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Ordinanza

Ordinanza n. 623/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento del Comune dell'Aquila del 29 gennaio 2026 pubblicato all'Albo Pretorio dal 29.1.2026 al 28.2.2026 con cui è stata disposta la suddivisione dell'Aggregato 1303 in due Unità Minime di Intervento. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CEMAR IMMOBILIARE 48 SRL il 22/5/2026 : Annullamento del provvedimento di rigetto implicito della istanza di accesso del 24.3.2026 Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Cemar Immobiliare 48 Srl il 31/8/2026: Annullamento del provvedimento del Comune dell'Aquila del 29.1.2026

Giustizia amministrativa202600206

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso difensivo alla documentazione istruttoria presupposta alla suddivisione di un aggregato edilizio in due Unità Minime di Intervento

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento comunale del 29 gennaio 2026, con cui l'Aggregato 1303, complesso edilizio del centro storico dell'Aquila di cui era comproprietaria, è stato suddiviso in due Unità Minime di Intervento. Poiché il provvedimento richiamava un'istruttoria degli uffici non allegata né resa disponibile, la società ha presentato, il 24 marzo 2026, un'istanza di accesso ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, evidenziando la necessità della documentazione per articolare le proprie difese nel giudizio già instaurato. Il Comune non ha riscontrato l'istanza entro trenta giorni, determinando il silenzio-rigetto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990. Con motivi aggiunti notificati il 22 maggio 2026, la società ha proposto istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. contro il silenzio-rigetto. Il Comune ha dedotto di avere riscontrato l'istanza soltanto il 5 giugno 2026, dopo la notifica del ricorso, e ha precisato che non esisteva un'autonoma documentazione istruttoria, poiché gli uffici si erano limitati a una verifica formale degli atti trasmessi dal Commissario; tali atti sono stati allegati alla memoria di costituzione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto illegittimo il silenzio-rigetto, formatosi per il mancato riscontro dell'istanza nel termine di trenta giorni, in violazione del diritto di accesso difensivo previsto dall'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990. Tuttavia, il successivo riscontro dell'amministrazione e la messa a disposizione, mediante la memoria difensiva, di tutta la documentazione detenuta dall'ente hanno determinato la soddisfazione tardiva dell'interesse della ricorrente. Ne è conseguito il venir meno dell'interesse all'annullamento del silenzio e all'ordine di esibizione, con dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Il giudice ha inoltre precisato che l'accesso presuppone l'esistenza del documento e la sua detenzione da parte dell'amministrazione: se l'atto istruttorio autonomo non esiste, l'obbligo di ostensione è adempiuto mediante la messa a disposizione di tutti gli atti del procedimento effettivamente detenuti dall'ente, senza obbligo di elaborare documenti nuovi. Le spese sono state compensate nei confronti della ricorrente; nulla è stato disposto nei confronti del Commissario non costituito.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Disciplina generale del diritto di accesso ai documenti amministrativi, applicata all'istanza della società.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    Tutela l'accesso difensivo quando la conoscenza dei documenti è necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici.

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    Il mancato riscontro dell'istanza di accesso entro trenta giorni determina il silenzio-rigetto.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Consente la proposizione dell'impugnazione contro il silenzio sull'istanza di accesso mediante motivi aggiunti nel giudizio pendente.

Massime di principio

  • Il mancato riscontro dell'istanza di accesso entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990 determina un silenzio-rigetto illegittimo, anche quando l'accesso sia richiesto per esigenze difensive ai sensi dell'art. 24, comma 7, della medesima legge.
  • Il riscontro dell'amministrazione intervenuto dopo la proposizione del ricorso può determinare la cessazione della materia del contendere quando renda integralmente soddisfatto l'interesse all'accesso, anche se non sana retroattivamente l'illegittimità originaria del silenzio-rigetto.
  • L'obbligo di ostensione riguarda documenti amministrativi preesistenti e detenuti dall'amministrazione; l'accesso non può imporre all'ente di elaborare o formare documenti inesistenti.
  • Quando l'amministrazione dichiara motivatamente che non esiste un autonomo documento istruttorio, l'obbligo di accesso è adempiuto mediante la messa a disposizione di tutti gli atti effettivamente detenuti che hanno concorso al procedimento e all'adozione del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

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