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Sentenza

Sentenza del 27/01/2016 n. 1484 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la tassazione applicata alla somma ricevuta nel 2000 a titolo di capitalizzazione della pensione integrativa aziendale. Sosteneva che, trattandosi di una prestazione riconducibile a un rapporto assicurativo previdenziale sorto prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124/1993, l'intera somma, o almeno la componente costituita dal rendimento, dovesse essere assoggettata alla ritenuta del 12,50% prevista dalla L. n. 482/1985, anziché alla tassazione separata prevista per il TFR e le prestazioni previdenziali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e rinviato la causa a una diversa composizione della stessa Commissione. Il giudice del rinvio dovrà distinguere, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, tra la sorte capitale, soggetta a tassazione separata, e il rendimento netto derivante dall'effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato, soggetto all'aliquota del 12,50%. Dovrà inoltre accertare concretamente se vi sia stato un investimento sul mercato, quali risultati abbia prodotto e quale quota di rendimento sia stata attribuita alla posizione del contribuente. Per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 resta applicabile integralmente la tassazione separata.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.), artt. 16 e 17

    Regime di tassazione separata delle somme erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro e delle prestazioni previdenziali.

    La tassazione separata si applica alla sorte capitale e, dal 1° gennaio 2001, anche all'intera prestazione maturata successivamente a tale data.

  • Legge n. 482/1985, art. 6

    Aliquota del 12,50% sulla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, con la riduzione prevista per gli importi maturati oltre il decimo anno.

    Per gli iscritti anteriormente al D.Lgs. n. 124/1993, l'aliquota del 12,50% si applica, limitatamente agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, al rendimento netto effettivamente derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato.

  • D.Lgs. n. 124/1993, artt. 6, 13 e 18

    Disciplina della previdenza complementare e delle prestazioni dei fondi pensione.

    La disciplina riformata non può essere applicata indistintamente agli iscritti anteriori all'entrata in vigore del decreto; per questi ultimi occorre esaminare la composizione della prestazione e distinguere capitale e rendimento.

  • D.Lgs. n. 47/2000, art. 12, comma 1-bis

    Decorrenza dal 1° gennaio 2001 del nuovo regime fiscale delle prestazioni previdenziali complementari.

    A partire dal 1° gennaio 2001 viene meno la distinzione fiscale tra capitale e rendimento per gli importi maturati successivamente, soggetti integralmente a tassazione separata.

  • Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 13642/2011

    Le prestazioni in capitale dei fondi previdenziali integrativi per iscritti anteriori al D.Lgs. n. 124/1993 sono soggette a tassazione separata per la sorte capitale e all'aliquota del 12,50% per il rendimento maturato fino al 31 dicembre 2000.

    Il trattamento fiscale dipende dalla composizione effettiva della prestazione: capitale e rendimento devono essere individuati e tassati secondo regimi differenti.

Massime di principio

  • Quando una prestazione di previdenza complementare viene liquidata in forma capitale, non è sufficiente applicare automaticamente la tassazione separata all'intero importo: occorre distinguere la sorte capitale dal rendimento.
  • Per gli iscritti a fondi aziendali prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124/1993, il rendimento maturato fino al 31 dicembre 2000 può beneficiare dell'aliquota del 12,50%, ma solo se deriva da un effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato.
  • La parte qualificata come rendimento non può essere determinata in via presuntiva o sulla sola base della differenza contabile tra capitale versato e capitale liquidato: devono essere verificati i contratti, le modalità di gestione, gli investimenti, i risultati e i criteri di attribuzione delle plusvalenze.
  • Gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 sono soggetti integralmente al regime della tassazione separata, senza distinzione tra capitale e rendimento.
  • In caso di controversia sul rimborso, il contribuente deve fornire o richiedere una ricostruzione analitica della prestazione e il giudice deve accertare la quota effettivamente riconducibile al rendimento netto prima di determinare l'eventuale credito fiscale.

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