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Provvedimento

Deliberazione n. 439 del 11/06/2026

Provvedimento dell'11 giugno 2026

Garante Privacy439

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

A seguito di una segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, il Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati il 4 giugno 2026 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Discord Netherlands BV. Le misure impongono di impedire la diffusione sulle piattaforme del materiale segnalato, trasmesso in formato hash, e di conservare per dodici mesi l’eventuale materiale acquisito in chiaro esclusivamente a fini probatori, con garanzie volte a impedire l’identificazione diretta degli interessati.

Ratifica delle misure urgenti imposte a Instagram/Meta e Discord per impedire la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito riguardante una persona interessata.

Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato le misure urgenti adottate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Discord Netherlands BV in relazione a una segnalazione riguardante il possibile revenge porn su Instagram e Discord.

Segnalazione e quadro normativo

La persona interessata ha rappresentato di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla l. 3 dicembre 2021, n. 205. La disposizione riguarda il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati e riguardanti il segnalante, siano inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza il suo consenso.

L’art. 144-bis attribuisce al Garante la competenza a ricevere le segnalazioni provenienti da chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, e impone all’Autorità di decidere ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione.

Adozione dei provvedimenti d’urgenza

Dopo aver verificato la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, il 4 giugno 2026, le determinazioni nn. 290 e 291 in via d’urgenza.

L’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare un provvedimento urgente diretto a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, salva la successiva ratifica del Garante.

Misure imposte a Meta e Discord

Le determinazioni urgenti, trasmesse ai gestori delle piattaforme con note del 4 giugno 2026, hanno previsto:

  • l’ingiunzione a Discord Netherlands BV, Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione;
  • la trasmissione del materiale in formato hash, funzionale all’attuazione delle misure di blocco senza necessità di diffondere il contenuto in chiaro;
  • la prescrizione di conservare per dodici mesi, decorrenti dal ricevimento del provvedimento, l’eventuale materiale della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme;
  • l’utilizzo, per la conservazione probatoria, di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • la comunicazione tempestiva all’Autorità delle misure adottate per assicurare tale protezione.

La conservazione è stata limitata ai soli fini probatori e non costituisce autorizzazione a ulteriori utilizzi o diffusioni del materiale.

Ratifica del Garante

Esaminate le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione acquisita agli atti, il Garante, nella riunione dell’11 giugno 2026, ha ratificato i provvedimenti nn. 290/2026 e 291/2026 adottati d’urgenza dal dirigente il 4 giugno 2026.

La ratifica è stata disposta ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 e conferma l’efficacia delle misure rivolte a impedire la diffusione del materiale sessualmente esplicito segnalato sulle piattaforme Instagram e Discord.

Sanzioni

Il provvedimento non irroga sanzioni amministrative pecuniarie e non indica criteri di quantificazione ai sensi dell’art. 83 GDPR. Esso ha natura di ratifica di misure urgenti e preventive adottate nell’ambito della procedura prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy.

Punti principali

Segnalazione e competenza del Garante

La persona interessata ha segnalato il rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso di registrazioni, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, chiedendo l’intervento presso Instagram e Discord. L’art. 144-bis del Codice attribuisce al Garante il potere di intervenire entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione.

Misure urgenti adottate

Il dirigente competente ha ingiunto a Discord Netherlands BV, Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.

Conservazione a fini probatori

Alle società è stato prescritto di conservare per dodici mesi l’eventuale materiale della segnalazione acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e comunicandole tempestivamente all’Autorità.

Ratifica del Garante

Con il provvedimento dell’11 giugno 2026, il Garante ha ratificato i provvedimenti dirigenziali urgenti nn. 290 e 291 del 4 giugno 2026 ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.

Come è indicizzato

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