Ordinanza n. 8811/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalla Pubblica Amministrazione sulla domanda di visto per l'ingresso in Italia presentata in favore dell'odierno ricorrente ai sensi del D.P.C.M. 21 dicembre 2021 per la determinazione dei flussi programmati per l'ingresso in Italia - id domanda P-BS/L/Q/2023/109681;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla domanda di visto per l'ingresso in Italia presentata nell'ambito dei flussi programmati
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un'azione avverso il silenzio dell'amministrazione sulla domanda di visto d'ingresso in Italia presentata ai sensi del D.P.C.M. 21 dicembre 2021 per la determinazione dei flussi programmati. Il TAR ha rilevato d'ufficio che la procura alle liti, rilasciata all'estero, non risulta autenticata da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato secondo la legge dello Stato estero, né munita di legalizzazione consolare italiana o, in alternativa, di apostille. È stata quindi prospettata l'inammissibilità del ricorso introduttivo per mancanza di una procura idonea a conferire validamente lo jus postulandi nel territorio italiano.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso definitivamente il ricorso né la domanda avverso il silenzio. Ha sottoposto alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la questione rilevata d'ufficio relativa alla possibile inammissibilità del ricorso per invalidità della procura alle liti rilasciata all'estero. Ha concesso 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per il deposito di memorie limitate a tale profilo e ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 3 novembre 2026. Nel motivare, il TAR ha richiamato il principio secondo cui l'art. 182, secondo comma, c.p.c. non esprime un principio generale applicabile al processo amministrativo e il ricorso instaurato da un legale privo di jus postulandi conferito nelle forme di legge è inammissibile.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio dal giudice e consente di assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie prima della decisione.
art. 182, comma 2, c.p.c.
Secondo il principio richiamato dall'Adunanza Plenaria, non esprime un principio generale applicabile al giudizio amministrativo.
art. 33 d.P.R. 445/2000
Richiamato quale base della necessità di legalizzazione della procura rilasciata all'estero, salvo il ricorso all'apostille nei casi previsti.
art. 52, comma 1, lett. f), d.lgs. 71/2011
Richiamato in relazione alla legalizzazione consolare dei documenti formati all'estero destinati a essere fatti valere in Italia.
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961
Consente, per gli atti provenienti da Stati aderenti, l'apposizione dell'apostille in alternativa alla legalizzazione consolare.
legge 1253/1966
Ha ratificato e reso esecutiva in Italia la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.
D.P.C.M. 21 dicembre 2021
Richiamato quale disciplina della determinazione dei flussi programmati per l'ingresso in Italia, nel cui ambito è stata presentata la domanda di visto.
Massime di principio
- La procura alle liti rilasciata all'estero deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede; il difensore italiano non può autenticarla, poiché il relativo potere non si estende oltre il territorio nazionale e non può essere esteso mediante collegamenti video a distanza.
- Affinché una procura alle liti formata all'estero possa essere fatta valere in Italia, essa deve essere munita di legalizzazione da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure, quando lo Stato di provenienza aderisce alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, della prescritta apostille.
- Secondo il principio richiamato dall'Adunanza Plenaria, l'art. 182, comma 2, c.p.c. non costituisce un principio generale applicabile al processo amministrativo; pertanto, il giudizio instaurato da un legale cui lo jus postulandi non sia stato conferito nelle forme di legge non è validamente instaurato e il ricorso è inammissibile.
- Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio una possibile causa di inammissibilità del ricorso, deve sollecitare il contraddittorio delle parti sulla questione ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per memorie prima della decisione.
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