Sentenza del 27/01/2016 n. 1484 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la tassazione applicata alla somma ricevuta nel 2000 a titolo di capitalizzazione della pensione integrativa aziendale. Sosteneva che, trattandosi di una prestazione riconducibile a un rapporto assicurativo previdenziale sorto prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124/1993, l'intera somma, o almeno la componente costituita dal rendimento, dovesse essere assoggettata alla ritenuta del 12,50% prevista dalla L. n. 482/1985, anziché alla tassazione separata prevista per il TFR e le prestazioni previdenziali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e rinviato la causa a una diversa composizione della stessa Commissione. Il giudice del rinvio dovrà distinguere, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, tra la sorte capitale, soggetta a tassazione separata, e il rendimento netto derivante dall'effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato, soggetto all'aliquota del 12,50%. Dovrà inoltre accertare concretamente se vi sia stato un investimento sul mercato, quali risultati abbia prodotto e quale quota di rendimento sia stata attribuita alla posizione del contribuente. Per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 resta applicabile integralmente la tassazione separata.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.), artt. 16 e 17
Regime di tassazione separata delle somme erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro e delle prestazioni previdenziali.
La tassazione separata si applica alla sorte capitale e, dal 1° gennaio 2001, anche all'intera prestazione maturata successivamente a tale data.
Legge n. 482/1985, art. 6
Aliquota del 12,50% sulla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, con la riduzione prevista per gli importi maturati oltre il decimo anno.
Per gli iscritti anteriormente al D.Lgs. n. 124/1993, l'aliquota del 12,50% si applica, limitatamente agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, al rendimento netto effettivamente derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato.
D.Lgs. n. 124/1993, artt. 6, 13 e 18
Disciplina della previdenza complementare e delle prestazioni dei fondi pensione.
La disciplina riformata non può essere applicata indistintamente agli iscritti anteriori all'entrata in vigore del decreto; per questi ultimi occorre esaminare la composizione della prestazione e distinguere capitale e rendimento.
D.Lgs. n. 47/2000, art. 12, comma 1-bis
Decorrenza dal 1° gennaio 2001 del nuovo regime fiscale delle prestazioni previdenziali complementari.
A partire dal 1° gennaio 2001 viene meno la distinzione fiscale tra capitale e rendimento per gli importi maturati successivamente, soggetti integralmente a tassazione separata.
Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 13642/2011
Le prestazioni in capitale dei fondi previdenziali integrativi per iscritti anteriori al D.Lgs. n. 124/1993 sono soggette a tassazione separata per la sorte capitale e all'aliquota del 12,50% per il rendimento maturato fino al 31 dicembre 2000.
Il trattamento fiscale dipende dalla composizione effettiva della prestazione: capitale e rendimento devono essere individuati e tassati secondo regimi differenti.
Massime di principio
- Quando una prestazione di previdenza complementare viene liquidata in forma capitale, non è sufficiente applicare automaticamente la tassazione separata all'intero importo: occorre distinguere la sorte capitale dal rendimento.
- Per gli iscritti a fondi aziendali prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124/1993, il rendimento maturato fino al 31 dicembre 2000 può beneficiare dell'aliquota del 12,50%, ma solo se deriva da un effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato.
- La parte qualificata come rendimento non può essere determinata in via presuntiva o sulla sola base della differenza contabile tra capitale versato e capitale liquidato: devono essere verificati i contratti, le modalità di gestione, gli investimenti, i risultati e i criteri di attribuzione delle plusvalenze.
- Gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 sono soggetti integralmente al regime della tassazione separata, senza distinzione tra capitale e rendimento.
- In caso di controversia sul rimborso, il contribuente deve fornire o richiedere una ricostruzione analitica della prestazione e il giudice deve accertare la quota effettivamente riconducibile al rendimento netto prima di determinare l'eventuale credito fiscale.
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