno 2022 vi ha stabilito la dimora abituale. Chiede se la proprietà così acquisita consenta di beneficiare del periodo agevolabile più lungo previsto dal comma 3-ter dell’articolo 44.
Interpretazione prospettata dall’Istante
Secondo l’Istante, il comma 3-ter richiede che il ricercatore diventi proprietario di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia, senza precisare che l’acquisto debba avvenire a titolo oneroso. Ritiene pertanto che il requisito possa essere soddisfatto anche mediante donazione, in coerenza con la finalità di favorire il radicamento in Italia del lavoratore rientrato.
Normativa e prassi richiamate
L’articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 prevede l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo del 90 per cento degli emolumenti percepiti da docenti e ricercatori che possiedono i requisiti previsti, tra cui lo svolgimento documentato per almeno due anni continuativi di attività di ricerca o docenza all’estero e il trasferimento della residenza fiscale in Italia per svolgere tale attività.
Ai sensi del comma 3, l’agevolazione ordinaria si applica nel periodo d’imposta in cui il ricercatore acquisisce la residenza fiscale in Italia e nei cinque periodi d’imposta successivi, a condizione che mantenga la residenza fiscale nel Paese. Il comma 3-ter, introdotto dall’articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede un periodo più lungo per i docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza fiscale a partire dal periodo d’imposta 2020 e soddisfano le condizioni stabilite dalla disposizione. In particolare, l’estensione porta la fruizione al periodo d’imposta del trasferimento e ai sette periodi d’imposta successivi, purché permanga la residenza fiscale in Italia, nel caso in cui il ricercatore diventi proprietario di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia successivamente al trasferimento o nei dodici mesi precedenti. L’immobile può essere acquistato dal ricercatore o dal coniuge, convivente o figli, anche in comproprietà, secondo il testo normativo richiamato dall’Agenzia.
L’Agenzia richiama i chiarimenti sulle agevolazioni per ricercatori contenuti nelle circolari n. 17/E del 23 maggio 2017 e del 25 maggio 2022, nella risoluzione n. 8/E del 23 febbraio 2026 e in precedenti risposte a interpello. Per interpretare il requisito immobiliare considera inoltre la disciplina del previgente regime speciale per lavoratori impatriati, di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, in particolare il comma 3-bis, sostanzialmente sovrapponibile alla disposizione in esame quanto all’estensione del periodo agevolabile.
La circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020, paragrafo 3.2, ha precisato, con riguardo al regime degli impatriati, che il requisito non è soddisfatto acquistando la sola nuda proprietà o il solo usufrutto. Ha inoltre indicato che l’intera proprietà, pari al 100 per cento sin dalla stipula dell’atto, deve essere acquisita direttamente dal lavoratore a titolo oneroso, in ragione della necessità di un comportamento attivo volto a radicare la residenza in Italia.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia considera applicabile anche agli incentivi per ricercatori l’interpretazione della circolare n. 33/E del 2020, tenuto conto della sostanziale sovrapponibilità delle disposizioni e dell’identità di ratio dei due regimi. Ne conclude che, ai fini dell’estensione prevista dal comma 3-ter dell’articolo 44, l’unità immobiliare residenziale deve essere acquistata a titolo oneroso dal docente o ricercatore.
Poiché nel caso esaminato l’immobile è stato ricevuto in donazione dopo il trasferimento della residenza fiscale, l’Istante non può ottenere, sulla base di tale immobile, il periodo agevolabile più ampio. L’Agenzia precisa che la risposta riguarda esclusivamente la possibilità di applicare l’estensione in presenza di una donazione e non valuta la spettanza degli incentivi ordinari, di cui l’Istante dichiara di fruire dal 2021.
Limiti dell’interpello
L’Agenzia ricorda che non è possibile utilizzare l’interpello per ottenere la conferma di requisiti soggettivi o oggettivi la cui verifica dipenda da accertamenti di fatto, inclusa la documentazione probatoria o la determinazione della residenza fiscale. Tali valutazioni sono riservate ai controlli dell’Amministrazione finanziaria. Il parere è reso sulla base degli elementi rappresentati nell’istanza, assunti come veritieri, e lascia impregiudicati i poteri di controllo.
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