Cassazione Civile, Sentenza n. 34478/2023 del 11/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La Mauber ha proposto ricorso in cassazione articolato in otto motivi avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che, in parziale riforma del Tribunale, aveva ricalcolato i saldi tra le parti (condannando Mauber a pagare a Vittoria e viceversa somme rilevanti). Le censure contestavano sia profili processuali (nullità per presunta rinuncia alle conclusioni dellopponente e illegittima utilizzazione della memoria di replica, mancato rispetto dei termini di deposito) sia profili di merito: critica della valutazione delle risultanze contabili del CTU e della Corte d'appello in ordine a voci di credito specifiche (in particolare 3.672,05 euro e complessivi 17.324,63 euro per storni/provvigioni), dedotta inesistenza della giusta causa di recesso per le pratiche di annullamento e riemissione delle polizze (la Mauber affermava che tali operazioni erano legittime o numericamente irrilevanti, richiamava larchiviazione dellISVAP e lacquittamento penale), contestava la presunta non contestazione degli addebiti da parte dellagente al momento della ricezione della raccomandata di revoca e del verbale di riconsegna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Mauber. Ha ritenuto infondati i motivi procedurali relativi alla memoria di replica (richiamando art. 352 c.p.c. e giurisprudenza secondo cui la replica è possibile anche senza comparsa conclusionale) e infondati i motivi di merito, confermando che la valutazione di fatto svolta dal giudice di merito circa la sussistenza della giusta causa di recesso e la rilevanza delle operazioni anomale (annullamento e riemissione di polizze, 26 casi rilevati; 18 contestati dalla ricorrente relativi al periodo di gestione Mauber) non è sindacabile in sede di legittimità. La Corte ha inoltre richiamato che il giudice civile può utilizzare dichiarazioni rese nel processo penale ai fini del suo convincimento e che l'esame contabile e lacquisizione di documenti nel corso della consulenza tecnica rientrano nei poteri del consulente d'ufficio. Conseguenza pratica: rigetto del ricorso con condanna della ricorrente al rimborso delle spese di giudizio in Cassazione, liquidate in complessivi 5.700 euro oltre oneri, e possibile ulteriore versamento a titolo di contributo unificato secondo la normativa vigente.
Norme richiamate
art. 352 c.p.c.
consentita la memoria di replica anche se la parte non ha depositato la comparsa conclusionale; non comporta nullità la considerazione in sentenza delle tesi esposte in tale memoria
art. 378 c.p.c.
richiamato il termine minimo per deposito di memorie (la ricorrente ha depositato memoria oltre il termine ma la questione non ha inciso sul rigetto)
art. 112 c.p.c.
invocata dalla ricorrente per vizio di motivazione; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove da parte del giudice di merito
art. 115 c.p.c.
la non contestazione processuale produce effetti probatori in giudizio ma riguarda il comportamento processuale e non atti extraprocessuali; la presunta non contestazione della revoca non ha valore decisivo qualora il merito della giusta causa sia accertato
art. 116 c.p.c.
concertato il potere discrezionale del giudice di merito nella valutazione delle prove e nellindividuazione delle fonti di convincimento
art. 198 c.p.c.
riferimento alla disciplina dell'esame contabile e ai poteri del consulente tecnico nominato dal giudice nellacquisizione di documenti necessari per rispondere ai quesiti
art. 1746 c.c.
l'obbligo dellagente di tutelare gli interessi del preponente e di agire con lealtà e buona fede nell'esecuzione dellincarico; la sua violazione può integrare giusta causa di recesso
art. 2119 c.c.
principio del recesso per giusta causa applicato analogicamente al contratto di agenzia con considerazione dellintensità del requisito fiduciario nel rapporto dagenzia
art. 2697 c.c.
richiamato il principio dellonere della prova; la Corte ha ritenuto che la doglianza della ricorrente non dimostrasse unerrata attribuzione dellonere probatorio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
previsione relativa all'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente in caso di condanna
d.lgs. n. 149/2022, art. 35, comma 6
richiamata la disciplina sul termine minimo per deposito di memorie prima delludienza applicabile ratione temporis
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. Un. n. 3086 del 2022)
richiamato il principio relativo ai poteri del consulente tecnico e alle modalita di acquisizione documentale nel procedimento di esame contabile
Massime di principio
- La valutazione della giusta causa di recesso nel contratto di agenzia è rimessa al giudice di merito e, per la peculiare intensità del rapporto fiduciario, può essere fondata su fatti di minore consistenza rispetto al rapporto subordinato; le operazioni anomale reiterate che ledono la fiducia possono giustificare il recesso
- Le risultanze penali (dichiarazioni rese dalle parti nel processo penale o sentenze penali non definitive) possono essere utilizzate dal giudice civile come elementi di prova, ma lassoluzione penale non impedisce la diversa valutazione civile della buona fede
- Il consulente tecnico d'ufficio, nei limiti dellincarico e nel rispetto del contraddittorio, può acquisire documenti e fondare le proprie conclusioni anche prescindendo dall'allegazione diretta delle parti; le risultanze peritali sono sindacabili in Cassazione solo sotto profili di diritto
- La memoria di replica è ammissibile anche se la parte non ha depositato la comparsa conclusionale; la relativa utilizzazione in sentenza non costituisce di per sé nullità salvo che contenga temi e conclusioni del tutto nuovi non consentiti
- Le censure sulla valutazione di fatto, sulla credibilità delle prove e sui calcoli contabili sono difficilmente accolte in sede di legittimità: occorre contestare specifiche violazioni di norme di diritto o vizî di motivazione che siano apprezzabili in Cassazione
- In contenziosi tra preponente e agente è fondamentale documentare procedure e comunicazioni: per trasformazioni o riemissioni di polizze è consigliabile avvisare e ottenere il consenso scritto della preponente per evitare contestazioni sulla lealtà e sul rispetto degli interessi
- La difesa efficace richiede di preservare e produrre documentazione tecnica e amministrativa tempestiva, di contestare subito le scritture contestate e, in caso di ispezione, di attivare consulenti per la ricostruzione contabile in contraddittorio con il CTU
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