Cassazione Penale, Sentenza n. 02174/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Conflitto di competenza relativo a un incidente di esecuzione promosso dal pubblico ministero nei confronti di Tarik El Madoun. Il GIP di Pisa, con ordinanza del 5/3/2025, aveva dichiarato la propria incompetenza e trasmesso gli atti al GIP di Livorno; il GIP di Livorno, con provvedimento del 26/5/2025, ha quindi sollevato conflitto negativo di competenza chiedendo chiarimenti su quale ufficio fosse giudice dell'esecuzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto per la stasi processuale e ha applicato il principio secondo cui, in presenza di più provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza spetta al giudice che ha pronunciato l'ultima condanna divenuta irrevocabile (ai sensi dell'orientamento consolidato collegato all'art. 665, comma 4, c.p.p.). Dal certificato del casellario risultava che l'ultima sentenza definitiva era quella del GIP di Pisa del 3/6/2010 (irrevocabile il 9/5/2013), mentre quella del GIP di Livorno era passata in giudicato il 23/3/2012. Perciò la Corte ha dichiarato la competenza del GIP del Tribunale di Pisa quale giudice dell'esecuzione e ha disposto la trasmissione degli atti a detto ufficio con le comunicazioni di rito (art. 32, comma 2, c.p.p.).
Norme richiamate
art. 665, comma 4, cod. proc. pen.
La norma è interpretata nel senso che, per garantire unitarietà dell'esecuzione, la competenza spetta al giudice la cui sentenza è divenuta irrevocabile per ultima quando il medesimo soggetto è colpito da più titoli esecutivi; parametro oggettivo fondato sul passaggio in giudicato.
art. 671 cod. proc. pen.
Riferimento procedurale all'istanza avanzata dal pubblico ministero in materia di esecuzione; la competenza sull'istanza va al giudice dell'esecuzione individuato secondo il criterio di cui all'art. 665, comma 4.
art. 32, comma 2, cod. proc. pen.
Norma richiamata per le comunicazioni che devono accompagnare la trasmissione degli atti al giudice dichiarato competente.
Giurisprudenza (Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, Musumeci)
Conferma il principio che, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza spetta al giudice che ha pronunciato per ultimo la condanna passata in giudicato.
Giurisprudenza (Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, Armanio)
Ulteriore conferma del criterio cronologico del passaggio in giudicato quale parametro di riferimento per l'individuazione del giudice dell'esecuzione.
Principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge
Richiamato come principio di rango costituzionale che giustifica l'ancoraggio della competenza a un parametro oggettivo (il dato cronologico del passaggio in giudicato) e limita la possibilità di deroga mediante accordi o scelte soggettive.
Massime di principio
- Se lo stesso soggetto è destinatario di più titoli esecutivi, la competenza per le questioni di esecuzione spetta al giudice che ha pronunciato l'ultima decisione divenuta irrevocabile (criterio cronologico del passaggio in giudicato).
- In presenza di diniego da parte di più uffici (stasi processuale) è ammissibile sollevare il conflitto di competenza per ottenere la soluzione dalla Corte competente.
- Per determinare la competenza è utile e spesso decisivo il certificato del casellario giudiziale, che attesta le date del passaggio in giudicato dei provvedimenti.
- L'art. 665, comma 4, c.p.p. va interpretato in funzione dell'unitarietà dell'esecuzione: evitare la frammentazione delle funzioni esecutive tra più giudici.
- Una volta che la Corte dichiara competente un ufficio, gli atti devono essere trasmessi a quest'ultimo con le comunicazioni previste dall'art. 32, comma 2, c.p.p.; il giudice competente eserciterà le attribuzioni in materia di esecuzione anche se il titolo originario è diverso.
- La mera trasmissione degli atti da un giudice a un altro non risolve automaticamente la competenza: è necessario verificare il parametro oggettivo (data del giudicato) e, se necessario, chiedere la statuizione di conflitto.
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