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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11609/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la restituzione nel termine per proporre appello contro la sentenza del 19/05/2016 del Tribunale di Cremona. Sosteneva che doveva applicarsi la disciplina sull'imputato assente (in particolare l'art. 175 c.p.p., comma 2.1, nonché gli artt. 598-ter e 601 c.p.p.), deducendo di essere stato effettivamente assente in appello per mancata conoscenza delle fasi processuali e per difetto di notifica al soggetto giusto (contestata l'elezione di domicilio e la notificazione via PEC al difensore ormai non in contatto), nonché limitazioni del contraddittorio per le modalità di celebrazione d'udienza disposte durante l'emergenza Covid. Sollevava altresì questione di illegittimità costituzionale dell'art. 89 del d.lgs. n. 150/2022 (transitorio) per irragionevole esclusione delle norme più favorevoli ai procedimenti conclusi prima del 30/12/2022. Nella sostanza chiedeva la remissione in termini per proporre impugnazione dell'appello del 03/05/2022 e/o la restituzione nel termine ai sensi delle norme richiamate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché, prima della decisione, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso (atto pervenuto il 27/01/2026), e pertanto ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. il ricorso non è stato esaminato nel merito. Conseguentemente, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. La Corte non si è pronunciata sulle questioni di diritto sostanziali sollevate (applicabilità dell'art. 175 comma 2.1, art. 598-ter, art. 601, questione costituzionale sul transitorio), perché l'inammissibilità per rinuncia ha impedito la trattazione di merito.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. proc. pen.

    art. 175, comma 2.1; comma 1

    La Corte d'appello aveva ritenuto insussistenti le condizioni per applicare il comma 2.1 e che la richiesta di restituzione era oltre il termine di 10 giorni previsto dal comma 1; la Cassazione non ha deciso sul merito a causa della rinuncia al ricorso.

  • art. 598-ter cod. proc. pen.

    art. 598-ter (introdotto dal d.lgs. n. 150/2022)

    Invocato dal ricorrente come norma che avrebbe qualificato la sua assenza anche in appello; la Suprema Corte non ha esaminato la fondatezza di tale applicazione in ragione dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 601 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso come collegato alla disciplina dell'assenza in appello; non esaminato nel merito dalla Cassazione.

  • art. 89 d.lgs. n. 150/2022

    art. 89 d.lgs. n. 150/2022 (norma transitoria)

    Il ricorrente contestava la legittimità costituzionale della norma transitoria che limita l'applicabilità delle nuove disposizioni ai processi definiti successivamente al 30/12/2022; la Corte non è intervenuta sulla questione perché il procedimento è stato deciso per rinuncia.

  • art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    art. 591, comma 1, lett. d)

    Applicata dalla Corte di Cassazione per dichiarare il ricorso inammissibile in presenza di atto di rinuncia al ricorso per cassazione sottoscritto dal difensore munito di procura speciale.

  • art. 616, comma 1 cod. proc. pen.

    Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e imporre il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende (quantificata in euro 500,00).

  • Decreti-legge per l'emergenza Covid (richiamati dal ricorrente)

    d.l. 28/10/2020 n. 137; legge n. 176/2020; d.l. 23/7/2021 n. 105

    Citate dal ricorrente per sostenere che le modalità di celebrazione delle udienze in regime emergenziale avrebbero compresso il contraddittorio; la Corte di Cassazione non ha valutato la rilevanza di tali decreti nel merito del ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia formale al ricorso per cassazione, validamente rappresentata da atto di procura speciale, rende il ricorso inammissibile e impedisce alla Corte di Cassazione di pronunciarsi nel merito.
  • Le istanze di restituzione nel termine o di remissione per mancata conoscenza richiedono il rispetto dei termini e delle condizioni previste dall'art. 175 c.p.p.: il comma 1 prevede un termine di 10 giorni per la richiesta, il comma 2.1 (disciplinante l'imputato assente) ha condizioni e termini specifici; la mancata tempestività o l'insussistenza dei presupposti è motivo di rigetto.
  • Le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 (es. art. 598-ter, art. 175 comma 2.1) possono non trovare applicazione ai procedimenti conclusi anteriormente alla data indicata nel regime transitorio (art. 89): la verifica della loro applicabilità dipende dalla data di conclusione del procedimento e non può essere aggirata da mere considerazioni di equità.
  • La mera limitazione del contraddittorio dovuta a modalità di celebrazione telematica o emergenziale non comporta automaticamente il riconoscimento della rinnovazione dei termini o della restituzione dell'atto: occorre provare concretamente che la compressione del diritto di difesa ha determinato la mancata conoscenza o l'impossibilità di esercitare i rimedi nei termini.
  • Per far valere l'inefficacia di notifiche eseguite al difensore o all'eletto domicilio, il ricorrente deve fornire elementi probatori che dimostrino la mancata effettiva rappresentanza o la non efficacia dell'elezione di domicilio (ad esempio dimostrare la cessazione del rapporto, l'assenza di contatti, l'irreperibilità del difensore), tenendo conto che la notificazione al difensore eletto è normalmente considerata idonea a fare conoscere gli atti all'imputato.
  • Chi richiede la remissione in termini o la restituzione per causa di forza maggiore o caso fortuito deve dimostrare l'evento impeditivo e il nesso causale con l'omissione del termine; la soggettività e le difficoltà personali (ad es. estraneità culturale) non sono necessariamente sufficiente senza adeguata prova.

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