Risposta n. 188 del 23/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Istante ritiene che vadano utilizzati i ricavi 2023 rideterminati secondo l’OIC 34 e rappresentati nel bilancio consolidato 2024, in quanto dati comparativi ufficiali ai sensi dell’OIC 29. Di conseguenza, sostiene di non superare la soglia per il 2024 e di non essere tenuta agli adempimenti GMT.
Global Minimum Tax: ricavi 2023 rilevanti dopo l’applicazione retroattiva dell’OIC 34.
Il quesito
Per verificare la soglia di 750 milioni di euro prevista dall’articolo 10 del d.lgs. n. 209/2023 con riferimento al 2023, esercizio incluso nel periodo di osservazione per la GMT 2024, occorre considerare i ricavi del bilancio consolidato 2023 originariamente approvato oppure i ricavi rideterminati secondo l’OIC 34 e riportati come comparativi nel bilancio 2024?
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia non condivide la soluzione proposta. Ai fini della soglia rilevano i ricavi riportati nei bilanci consolidati validamente approvati secondo il framework contabile applicabile; la rideterminazione retrospettiva effettuata ai sensi dell’OIC 29 ha rilievo ai soli fini comparativi. Pertanto, i ricavi 2023 restated esposti nel bilancio 2024 non possono essere utilizzati per dimostrare il mancato superamento della soglia per il 2023. Il parere non valuta la correttezza contabile della società e resta salva l’attività di controllo.
Ricavi consolidati e soglia della Global Minimum Tax
La risposta n. 188/2026 esamina quale dato utilizzare per verificare la soglia dimensionale della Global Minimum Tax (GMT) quando i ricavi di un esercizio precedente sono stati rideterminati, a fini comparativi, in applicazione retroattiva del nuovo OIC 34. Il punto riguarda il requisito di ricavi consolidati pari o superiori a 750 milioni di euro in almeno due dei quattro esercizi immediatamente precedenti.
Fattispecie e contesto
ALFA è la capogruppo di un gruppo multinazionale che redige il bilancio consolidato secondo i principi contabili nazionali emanati dall’OIC. Sulla base dei bilanci consolidati originariamente approvati per il quadriennio 2020-2023, il Gruppo aveva superato la soglia di 750 milioni di euro negli esercizi 2022 e 2023.
Il nuovo OIC 34, applicabile ai bilanci relativi agli esercizi iniziati dal 1° gennaio 2024, disciplina la rilevazione dei ricavi in base alla sostanza economica delle operazioni e distingue, tra l’altro, l’attività svolta come principal da quella svolta come agent. Per l’attività di emissione di buoni pasto, qualificata dalla Società come attività di agente, il Gruppo ha rilevato nel 2024 la sola commissione spettante, al netto dei costi riconosciuti agli esercenti convenzionati.
Per il 2024 i ricavi consolidati così rappresentati ammontano a 573 milioni di euro, mentre, secondo i criteri contabili precedenti, i ricavi lordi sarebbero stati pari a 1.058 milioni. L’applicazione del nuovo principio ha comportato la rideterminazione retroattiva dei dati comparativi 2023 nel bilancio consolidato 2024. Secondo la rappresentazione originaria, il 2023 superava la soglia GMT; il dato comparativo rideterminato è invece inferiore a 750 milioni. La Società precisa che è mutato il criterio di rappresentazione contabile, non la struttura economico-giuridica dei rapporti sottostanti.
Quesito e posizione dell’Istante
L’Istante chiede se, per la verifica del requisito GMT riferita al periodo d’imposta 2024, il ricavo 2023 debba essere quello riportato nel bilancio consolidato 2023 originariamente approvato oppure quello rideterminato secondo l’OIC 34 e pubblicato nel bilancio consolidato 2024 come dato comparativo.
