Risposta n. 189 del 23/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Istante non prospetta una propria soluzione interpretativa.
Trattamento fiscale dei fringe benefit per i dipendenti addetti ordinariamente al lavoro domenicale.
Il quesito
La società chiede se buoni carburante e buoni spesa multiuso erogati nel piano di welfare ai lavoratori che svolgono ordinariamente servizio domenicale siano fringe benefit ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR e non concorrano al reddito entro i limiti vigenti.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che, sulla base dei fatti dichiarati e assumendoli acriticamente, i buoni carburante e i buoni spesa multiuso rientrino tra i fringe benefit degli articoli 51, commi 3 e 3-bis, del TUIR. Non concorrono al reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e contributivi entro il limite complessivo previsto per il periodo d’imposta di riferimento; se il limite applicabile è superato, opera il regime di imponibilità previsto dalla disciplina.
Welfare aziendale per il lavoro domenicale
La risposta n. 189/2026 esamina il trattamento fiscale e contributivo di buoni carburante e buoni spesa multiuso che una società intende attribuire ai dipendenti chiamati a lavorare ordinariamente la domenica. Il piano è previsto per il biennio 2026/2027 e mira a sostenere il personale impiegato in servizi pubblici essenziali organizzati sette giorni su sette.
Fattispecie rappresentata
La società dichiara di voler erogare i benefit con cadenza mensile, sulla base di un valore annuo collegato alla fascia di appartenenza del lavoratore. La classificazione tiene conto, da un lato, del contratto individuale o di una disposizione aziendale antecedente al sistema di welfare che preveda il lavoro domenicale ordinario e, dall’altro, dell’unità organizzativa di appartenenza.
Le fasce sono individuate trimestralmente in funzione della frequenza domenicale richiesta per garantire la copertura del servizio: fascia A, per i lavoratori con previsione individuale o aziendale di lavoro domenicale ordinario oppure appartenenti a unità che richiedono 16 domeniche annue; fascia B, per unità che richiedono 12 domeniche; fascia C, per unità che ne richiedono 6. I relativi valori annui sono indicati nell’istanza come X, Y e Z.
L’Istante afferma che il sistema è rivolto a una categoria di lavoratori chiamata a svolgere una prestazione ordinaria particolarmente disagiata sotto il profilo della conciliazione tra vita e lavoro. Sostiene inoltre che i benefit non sono destinati a incentivare la performance individuale e non costituiscono corrispettivo di prestazioni, premio di produttività o premio di risultato. Segnala che l’articolo 32, lettera c), del CCNL Utilitalia Ambiente riconosce una specifica indennità per il lavoro domenicale, il cui importo è stato successivamente rimodulato con accordo integrativo aziendale.
Quesito
La società domanda se i buoni carburante e i buoni spesa multiuso o voucher, attribuiti nell’ambito del piano descritto, possano essere qualificati come fringe benefit ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR e, di conseguenza, restare esclusi dal reddito di lavoro dipendente entro i limiti previsti dalla normativa vigente. L’Istante non formula una propria soluzione interpretativa.
Normativa e prassi richiamate
L’articolo 51, comma 1, del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assoggetta a tassazione tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro. Il principio di onnicomprensività comprende sia gli emolumenti in denaro sia il valore di beni e servizi messi a disposizione dal datore di lavoro.
L’ultimo periodo del comma 3 stabilisce una soglia generale di esclusione per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati: se il valore complessivo non supera 258,23 euro nel periodo d’imposta, non concorre al reddito; in caso di superamento, l’intero valore concorre alla formazione del reddito. La risposta ricorda che, per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, l’articolo 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha previsto un limite complessivo di 1.000 euro, elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.
Il comma 3-bis dell’articolo 51 consente l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi mediante documenti di legittimazione cartacei o elettronici recanti un valore nominale. Secondo la circolare del Ministero delle Finanze n. 326 del 23 dicembre 1997, paragrafo 2.3, il criterio generale di valutazione è il valore normale, determinato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR; se il dipendente corrisponde somme per il bene o servizio, queste vanno sottratte dal valore normale.
La circolare n. 59/E del 22 ottobre 2008 e la circolare n. 28/E del 15 giugno 2016 chiariscono che le erogazioni in natura e i buoni che le rappresentano, compresi i buoni carburante, rientrano nella disciplina dei fringe benefit. Per i voucher, l’articolo 6 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 25 marzo 2016, prevede in via generale che il titolo sia personale, non monetizzabile né cedibile a terzi e dia diritto a un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale, senza integrazioni a carico del titolare.
La prassi richiamata distingue il voucher monouso, riferito a un bene o servizio predeterminato, dal voucher cumulativo, che può rappresentare una pluralità di beni o servizi selezionabili dal dipendente, purché il valore complessivo non superi la soglia applicabile. Il comma 2 dell’articolo 6 prevede una deroga al divieto di cumulo per i beni e servizi dell’articolo 51, comma 3, ultimo periodo, consentendo di rappresentarli in un unico documento entro il limite di 258,23 euro. Il voucher deve identificare il destinatario della prestazione e non può rappresentare somme di denaro; il dipendente deve restare estraneo al rapporto economico tra datore di lavoro e struttura erogatrice.
La risposta n. 5 del 16 gennaio 2025 è richiamata per i chiarimenti sulle caratteristiche dei titoli di legittimazione. La soglia, secondo la prassi citata, va verificata considerando l’insieme dei fringe benefit fruiti nel medesimo periodo d’imposta, sia mediante voucher sia in modalità ordinaria.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia assume acriticamente quanto dichiarato dalla società, ossia che i benefit siano erogati in conformità alla disciplina vigente e non costituiscano remunerazione della prestazione, premio di produttività o risultato. In base a tali presupposti, riconduce i buoni carburante e i buoni spesa multiuso agli articoli 51, commi 3 e 3-bis, del TUIR.
Di conseguenza, i benefit non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e contributivi entro il limite complessivo applicabile nel periodo d’imposta di riferimento. La soglia va verificata cumulando i beni e servizi ricevuti dal dipendente nel periodo; secondo la regola generale richiamata, il superamento comporta l’inclusione nel reddito dell’intero valore rilevante. Per il 2026, come per il 2025 e il 2027, la risposta richiama il limite di 1.000 euro, elevato a 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico, ferma la necessità di rispettare le condizioni proprie della disciplina dei benefit e dei voucher.
Portata del parere
Il parere è reso sulla base degli elementi esposti nell’istanza, assunti come veritieri e concretamente attuati. Resta impregiudicato il potere dell’Amministrazione finanziaria di effettuare controlli sulla corretta applicazione della disciplina.
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