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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24022/2025 del 27/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Un lavoratore subordinato, cittadino senegalese divenuto cittadino italiano in corso di rapporto, aveva agito per ottenere l'assegno per il nucleo familiare (ANF) per il periodo 4.11.2013-30.9.2014, chiedendone il pagamento alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani e invocando la disciplina della direttiva 2003/109/CE. I giudici di merito avevano respinto la domanda perché il richiedente non aveva allegato né provato il requisito reddituale del nucleo familiare, ritenuto necessario per il sorgere del diritto. In cassazione il ricorrente denunciava violazione dell'art. 2 l. n. 153/1988 e dell'art. 12 preleggi, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente preteso una autocertificazione dei redditi del nucleo familiare non prevista dalla legge, che la produzione del modello 730 fosse sufficiente come prova, e che il requisito reddituale fosse solo condizione per l'erogazione del beneficio e non elemento costitutivo del diritto. Contestava inoltre il rigetto dell'istanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE sulla corretta interpretazione della normativa interna e unionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso e, in ogni caso, ha ritenuto corretta la decisione di merito: l'ANF presuppone, secondo la giurisprudenza consolidata, sia lo svolgimento di attività lavorativa sia la prova del requisito reddituale del nucleo familiare, prova che deve essere fornita dall'interessato. Nel caso concreto la Corte d'appello aveva accertato l'assoluta mancanza di deduzioni, allegazioni e prova del reddito del nucleo familiare, inclusa la parte residente nel paese di provenienza. È stata quindi confermata la sentenza impugnata, con condanna del ricorrente alle spese di lite e con atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 d.l. n. 69 del 1988 conv. in l. n. 153 del 1988

    L'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare richiede, oltre all'effettivo svolgimento di attività lavorativa, la prova del requisito reddituale del nucleo familiare; il beneficio non spetta se la somma dei redditi indicati dalla norma è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    È stato invocato dal ricorrente per sostenere una diversa interpretazione della disciplina interna, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non confrontata con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il ricorrente ha denunciato un vizio di violazione di legge; tuttavia la Corte ha rilevato che la doglianza mirava in realtà a contestare un accertamento di fatto già compiuto in modo conforme nei due gradi di merito.

  • direttiva 2003/109/CE

    È stata richiamata dal ricorrente a sostegno della tesi di parità di trattamento per il soggiornante di lungo periodo, ma la questione è stata ritenuta non decisiva poiché mancava comunque la prova del requisito reddituale.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Essendo il ricorso rigettato, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'assegno per il nucleo familiare ex art. 2 l. n. 153/1988 presuppone cumulativamente lo svolgimento di attività lavorativa e la prova del requisito reddituale del nucleo familiare, che costituisce elemento necessario per la spettanza del beneficio.
  • Il requisito reddituale non è una mera modalità di erogazione del trattamento, ma integra un presupposto sostanziale della domanda e deve essere dimostrato dall'interessato con allegazioni e prova adeguate.
  • In presenza di doppia decisione conforme di merito, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del fatto o della prova, salvo i limiti consentiti dal sindacato di legittimità.
  • La censura per violazione di legge è inammissibile quando, sotto la sua veste formale, mira in realtà a contestare l'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito o non si confronta con la reale ratio decidendi.
  • La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE è inidonea a incidere sul decisum quando la controversia possa essere risolta sulla base di una questione preliminare e dirimente di fatto, come la totale mancanza di prova del requisito costitutivo del diritto.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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