La Società propende per il dato restated. A suo avviso, l’articolo 10 del d.lgs. n. 209/2023 rinvia ai ricavi risultanti dal bilancio consolidato senza introdurre una definizione fiscale autonoma di ricavi; di conseguenza, occorrerebbe fare riferimento ai dati comparativi ufficiali determinati secondo l’OIC 29. L’Istante ritiene inoltre che la nuova rappresentazione rifletta meglio la sostanza economica e la dimensione effettiva del Gruppo. Accogliendo tale criterio, il Gruppo non raggiungerebbe per il 2024 il requisito di ingresso nella GMT e non sarebbe tenuto, secondo la prospettazione della Società, alla comunicazione rilevante, alla dichiarazione annuale e all’eventuale versamento delle imposte minime.
Normativa e principi contabili richiamati
Il d.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, ha recepito la direttiva (UE) 2022/2523 e introdotto in Italia la disciplina volta a garantire un livello minimo di imposizione globale, in coerenza con le regole OCSE Pillar Two del 14 dicembre 2021. L’articolo 9 prevede l’imposizione integrativa tramite imposta minima integrativa, imposta minima suppletiva e imposta minima nazionale. Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, il Titolo II del decreto va interpretato e applicato tenendo conto del Commentario OCSE alle Model Rules del 14 marzo 2022 e delle successive modifiche, nonché delle Guide Amministrative previste dalle regole OCSE.
L’articolo 10, comma 1, assoggetta alla disciplina le imprese localizzate in Italia appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale con ricavi annui pari o superiori a 750 milioni di euro, inclusi i ricavi delle entità escluse ai sensi dell’articolo 11, risultanti dal bilancio consolidato della controllante capogruppo in almeno due dei quattro esercizi immediatamente precedenti a quello considerato.
Quanto ai principi contabili, il paragrafo 43 dell’OIC 34 ne prevede l’applicazione ai bilanci degli esercizi iniziati dal 1° gennaio 2024 o successivamente. Il paragrafo 44 dispone che gli effetti del cambiamento siano rilevati secondo l’OIC 29; la società può scegliere di non rettificare i dati comparativi e di rettificare il saldo di apertura del patrimonio netto dell’esercizio in corso. Il paragrafo 18 dell’OIC 29 stabilisce che l’applicazione retroattiva comporta, ai soli fini comparativi, la rideterminazione degli effetti come se il nuovo principio fosse stato applicato da sempre, con rettifica del saldo di apertura del patrimonio netto dell’esercizio precedente e dei relativi dati comparativi.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia non condivide la soluzione interpretativa della Società. Richiamando il paragrafo 10 dell’articolo 1.1 del Commentario OCSE alle Model Rules, secondo cui la soglia dei ricavi considera quelli riportati nei bilanci consolidati del Gruppo, l’Agenzia afferma che la verifica deve riferirsi ai ricavi risultanti dai bilanci consolidati validamente approvati in conformità al framework contabile applicabile.
La rideterminazione retrospettiva del 2023 effettuata in applicazione dell’OIC 34 e dell’OIC 29 nel bilancio 2024 ha, per espressa previsione dell’OIC 29, funzione esclusivamente comparativa. Pertanto, i ricavi 2023 restated non costituiscono un parametro idoneo per sostenere che nel 2023 non sia stata superata la soglia dimensionale della GMT. Ai fini della verifica relativa al 2023 deve quindi farsi riferimento al dato del bilancio consolidato originariamente approvato, non al dato comparativo rideterminato nel bilancio 2024.
Ambito e limiti della risposta
Il parere è reso sulla base dei fatti e delle informazioni forniti dall’Istante, assunti come veritieri, completi e concreti. L’Agenzia precisa che non valuta la correttezza del trattamento contabile adottato né la quantificazione delle poste, trattandosi di verifiche di fatto estranee alla sede dell’interpello. Resta inoltre impregiudicato il potere di controllo qualora altri atti, fatti o negozi collegati, non rappresentati o rappresentati in modo difforme dalla realtà, comportino una diversa qualificazione della fattispecie.
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