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Sentenza

Sentenza del 12/04/2017 n. 9441 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento relativo all'anno 2002, con maggiori imposte IRPEG, IVA e ILOR per complessivi 538.914 euro, oltre interessi e sanzioni. Ha denunciato, in via principale, la nullità della sentenza per motivazione apparente e, in subordine, l'insufficienza della motivazione, sostenendo che la CTR si fosse limitata a richiamare la decisione di primo grado senza esaminare le specifiche censure dell'Ufficio. La società ha resistito e proposto ricorso incidentale condizionato, contestando tra l'altro la tempestività e l'ammissibilità del ricorso principale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari e ha rigettato il ricorso incidentale condizionato della società. Nel merito ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, dichiarando carente la motivazione della sentenza d'appello: il semplice rinvio alla sentenza di primo grado è legittimo solo se il giudice d'appello dimostra di avere esaminato criticamente la decisione impugnata e le censure proposte, mentre nel caso concreto la CTR non aveva illustrato né il contenuto della sentenza di primo grado né i motivi d'appello. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Non è stata quindi definita definitivamente la debenza delle imposte: la controversia dovrà essere riesaminata.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente

    Consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza quando la motivazione sia solo apparente o comunque non permetta di comprendere il percorso logico seguito dal giudice.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    vizio di motivazione insufficiente

    Riguarda l'insufficiente giustificazione della decisione su una questione che il giudice abbia esaminato; nel caso concreto il motivo è stato assorbito dall'accoglimento della censura più radicale di motivazione apparente.

  • Art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte. L'omessa pronuncia integra un error in procedendo, mentre la mancata o insufficiente trattazione di questioni interne alla domanda può costituire vizio di motivazione.

  • Art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Richiede che il ricorso per cassazione contenga l'esposizione sommaria dei fatti di causa. La Corte ha ritenuto che l'Agenzia avesse adempiuto a tale requisito descrivendo adeguatamente la vicenda processuale e allegando gli atti rilevanti.

  • Art. 327, comma 1, c.p.c., come modificato dalla legge n. 69 del 2009

    Disciplina il termine lungo per impugnare le sentenze non notificate. La Corte ha ritenuto applicabile al processo tributario la disciplina transitoria della legge n. 69 del 2009, concludendo che il ricorso dell'Agenzia non era tardivo.

  • Art. 38, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992

    Il rinvio alle norme del codice di procedura civile è stato interpretato come rinvio formale e dinamico, cioè alle norme processuali civili nel loro contenuto vigente, incluse le relative disposizioni transitorie, salvo incompatibilità con il processo tributario.

  • Art. 53, D.Lgs. n. 546 del 1992

    il ricorso in appello deve contenere "i motivi specifici dell'impugnazione"

    Nel processo tributario l'appello deve individuare le ragioni della contestazione, ma l'onere può essere assolto anche mediante la riproposizione delle argomentazioni già formulate in primo grado, quando esse siano dirette a ottenere il riesame del merito e siano riferibili alla decisione impugnata.

  • Art. 342 c.p.c.

    È stato richiamato dalla società in relazione alla specificità dei motivi d'appello; la relativa eccezione è stata sostanzialmente ritenuta infondata, poiché l'appello tributario può riproporre le ragioni poste a fondamento della pretesa già esaminate in primo grado.

  • Art. 324 c.p.c.

    È stato invocato dalla società per sostenere la formazione del giudicato in conseguenza dell'asserita inammissibilità dell'appello, ma tale prospettazione non è stata accolta.

  • Art. 62, D.Lgs. n. 546 del 1992

    È stato considerato dalla Corte per verificare l'eventuale esclusione delle disposizioni transitorie del codice di procedura civile; non sono state ravvisate deroghe rilevanti nel caso concreto.

Massime di principio

  • Una sentenza d'appello non può limitarsi a dichiarare di condividere la decisione di primo grado: il rinvio per relationem è valido solo se consente di ricostruire l'esame critico della sentenza impugnata e delle specifiche censure d'appello.
  • La motivazione è apparente quando non espone, neppure sinteticamente, i fatti rilevanti, le questioni devolute e le ragioni per cui le doglianze vengono respinte; in tal caso la sentenza può essere cassata con rinvio.
  • Nel processo tributario l'appello ha carattere tendenzialmente devolutivo pieno: la riproposizione delle ragioni già sostenute in primo grado può essere sufficiente, purché permetta di comprendere la contestazione e il riesame richiesto.
  • Per valutare la tempestività di un'impugnazione tributaria occorre considerare anche le modifiche e le disposizioni transitorie del codice di procedura civile richiamate dal D.Lgs. n. 546 del 1992.
  • La cassazione per difetto di motivazione non decide automaticamente chi abbia ragione nel merito: normalmente annulla la sentenza e rinvia al giudice competente, che dovrà riesaminare la controversia con una motivazione completa.

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